Buongiorno,
sono qui a scrivere per avere delucidazioni in merito all'applicazione dell'art. 39 c.1 della L.R. 27/2015. E' possibile che si sanzioni una attività ricettiva (nella fattispecie una casa vacanze di cui è stata inviata regolare SCIA al Comune) in quanto la stessa viene pubblicizzata con la scritta "bed&breakfast"?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
SANZIONE CORRETTA
Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27
Art. 18
Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all’articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell’articolo 38, comma 1.
QUINDI L'USO DI UNA DENOMINAZIONE PROPRIA DI ALTRA TIPOLOGIA RICETTIVA E' ILLECITO AMMINISTRATIVO (OLTRE CHE PUBBLICITA' INGANNEVOLE SANZIONABILE ANCHE AD ALTRI FINI).
LA SANZIONE E':
1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa[b] da euro 2.000 a euro 20.000.[/b]
Salve, quale riferimento alla legge regionale toscana utilizzo per una struttura ricettiva CAV che si pubblicizza come rifugio escursionistico? Intendo dire quale sia il riferimento alla sanzione per inibire il perdurare del comportamento...
GRAZIE
In attesa di Simone, che certamente conosce molto meglio di me la normativa Toscana, non ho trovato pari procedimento sanzionatorio nella l.r. 86/2016.
Quindi i riferimenti sono il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del consumo" per i privati e il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - "Pubblicit? ingannevole" per le imprese. Ma in questi casi non mi risulta siano di competenza del Comune.
Se invece oltre alla pubblicit? esercita effettivamente l'attivit? di rifugio... allora puoi applicare l'art. 74 della l.r. 86/2016