Data: 2017-11-06 09:12:18

SERVIZI AMBULANZA: ok volontariato ma non norme troppo restrittive

SERVIZI AMBULANZA: ok volontariato ma non norme troppo restrittive

[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 3 novembre 2017 n. 5127[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 08.05.2017, con il quale la A.s.l. Napoli 3 Sud ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Infermi in emergenza da effettuarsi sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud, per un periodo di 2 anni, suddiviso in 2 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta stimato in Euro 5.760.000,00 di cui Euro 2.880,000,00 per il lotto 1 (CIG: 7035972BC3) ed Euro 2.880.000,00 per il lotto 2 (CIG: 7035982406); oltre al bando di gara, la ricorrente ha impugnato il capitolato speciale d’appalto e il relativo disciplinare tecnico.

Dopo aver evidenziato che la lex specialis prevede che le ambulanze da mettere a disposizione devono essere almeno 13 per ogni singolo lotto e che le stesse devono essere operative in 20 postazioni aziendali suddivise nei 2 lotti e che per effettuare tale servizio la stazione appaltante ha previsto un costo per ogni postazione, da sottoporre a ribasso, pari ad Euro 12.000,00 al mese, la ricorrente fa rilevare che per ogni ambulanza deve essere assicurata la fornitura di n. 1 “autista soccorritore” e di n. 1 “infermiere professionale” per n. 24 ore pro-die, per tutti i giorni dell’anno, incluso i festivi.

Premesso ciò, la società ricorrente (che attualmente svolge il predetto servizio) ha contestato la legittimità degli atti impugnati con cinque articolati motivi.

Si è costituita in giudizio la A.s.l. Napoli 3sud, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 895/2017 è stata accolta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All’udienza pubblica del 10 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad occuparsi della eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, sollevata dalla stazione appaltante.

L’eccezione è infondata.

A prescindere dal fatto che la stessa ricorrente dichiara di aver presentato istanza di partecipazione alla gara (dichiarazione non smentita dalla amministrazione resistente), per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo l’onere di impugnare immediatamente previsioni della legge di gara non concerne solo le clausole c.d. “escludenti”, che prevedono requisiti soggettivi di partecipazione, ma anche le clausole afferenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico, laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta.

Nel caso di specie, la ricorrente contesta essenzialmente gli atti di gara in relazione alla allegata impossibilità di formulare un’offerta congrua che le assicuri nel contempo un apprezzabile utile di impresa.

Nel merito, a sostegno della proposta impugnativa la ricorrente ha formulato le seguenti censure.

Con il primo motivo la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto diversi profili (carenza dei criteri per l’attribuzione dei valori posti a base d’asta; errore nei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di trasparenza; violazione delle linee guida A.na.c.).

La società ricorrente si duole del fatto che l’A.S.L. Napoli 3 Sud non abbia indicato, con esattezza, i criteri in forza dei quali ha stabilito gli importi posti a base d’asta in modo da rendere intelligibile l’iter logico – giuridico attraverso il quale, per ogni postazione medicalizzata o meno, ad individuare, nei documenti di gara, un importo mensile e/o annuale.

La carenza di chiarezza nei criteri utilizzati per la determinazione del valore posto a base d’asta avrebbe determinato l’impossibilità per i concorrenti di presentare un’offerta concreta e realistica, tenuto conto che le somme poste a base d’asta sarebbero incongrue ed insufficienti.

Nel caso di specie sarebbero stati disattesi i principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che d’economicità di cui all’art. 1 della l. 241/1990.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione della delibera A.na.c. del 20 gennaio 2016 n. 32 (“Linee giuda dell’A.na.c. per l’affidamento dei servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali”).

La ricorrente ripropone la medesima censura, in relazione alla delibera dell’A.na.c. del 20 gennaio 2016, secondo la quale l’importo a base di gara deve trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta illogicità ingiustizia, irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza dei criteri posti a base d’asta.

La ricorrente sostiene che l’importo a base d’asta non sarebbe congruo, in quanto la stazione appaltante ha stimato un costo mensile per ogni ambulanza di € 12.000,00, mentre il solo costo del personale da adibire ad ogni ambulanza (n. 1 autista soccorritore; n. 1 infermiere professionale) sarebbe di circa € 20.185,65/mese per ogni ambulanza, tenuto conto del fatto che il servizio deve essere assicurato senza soluzione di continuità.

Al costo del personale dovrebbero poi aggiungersi le spese relative alla sicurezza sul lavoro (circa 60€ a lavoratore annui); il rateo finanziamento per acquisto ambulanza (€ 1.200/mese); le spese di manutenzione ambulanza (€ 200/mese); le spese di assicurazione dell’ambulanza (€ 1.600/annui); il costo del carburante (circa € 500/mese) e il costo dei materiali di consumo (circa € 600/annui), oltre all’utile aziendale pari al 10%.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere (gravosità dei requisiti tecnici richiesti per l’espletamento del servizio; errore nei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di trasparenza).

Dopo aver fatto rilevare che il Disciplinare tecnico (art. 2) ed il Capitolato di gara (art. 2), richiedono, a pena di esclusione, che gli automezzi da fornire per ogni postazione non debbano avere più di 2 anni di immatricolazione e non debbano avere meno di 170 cavalli fiscali, la società ricorrente sostiene che i requisiti richiesti sarebbero illegittimi, in quanto eccessivamente restrittivi, sproporzionati, illogici e limitativi della concorrenza.

Con l’ultimo motivo di gravame, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Capitolato d’appalto; violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere (errore nei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dei principi del giusti procedimento). La società ricorrente si duole del fatto che il bando di concorso abbia previsto la partecipazione alla gara delle associazioni di volontariato, in quanto le predette associazioni, oltre a non essere in possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione dalle regole di gare, non sarebbero mai in grado di garantire un servizio Trasporto Infermi in emergenza di h 24 con una autoambulanza con determinate caratteristiche, 1 autista soccorritore e 1 infermiere professionale, così come imposto dalla lex specialis.

[b]Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, le associazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali, alle quali il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 gennaio 2016 n. 116; 15 aprile 2013 n. 2056; 20 novembre 2012 n. 5882).[/b]

Tanto premesso, il ricorso si rivela fondato con riguardo alle censure dedotte dalla parte ricorrente nel terzo e nel quarto motivo di ricorso.

La stazione appaltante ha stimato infatti un costo mensile per ogni ambulanza di € 12.000,00 (da sottoporre a ribasso).

[b]Orbene, tenendo conto del fatto che il personale da adibire ad ogni ambulanza è composto da n. 1 autista soccorritore e da n. 1 infermiere professionale e che il servizio deve essere assicurato senza soluzione di continuità e che al costo del personale debbono aggiungersi le spese connesse alla fornitura e alla gestione di ogni automezzo (spese per la sicurezza sul lavoro; spese per il noleggio o per l’acquisto dell’ambulanza; spese di manutenzione dell’ambulanza; spese di assicurazione; costo del carburante e il costo dei materiali di consumo) appare ragionevole ritenere che la somma posta dalla stazione appaltante alla base della gara non sia stata adeguatamente stimata e, conseguentemente, non consenta la formulazione di un’offerta congrua e la previsione di un apprezzabile utile di impresa.[/b]

Del pari, si rivelano fondate le censure dedotte dalla parte ricorrente nel quarto motivo del gravame.

Il Disciplinare tecnico (art. 2) e il Capitolato di gara (art. 2), con riguardo alle caratteristiche tecniche delle ambulanze, richiedevano, a pena di esclusione, che gli automezzi da fornire per ogni postazione non dovessero avere più di 2 anni di immatricolazione e non dovessero avere meno di 170 cavalli fiscali.

Ora, pur riconoscendo alla stazione appaltante ampia discrezionalità rispetto alla individuazione dei requisiti tecnici dei mezzi per assicurare la corretta gestione del servizio, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie le caratteristiche tecniche delle ambulanze individuate dalla stazione appaltante siano eccessivamente restrittive della concorrenza e non sorrette da adeguata giustificazione logica.

[b]È ragionevole ritenere che anche automezzi aventi un’immatricolazione meno recente, purché efficienti e in buono stato di manutenzione, possano essere idonei all’espletamento del servizio o che comunque le caratteristiche tecniche individuate dalla stazione appaltante possano rilevare sotto il profilo della valutazione della offerta tecnica, ma non come cause di automatica esclusione dalla gara.[/b]

Stando così le cose, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

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