Data: 2012-03-26 07:44:03

L.R. 49/2011 Avvio attività Antenne radio

Ci giungono in questi giorni molte pratiche di richiesta di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 17 L.R. 49/2011 e D.L. 259/2003, corredate di modulistica di avvio attività di antenne con potenza superiore a 20Watt.
Quali sono le procedure esatte per la trattazione della pratica in oggetto?
E' corretta la procedura di richiesta di parere a ARPAT, Uff. urbanistica, Ambiente e solo dopo si rilascia l'atto conclusivo?
E' possibile avere anche una copia di autorizzazione?
Grazie molte.

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Data: 2012-03-26 15:54:08

Re:L.R. 49/2011 Avvio attività Antenne radio

La questione è da approfondire. Ti posso dire che non esiste una sola modalità abilitativa. Si va dall'autorizzazione alla SCIA/DIA, alla semplice comunicazione.
La situazione è data da una serie di disposizioni che si ritrovano nel d.lgs. 259/2003 e in altre norme di semplificazione, vedi decreto-legge 98/2011. La legge regioanale non definisce le procedure ma si limita a demandare alle norme nazionali. Nel preambolo della legge 49/2011 infatti puoi trovare:
[i]per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del d.lgs. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative[/i].

In sintesi le procedure possono essere così riassunte:
- Le procedure ex art. 87 bis, dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/11) sono sostituite in toto dalla comunicazione ex art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011.
- L’autorizzazione si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore ai 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
- La DIA con efficacia differita a 90 giorni si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 watt e minore o uguale a 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
- La comunicazione ad efficacia immediata si applica per la realizzazione di impianti UMTS e altre tecnologie per la banda larga (senza limiti di potenza) su infrastrutture esistenti e per modifiche ad impianti esistenti
- Si applica altresì per impianti da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

Ti riporto l'art. 35, comma 4 del dl 98/11 (post modifica legge di conversione)
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione impianti  (…) di ridotte dimensioni:
- le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis;
- le procedure per le installazioni... di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati (vedi microimpianti)
sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

Adesso un po' di giurisprudenza.
[b]Sul titolo edilizio[/b] - fra le tante:
[i]L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio. Infatti, laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni elettroniche (in tal senso: Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044). (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98. (vedi anche, fra altre, corte cost. 265/2006)[/i]
quindi non possiamo rilasciare un titolo abilitativo edilzio a sé stante. Ogni destinzione d'uso è compatibile e le antenne sono assimilte alle opere di urbanizzazione primaria.
[b]Sul parere ARPAT[/b]
[i]L’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2436). (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) [/i]

Naturalmente restano fatti salvi i procedimenti paesaggistici quando l'impianto ricade in zona sottopsta a vincolo (vedi art. 146 e 21 d.lgs. 42/2004).

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