In caso di premesso di soggiorno valido fino al giorno successivo alla presentazione della scia è necessario procedere con la richiesta di esibizione delle ricevute della domanda di rinnovo?
Grazie mille
Beh alla data di presentazione della SCIA il dichiarante era regolarmente soggiornante quindi non mi farei troppi problemi.
riferimento id:42442Condivido quanto dice Mirko.
All'atto di presentazione era valido.
Diversamente dovresti tenere traccia di tutte le scadenze dei permessi e attivarti in relazione alle pratiche...
E' come quando c'era il cartaceo: se ricevei una pratica con fotocopia della carta d'identità che scadeva dopo la data di presentazione non chiedevi certo il rinnovo...
Il “parallelo” con le carte di identità potrebbe essere fuorviante visto che nel caso sollevato si parla di stranieri per i quali il permesso di soggiorno attesta in primis la regolarità della presenza sul territorio nazionale oltre ad essere, in base al tipo di permesso (lavoro autonomo, lavoro subordinato o altro) condizione indispensabile per poter esercitare lecitamente un’attività.
Vista l’imminenza della scadenza rispetto alla scia (potrebbe essere stata presentata apposta proprio per poter chiedere il rinnovo per dimostrare titolo per lavoro autonomo), potrebbe segnalare per info alla locale questura ufficio immigrazione (lo straniero comunque potrebbe chiedere rinnovo al max entro 60 gg dalla scadenza).
Nessuna norma credo impone al Suap di tenere evidenza di simili scadenze (sarebbe utile ma un aggravio considerevole) ma quando “salta all’occhio” come in questo caso, non credo che costi molto mandare una pec.
Il “parallelismo” voleva non equiparare i due documenti (che ovviamente hanno natura e fini diversi), ma rafforzare il concetto che devono/dovevano essere validi all’atto di presentazione della SCIA.
E comunque a mio avviso non spetta al SUAP fare il processo alle intenzioni.
A maggior ragione se la SCIA è contestuale, per cui il soggetto (titolare o legale rappresentante) è immagino verificato anche dal Registro Imprese.
Anche perché a questo punto quale è il limite temporale entro cui deve essere valido il permesso per giustificare la verifica? Forse oltre i 60 giorni dell’art. 19 della L. 241/90?
Infine mandare una pec non costa nulla... purché non configuri un inutile aggravio del procedimento...