Con riferimento all'oggetto, ad oggi, la sede della rimessa DEVE essere nel comune dove si esercita l'attività ed è stata presentata la pratica duaap?
riferimento id:42364
Con riferimento all'oggetto, ad oggi, la sede della rimessa DEVE essere nel comune dove si esercita l'attività ed è stata presentata la pratica duaap?
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CERTAMENTE. Tranne che per il NCC di autobus liberalizzato e per il quale non vi è obbligo di rimessa, per NCC soggetto alla L. 21/1992 e disciplina regionale la RIMESSA è elemento idefettibile che radica la competenza territoriale del Comune ed il limite spaziale entro il quale il soggetto può operare.
Il venir meno della rimessa o della sua idoneità determina decadenza (previa comunicazione di avvio).
Ma scusate, tele condizione non è stata sospesa fino al 31/12/2017? (DL 30/12/2016, n. 244, art. 9, comma 3)? Considerato che un noleggiatore ha dichiarato di avere la propria rimessa in un'altra località, successivamente a tale data, in qualità di ente terzo comunale ufficio attività produttive, come devo agire??
riferimento id:42364A parere mio, se il regolamento comunale non detta una condizione specifica di territorialità, ai sensi del "milleproroghe" non puoi vietare dato che, come dici tu, è tutto congelato, almeno fino al 31/12/2017.
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0 scorri in fondo.
La giurisprudenza, comunque, ha sempre avallato le limitaizoni territoriali imposte dai comuni. Vedi, ad esempio, la sentenza del CdS n. 2806/2016