Egregio dottore, per la correttta decorrenza dei termini di pagamento, una sanzione al CdS si intende notificata dal giorno del deposito presso l'ufficio postale ( - con immissione in cassetta di avviso - quando il destinatario non viene trovato a casa) oppure da quando effettivamente il destinatario ritira l'atto? Grazie
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Egregio dottore, per la correttta decorrenza dei termini di pagamento, una sanzione al CdS si intende notificata dal giorno del deposito presso l'ufficio postale ( - con immissione in cassetta di avviso - quando il destinatario non viene trovato a casa) oppure da quando effettivamente il destinatario ritira l'atto? Grazie
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L’avviso di giacenza non è altro che l’attestazione del tentativo di consegna, da parte del personale del servizio postale, di una raccomandata o di un atto giudiziario nel momento in cui il destinatario rifiuti di riceverlo o sia momentaneamente assente. La compiuta giacenza è quell’attestazione che il plico non è stato ritirato nel termine di 30 giorni presso l’ufficio postale. Dopo questo periodo temporale, la raccomandata inviata presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali..
https://www.studiocataldi.it/articoli/22235-la-compiuta-giacenza.asp
Quindi dottore se una persona ritira la multa, dopo l'avviso di deposito, 3 o 4 gg dopo i termini decorrono dall'effettivo ritiro giusto?
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Quindi dottore se una persona ritira la multa, dopo l'avviso di deposito, 3 o 4 gg dopo i termini decorrono dall'effettivo ritiro giusto?
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CERTO, per te (notificante) la notifica si ha perfezionata con l'invio della raccomandata, per LUI (destinatario) con il ritiro ...