Data: 2017-10-31 11:04:04

NUOVA ATTRAZIONE IN LICENZA

Buongiorno,
un giostraio (TIZIO) chiede l'inserimento di una nuova attrazione in licenza e fornisce la seguente documentazione: codice identificativo; collaudo; logbook; fattura di acquisto.
Sul logbook appare il nominativo dell'ultimo acquirente (TIZIO) e la ditta costruttrice ma la fattura è rilasciata da terza persona (CAIO). Sembra che la ditta costruttrice abbia venduto senza logbook ne codice identificativo a CAIO che ha tenuto l'attrazione in magazzino e poi l'ha venduta a TIZIO con rilascio di regolare fattura. Il c.i. è stato rilasciato a TIZIO. Sul logbook non dovrebbe apparire anche CAIO?
In attesa di chiarimenti, saluto.

riferimento id:42344

Data: 2017-10-31 15:22:26

Re:NUOVA ATTRAZIONE IN LICENZA

Ad uso di tutti riporto la definizione di logbook, sarebbe il "libretto dell'attività" di cui al DM 18/05/2017:
[i]registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a  partire  dalle  fasi  di  progetto,  esecuzione  e  collaudo  ovvero  i  dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzati disponibile,  l'esito  delle  prove  di  accettazione  iniziali  e  delle  successive  verifiche  annuali  nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti incidenti verificatisi.[/i]

La prassi ministriate vuole (vedi circolare 114/2009) che ogni cambio di titolarità sia registrato sul libretto, ma sempre la stessa circolare prevede:

[i]nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «[b]non gestore[/b]» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;[/i]
I commi 9 e 10 citati riguardano i trasferimenti delle attrazioni.

Alla luce di quanto indicato può accadere che i commercianti di attrazioni che non esercitano l'attività ludica (non dotati di art. 69 TULPS) abbiano assunto l'uso di non annotarsi nel libretto.

riferimento id:42344
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it