Legge sui piccoli Comuni - appalti, commercio, centri storici
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[size=18pt][b]LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 [/b]
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici dei medesimi comuni. (17G00171)
(GU n.256 del 2-11-2017)
Vigente al: 17-11-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui
all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di
cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai
sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale,
rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi insediate, con particolare
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio
del territorio, soprattutto per le attivita' di contrasto del
dissesto idrogeologico e per le attivita' di piccola e diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i
comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i
comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno
popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono
beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento
della popolazione residente rispetto al censimento generale della
popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo,
sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di
vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione
residente e all'indice di ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali
essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata,
ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area
protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima applicazione, e' considerata la popolazione risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre anni con le
stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono
definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma
1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto
conto della specificita' del proprio territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Attivita' e servizi
1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo
del territorio, lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma
associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto
di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni
l'efficienza e la qualita' dei servizi essenziali, con particolare
riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione,
alla sanita', ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla
viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei predetti
comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della
residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo.
[b] 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in
forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite
convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma
1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralita' di
servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica,
postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di
sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato e
associazionismo culturale. Le regioni e le province possono
concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla
prestazione dei predetti servizi. Per le attivita' dei centri
multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare
convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.[/b]
Art. 3
Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli
comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla
tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del
rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione
urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla
promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di
nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di
cui al primo periodo confluiscono altresi' le risorse di cui
all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento
degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di
particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi
turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto
ambientale.
2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la
riqualificazione dei piccoli comuni.
3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita' ai
seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture
stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al
fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove
attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai
sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi
diffusi;
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai
sensi dell'articolo 7;
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la
produzione di carni e di formaggi di qualita'.
4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita' per la
presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali,
nonche' quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei
progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei seguenti criteri:
a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto
moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso
degli investimenti privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri
di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli
internazionali di qualita' ambientale;
d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
e) miglioramento della qualita' di vita della popolazione,
nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di
riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare
riferimento agli incrementi occupazionali.
5. Il Piano di cui al comma 2 e' aggiornato ogni tre anni sulla
base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma
1.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al
comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto
possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello
regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da
comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di
comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con
decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con
agevolazioni e contributi eventualmente gia' previsti dalla vigente
normativa europea, nazionale o regionale.
8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Recupero e riqualificazione dei centri storici
e promozione di alberghi diffusi
[b] 1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro
dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista
della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali
realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3,
comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla
riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e
delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine
previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. [/b]
2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il
risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio
da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o
di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e
tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria
dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso
del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e
l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi
finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici
storici nonche' alla loro riqualificazione energetica; la
realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento
del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione
di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento
finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici,
anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e
anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante
iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui
all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
[b] 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, con particolare
riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o
parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio
territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai
sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province
autonome. [/b]
5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi
precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti
che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle
prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.
Art. 5
Misure per il contrasto dell'abbandono
di immobili nei piccoli comuni
1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte
all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di
contrastare l'abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione
delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo
naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e
la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento
naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo
scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
Art. 6
Acquisizione di case cantoniere e realizzazione
di circuiti e itinerari turistico-culturali
1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire
stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della societa'
ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici
dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al
loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in
comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di
protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di
promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attivita' di
interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il
sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio
ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste
ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete
ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del
principio della sostenibilita', il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, in collaborazione con la societa'
Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in
caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti
locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti
e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla
rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria
storica.
3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo
135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
Art. 7
Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica
e con altre confessioni religiose
1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle
rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare
con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle
altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato,
ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali,
storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti
delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
Art. 8
Sviluppo della rete a banda ultralarga
e programmi di e-government
1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda
digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini
l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e
subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della
Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi
e' interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la
connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure
previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione
della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal
Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la
diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.
2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai
requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione
europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici
previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi
di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti
informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma
2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di
telecomunicazione a banda larga e senza fili.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di
innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle
riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 9
Disposizioni relative ai servizi postali
e all'effettuazione di pagamenti
1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonche'
dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni
altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli comuni puo' essere
utilizzata per l'attivita' di incasso e trasferimento di somme la
rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel
rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle
disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e
territoriale, in conformita' alla normativa europea e nazionale, e
fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i
piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione,
possono proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel contratto
di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche
attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta
complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in
specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di
efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e
valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti
al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative e'
data informazione da parte del fornitore del servizio postale
universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
3. I piccoli comuni possono altresi':
a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con
la societa' Poste italiane Spa, affinche' i pagamenti in conto
corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte
comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonche' altre prestazioni
possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o
frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della
disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di
cassa alla societa' Poste italiane Spa.
Art. 10
Diffusione della stampa quotidiana
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra
il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la
Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle
agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare
le iniziative necessarie affinche' la distribuzione dei quotidiani
sia assicurata anche nei piccoli comuni.
Art. 11
Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta
o a chilometro utile
[b] 1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la
sostenibilita' ambientale del consumo dei prodotti agricoli e
alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo
e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari
provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da
parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. [/b]
2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:
a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera
corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da
una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di
operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo
sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra
produttori, trasformatori e consumatori;
b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si
intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo
di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei
prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di
vendita, nonche' i prodotti per i quali e' dimostrato un limitato
apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato
dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini
della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori
agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso
di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro
utile.
3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di
forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione
collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce
titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantita'
superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1
e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro
utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da
filiera corta o a chilometro utile.
4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al
comma 2, lettere a) e b), in quantita' superiori ai criteri minimi
stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere
adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che
riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura,
alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati.
Art. 12
Misure per favorire la vendita dei prodotti
provenienti da filiera corta o a chilometro utile
[b] 1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base
delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome,
destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per
la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. [/b]
2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i
piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli
imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti
agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della
presente legge.
3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei
prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della
presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome, [b]gli esercizi della grande distribuzione
commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti
agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini
di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a
chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi
prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente e'
destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere
adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei
prodotti stessi. [/b]
4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la
facolta' di svolgere l'attivita' di vendita diretta ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 13
Attuazione delle politiche di sviluppo,
tutela e promozione delle aree rurali e montane
1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma
associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione
di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresi' in forma
associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo
socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle occorrenti
risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi
strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito a tale fine il
ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture
comunque denominate.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni
adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina
dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e
montane.
Art. 14
Iniziative per la promozione cinematografica
1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti,
predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in
favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione
turistica.
Art. 15
Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente
con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree
rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi
scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione
e alla progressiva digitalizzazione delle attivita' didattiche e
amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
2. Il Piano di cui al comma 1 e' predisposto previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e
dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate
apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare
riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonche' al
coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al
collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonche' al
collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e
di regione.
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente legge
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Approvata la legge sui piccoli comuni. I contenuti del provvedimento e le reazioni delle autonomie e del Governo
http://segretaridellazio.blogspot.it/2017/09/approvata-la-legge-sui-piccoli-comuni-i.html