Ho il seguente problema: devo aprire una ditta individuale come estetista, ma non avendo quest'ultima i requisiti devo inserire un preposto. Ben sapendo che da giugno 2015 esistono regole più stringenti chiedo alla mia CCIAA di riferimento se accettano ancora le iscrizioni di ditte individuali con preposto con contratto di associato in partecipazione, ma mi si risponde che è il SUAPE a valutare i requisiti....
Per quanto sconcertato della risposta, chiedo comunque qualche delucidazione in merito: è possibile o meno procedere con il preposto con contratto di associato in partecipazione?
Ringrazio in anticipo per l'attenzione
Ho il seguente problema: devo aprire una ditta individuale come estetista, ma non avendo quest'ultima i requisiti devo inserire un preposto. Ben sapendo che da giugno 2015 esistono regole più stringenti chiedo alla mia CCIAA di riferimento se accettano ancora le iscrizioni di ditte individuali con preposto con contratto di associato in partecipazione, ma mi si risponde che è il SUAPE a valutare i requisiti....
Per quanto sconcertato della risposta, chiedo comunque qualche delucidazione in merito: è possibile o meno procedere con il preposto con contratto di associato in partecipazione?
Ringrazio in anticipo per l'attenzione
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Andiamo per punti:
1) nell'estetista è più corretto parlare di DIRETTORE TECNICO che di preposto
2) il direttore può avere con l'azienda un rapporto di natura organica (dipendente) o contrattuale
3) tale rapporto non è sindacabile dal SUAP ed anche se "irregolare" tale irregolarità avrà rilevanza fiscale e contributiva ma non amministrativa
4) L'associazione in partecipazione è una particolare forma di contratto relativo al mondo dell'impresa con il quale un imprenditore (che viene detto appunto "associante") si accorda con uno o più soggetti (che vengono detti "associati") che svolgono la propria attività lavorativa e vengono ricompensati con una partecipazione agli utili dell'impresa. Con il riordino della disciplina dei contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015, decreto facente parte del Jobs Act) è stato previsto che, nell'ipotesi in cui l'associato in partecipazione sia una persona fisica, l'apporto all'attività di impresa non può consistere in una attività lavorativa come invece era possibile in precedenza
QUINDI di fatto l'associazione in partecipazione non sarà regolare, ma dal punto di vista amministrativo è possibile che il soggetto indichi quale direttore tecnico il citato soggetto.