Vorrei sapere quali sono, a titolo esemplificativo, i servizi propri delle strutture alberghiere che i CAV, ex art. 57 della L.R. Toscana n. 86/2016, non possono offrire alla propria clientela. Nello specifico, mi chiedo e chiedo a voi se l'uso della spiaggia ( in concessione ) rientri tra questi servizi "vietati". In pratica, un Cav è legittimato a richiedere una concessione demaniale per l'utilizzo di un piccolo tratto di spiaggia?
Grazie
Michela Falagiani
Vorrei sapere quali sono, a titolo esemplificativo, i servizi propri delle strutture alberghiere che i CAV, ex art. 57 della L.R. Toscana n. 86/2016, non possono offrire alla propria clientela. Nello specifico, mi chiedo e chiedo a voi se l'uso della spiaggia ( in concessione ) rientri tra questi servizi "vietati". In pratica, un Cav è legittimato a richiedere una concessione demaniale per l'utilizzo di un piccolo tratto di spiaggia?
Grazie
Michela Falagiani
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L'approccio interpretativo deve partire dall'allegato C del Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R che definisce i requisiti degli alberghi fra cui:
- servizi di ricevimento e di portineria
- Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio
- trasporto interno dei bagagli a mezzo di carrello
- Servizio di prima colazione
- Servizio Bar
- Cambio biancheria da bagno
- Cambio biancheria da letto
- Sevizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti
- Pulizia nelle camere o unità abitative
- Servizi di parcheggio
L'art. 18 della L.R. 86/2016 aggiunge:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2005 stessa;
c) l’attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
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Ciò premesso a nostro avviso niente vieta che una CAV abbia un'area a disposizione (demaniale o meno) per i propri clienti (es. spiaggia, giardino ecc...) anche attrezzata per l'intrattenimento degli stessi A TITOLO GRATUITO.
Solo se il cliente paga un quid pluris allora si pone il problema .... ma a nostro avviso anche in questo caso la sola messa a disposizione di un'area nNon rappresenta di per se stessa un servizio centralizzato tipico dell'albergo.
La Legge regionale prevede infatti "La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di [color=red][b]servizi propri delle strutture alberghiere[/b][/color]".
L'uso di aree all'aperto NON è un servizio proprio degli alberghi!
concordo con lo staff.
Un conto è il servizio (implica un'azione in favore del cliente) e un conto è la messa a disposione di un bene compreso nella dotazione dell'appartamento.
Se in giardino c'è un forno per la pizza questo non è un servizio, così se c'è una piscina, così se c'è un accesso al mare.
Sono stato molto sintetico ma la questione è in questi termini.