Data: 2017-11-08 09:18:10

ONICOTECNICO in Toscana - mozione per la semplificazione della normativa

REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE
[b]MOZIONE 25 ottobre 2017, n. 983[/b]
[b]In merito alla necessità di semplifi care la normativa per svolgere l’attività di onicotecnico.[/b]
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- l’onicotecnica è una professionalità nel campo dell’estetica
e della cura del corpo specializzata nella ri costruzione
delle unghie nell’applicazione di quelle artifi ciali per
pura fi nalità estetica. L’attività comprende ogni prestazione
artistica eseguita ad esclusivo scopo de corativo o di
miglioramento estetico della superfi cie di unghie di mani
e piedi, tramite l’apposizione di prodotti che consentano
l’allungamento/estensione delle unghie naturali;
- l’onicotecnico è una fi gura professionale che attualmente
non è ancora stata istituita ma che rientra
nell’attività di estetista, nonostante in passato siano stati
presentati numerosi progetti di legge in merito;
- l’attività di onicotecnico è di tipo artigianale e
pertanto necessita di regolare iscrizione all’albo delle
imprese artigiane per il suo regolare esercizio, così come
dell’istituzione di apposita qualifi ca professionale che si
differenzi da quella di estetista.
Considerato che:
- numerosi consigli regionali hanno nel corse degli
anni tentato di normare la materia istituendo un’apposita
fi gura con relativo corso professionalizzante, tra i quali si
registrano quelli di Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia,
Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- quella dell’onicotecnico è una fi gura professionale
riconosciuta in tutto il resto dell’Europa dove generalmente
risulta essere ben distinta da quella dell’estetista.
Ricordato che:
- la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo
117, comma terzo, della Costituzione, nel l’ambito
della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente
spetta alla legislazione dello Stato determinare
i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni
possono esercitare la propria potestà legislativa (sentenze
della Corte Costituzionale nn. 424/2005, 40/2006,
300/2007, 93/2008, 138/2009, 98/2013 e 178/2014):
- in Parlamento è depositata la proposta di legge A.C.
T.U. 2182 e abb. (Disciplina della qualifi cazione professionale
per l’esercizio dell’attività di estetista), ovvero
un testo unifi cato in esame che mira alla defi nizione di un
quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle
attività estetiche, anche alla luce dell’emersione di nuove
fi gure professionali nel settore;
- in particolare, nella proposta di legge sopraccitata
si defi niscono i principi fondamentali di disciplina delle
attività professionali di estetista, tatuatore, “piercer”,
onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di
socio-estetista. La proposta di legge mira altresì a stabilire
disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio
di tale attività.
Richiamata la sentenza del TAR del Veneto n.
4327/2001, che stabiliva che se è vero che l’attività di applicazione
e/o ricostruzione di unghie artifi ciali consiste
nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle
unghie ai fi ni meramente di abbellimento del dito, senza
nessun trattamento che incida sulla pelle e che questa è
rimovibile in qualsiasi tempo, del pari sen za effetti invasivi
sul corpo umano, sembra potersi con cludere che sia attività
artigianale. Per l’esercizio della medesima sarebbe dunque
necessaria l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
ed eventualmente apposita qualifi cazione, ma non pure il
possesso della qualifi cazione di estetista.
Considerato che l’attività di onicotecnico viene
attualmente ed in modo preponderante esercitata abusivamente
all’interno di private abitazioni, con fi gure
professionali oscure e prodotti non tracciabili, solitamente
a prezzi bassissimi tali da generare una vera e propria
concorrenza sleale nei confronti di chi invece la esercita
correttamente all’interno di vere e proprie attività professionali.
Considerato che:
- attualmente la qualifi ca di onicotecnico presuppone
lo svolgimento dell’attività di estetista, la quale è subordinata
al possesso della qualifi cazione professionale di
estetista e dell’autorizzazione comunale;
- per acquisire la qualifi ca di estetista valida per
l’esercizio autonomo della professione è necessario, dopo
l’espletamento dell’obbligo scolastico, il superamento di
un esame teorico/pratico preceduto dallo svolgimento,
alternativo, del seguente iter formativo:
1. frequenza di un corso regionale della durata di
due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da
ulteriore corso di specializzazione di un anno, oppure
da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista
o presso uno studio medico specializzato, in qualità di
dipendente;
2. periodo di apprendistato presso un’impresa di
estetista o presso uno studio medico specializzato, della
durata di legge, seguito, in alternativa, da:
a. un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente
a tempo pieno;
b. frequenza di un corso regionale della durata di 300
ore di formazione teorica.
Ritenuto che:
- una riforma della legge 4 gennaio 1990, n. 1
(Disciplina dell’attività di estetista) sia necessaria per
avere un impianto normativo ben defi nito e al passo con
i tempi, nonché contrastare il fenomeno dell’abusivismo
che genera una concorrenza sleale per le imprese di estetica,
di acconciatura e, in generale, del benessere;
- a tal fi ne sia opportuno che la Regione valuti l’opportunità
di disciplinare, nel rispetto delle proprie
competenze, gli aspetti che presentano uno specifi co collegamento
con la realtà regionale, anche intervenendo
nel repertorio regionale delle fi gure professionali di cui
all’articolo 66 ter del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002,
n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro”).
Richiamata la necessità che qualsiasi processo di
riforma risponda a criteri di semplifi cazione normativa che
riescano a favorire lo sviluppo delle attività economiche
e quindi della società in cui viviamo.
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento,
anche sollecitando una rapida approvazione delle
proposte di legge sull’argomento in oggetto (AC 2182),
affi nché si possa arrivare ad una riforma della l. 1/1990
che disciplina la professione di estetista, introducendo la
disciplina dell’onicotecnico, al fi ne di avere un quadro
omogeneo fi nalizzato a garantire parità di trattamento
su tutto il territorio nazionale, con percorsi formativi
integrati, e rendere più semplici lo sviluppo e l’emersione
dell’esercizio abusivo della professione a tutela dei consumatori;
parimenti, a valutare l’opportunità di disciplinare, per
la qualifi ca professionale sopracitata e nel rispetto delle
competenze della Regione, gli aspetti che presentano uno
specifi co collegamento con la realtà regionale, anche
apportando le opportune modifi cazioni al repertorio regionale
delle fi gure professionali di cui al’articolo 66 ter
del d.p.g.r. 47/R/2003.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Marco Stella

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