SERVIZI AMBULANZA: ok volontariato ma non norme troppo restrittive
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 3 novembre 2017 n. 5127
Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, le associazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali, alle quali il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 gennaio 2016 n. 116; 15 aprile 2013 n. 2056; 20 novembre 2012 n. 5882).
Orbene, tenendo conto del fatto che il personale da adibire ad ogni ambulanza è composto da n. 1 autista soccorritore e da n. 1 infermiere professionale e che il servizio deve essere assicurato senza soluzione di continuità e che al costo del personale debbono aggiungersi le spese connesse alla fornitura e alla gestione di ogni automezzo (spese per la sicurezza sul lavoro; spese per il noleggio o per l’acquisto dell’ambulanza; spese di manutenzione dell’ambulanza; spese di assicurazione; costo del carburante e il costo dei materiali di consumo) appare ragionevole ritenere che la somma posta dalla stazione appaltante alla base della gara non sia stata adeguatamente stimata e, conseguentemente, non consenta la formulazione di un’offerta congrua e la previsione di un apprezzabile utile di impresa.
È ragionevole ritenere che anche automezzi aventi un’immatricolazione meno recente, purché efficienti e in buono stato di manutenzione, possano essere idonei all’espletamento del servizio o che comunque le caratteristiche tecniche individuate dalla stazione appaltante possano rilevare sotto il profilo della valutazione della offerta tecnica, ma non come cause di automatica esclusione dalla gara.
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