Data: 2017-10-31 07:39:56

Consiglio di Stato: regime giuridico delle "prescrizioni" nei titoli abilitativi

Il Consiglio di Stato puntualizza il regime giuridico delle "prescrizioni" nei titoli abilitativi

[color=red][b]Cons. di Stato, 16 ottobre 2017, n. 4783[/b][/color]

COMMENTO: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000184406

SENTENZA:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2017, proposto da:
N.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;
contro
Comune di Sedriano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Salvatore Di Mattia, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Mattia in Roma, via G. Avezzana 3;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00611/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sedriano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Salvatore Di Mattia,;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Con l'appello in esame, la società N.G. S.r.l. impugna la sentenza 13 marzo 2017 n. 611, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Milano, sez. I, per quanto qui rileva, ha respinto due ricorsi per motivi aggiunti proposti dalla società nei confronti del Comune di Sedriano, in persona del Sindaco pro-tempore, avverso i seguenti atti:
un primo provvedimento in data 28 dicembre 2015 , col quale il Comune (dando esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. col n. 1519/2015 nell'ambito dello stesso giudizio) aveva revocato in autotutela l'ordine di cessazione dell'attività di somministrazione e bevande già dato dal Comune con ordinanza n. 50-15 del 4 settembre 2015 (precedentemente impugnata dalla società) e aveva comunicato "l'avvio del procedimento volto alla revoca (recte, dichiarazione di intervenuta decadenza ex lege) dell'autorizzazione all' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ... e al conseguente ordine di interruzione di detta attività";
un secondo provvedimento in data 22 settembre 2016 di "revoca (recte, dichiarazione di intervenuta decadenza ex lege) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" ed ingiunzione di interruzione immediata dell'attività.
La sospensione cautelare degli effetti di questo provvedimento era accordata dal T.A.R. adìto mediante ordinanza n. 1517 del 23 novembre 2016.
La sentenza impugnata -dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale avente ad oggetto l'ordinanza n. 50 del 4 settembre 2015, revocata in autotutela- decidendo sui due ricorsi per motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi (rispettivamente primo e terzo di ciascuno dei due ricorsi) relativi all'attività ludico-ricreativa esercitata da un soggetto terzo a cui N.G. S.r.l. aveva concesso in comodato gratuito l'area per l'esercizio dell'attività (in quanto l'autorizzazione all'esercizio è stata negata dal Comune con provvedimento del 4 febbraio 2016, non impugnato); ha respinto i restanti motivi, ritenendoli infondati ai sensi dell' art. 22, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998. In proposito, il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma che prevede la revoca dell'autorizzazione all'apertura qualora il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ed ha reputato che, trattandosi di revoca ex lege, la fattispecie opera a prescindere dall'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione, che, quando emesso, ha natura dichiarativa. Il Tribunale ha quindi constatato che, nel caso in esame, si era avuto il mancato inizio dell'attività nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, senza che l'intestatario avesse avanzato motivate istanze di proroga, determinando in tal modo la decadenza dell'autorizzazione ai sensi della norma su citata. In merito ai tre differenti profili di illegittimità del provvedimento di revoca dedotti dalla società col secondo ricorso per motivi aggiunti (coincidenti con i profili di illegittimità dedotti, col primo ricorso per motivi aggiunti, avverso il provvedimento di avvio del procedimento, e quindi trattati in sentenza congiuntamente), il Tribunale ha osservato quanto segue:
quanto alla censura del provvedimento nella parte in cui ha rilevato l'inefficacia dell'autorizzazione prot. n. (...) del 30 aprile 2012 per la mancata produzione della documentazione richiesta nel termine di un anno nella stessa indicato, il primo giudice ha ritenuto, condividendo la linea difensiva del Comune, che l'efficacia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività fosse subordinata alla produzione della documentazione comprovante altresì il rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria e che questa imposizione fosse in linea con l'art. 69, comma 8, della L.R. Lombardia n. 6 del 2010, che prevede l'obbligo per il destinatario dell'autorizzazione comunale di conformarsi alle prescrizioni in dette materie prima dell'inizio dell'attività e comunque entro un anno;
quanto all'inapplicabilità al caso di specie dell' art. 22, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 114 del 1998, dedotta dalla società ricorrente perché l'attività autorizzata non rientrerebbe tra le medie strutture di vendita, il primo giudice ha osservato che "sia l'istanza originariamente presentata che lo stesso provvedimento autorizzatorio fanno espresso riferimento all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una media struttura di vendita";
quanto infine alla contestazione del provvedimento di revoca nella parte in cui attesta l'incompatibilità dell'attività di somministrazione con le nuove previsioni urbanistiche, il Tribunale ha ritenuto che gli strumenti urbanistici ratione temporis vigenti non si sarebbero potuti applicare per l'inefficacia dell'originaria autorizzazione, mentre l'attività in discorso non avrebbe potuto essere autorizzata ex novo dal Comune di Sedriano in quanto incompatibile con l'attuale destinazione (agricola) dell'area.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha perciò respinto i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
erroneità della sentenza appellata: sull'erronea applicazione dell' art. 22, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 114 del 1998 e sulla ingiustificata assimilazione dell'attività di somministrazione all'esercizio di media struttura di vendita. L'appellante sostiene l'inapplicabilità della norma sulla quale si fonda l'intera pronuncia di rigetto impugnata, poiché l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, quale si ha nel caso di specie, è fattispecie totalmente estranea all'intero d.l.gs. n. 114 del 1998, che riguarda invece l'attività commerciale di vendita al dettaglio o all'ingrosso;
erroneità della sentenza appellata: sull'insussistenza dei motivi addotti a giustificazione del provvedimento di revoca/decadenza dall'autorizzazione. L'appellante censura nei seguenti termini le motivazioni addotte dal Comune a sostegno di entrambi i provvedimenti impugnati e le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i corrispondenti motivi aggiunti:
B.1) quanto alla presunta presentazione tardiva di alcuni documenti, alla quale sarebbe stata subordinata l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, l'appellante osserva che il termine per la trasmissione dei documenti richiesti non aveva carattere perentorio, poiché non vi era collegato alcun effetto decadenziale, e comunque la società aveva successivamente provveduto a trasmettere al Comune tutta la documentazione richiesta dal titolo autorizzativo, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato; aggiunge che non è pertinente il richiamo dell'art. 69, comma 8, della L.R. n. 6 del 2010, effettuato dal T.A.R., dal momento che questa norma non richiede la trasmissione di alcuna documentazione a pena di inefficacia dell'autorizzazione e che, nel caso di specie, la società aveva rispettato i requisiti di regolarità edilizia e sanitaria, tanto è vero che il Comune non aveva mai contestato la violazione delle relative prescrizioni; richiama, infine, il principio di proporzionalità, sul quale vi sarebbe anche omessa pronuncia da parte del Tribunale;
B.2) quanto alla presunta decadenza ex lege del titolo autorizzativo ai sensi dell' art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 114 del 1998, l'appellante fa rinvio alle ragioni esposte sub A) a proposito dell'inapplicabilità della norma;
B.3) quanto alla presunta incompatibilità dell'esercizio di somministrazione con l'attuale destinazione agricola dell'area, l'appellante evidenzia che, dal momento che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata in forma accessoria all'interno di una struttura di vendita che da sempre conserva una destinazione commerciale, il comportamento dell'amministrazione appare illogico poiché, da un lato, non contesta questa destinazione e, dall'altro, la ritiene incompatibile con la nuova destinazione agricola dell'area; che comunque le nuove previsioni pianificatorie sono sopravvenute al rilascio del titolo abilitativo, dato che il nuovo PGT è entrato in vigore in data 7 gennaio 2016 ed è principio consolidato che gli strumenti urbanistici dispongono solo per il futuro; che comunque nemmeno la nuova destinazione agricola sarebbe di per sé impeditiva dell'insediamento dell'attività dell'odierna appellante.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sedriano, chiedendo che l'avverso gravame sia respinto perché infondato, con ogni conseguenza di legge.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
2. L'appello è fondato.
Il primo motivo ed il secondo profilo del secondo motivo vanno trattati congiuntamente poiché volti a censurare quella delle diverse ragioni sulle quali sono basati i provvedimenti impugnati, sulla quale il Tribunale ha in prevalenza fondato il rigetto dei ricorsi per motivi aggiunti.
In punto di fatto, va premesso che non è contestato dal Comune che la N.G. S.r.l. sia subentrata nell'attività aziendale (e precisamente attività florovivaistica e di vendita di animali d'affezione con annesso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) esercitata dalla "G." di Aldo De Lorenzis a seguito di procedura fallimentare nell'ambito della quale ha acquisito la titolarità di tutte le autorizzazioni della fallita, tra cui l'autorizzazione prot. (...) del 30 aprile 2012 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui efficacia è invece in contestazione.
L'autorizzazione venne rilasciata dal Comune di Sedriano, a seguito di richiesta dell'originario proprietario dell'azienda, avanzata in data 19 marzo 2012 "per l'apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera e) del punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004, all'interno della Media Struttura di Vendita - all'insegna Garden Center di Aldo De Lorenzis, sita in questo Comune in Via Martiri della Libertà n. 1".
Riservando alla trattazione degli altri motivi d'appello l'esame degli adempimenti imposti al titolare dell'autorizzazione, in fatto occorre aggiungere che non è contestato dalla società appellante che, entro l'anno dal rilascio, il De Lorenzis non abbia iniziato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata.
2.1. Secondo il Comune di Sedriano e secondo la sentenza impugnata, il mancato inizio dell'attività avrebbe implicato la decadenza ex lege dell'autorizzazione medesima stante quanto stabilito dall' art. 22, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 114 del 1998.
L'assunto non è corretto poiché la norma non è applicabile all'autorizzazione rilasciata in data 30 aprile 2012 prot. (...). Questa, infatti, per come risulta dal suo oggetto sopra testualmente riportato, concerne un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e precisamente quella definita dalla lettera e) del punto 6 ("bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande ...") dell'allegato A alla D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004.
Tale D.G.R. della Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. n. 23 del 31 maggio 2004, contiene gli "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazione relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003". Quest'ultima legge, a sua volta, contenente la "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", per come definita agli artt. 2 e 4, comma 1, lett. a), della stessa legge, è stata abrogata dall'art. 155 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 ("Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"), nella quale sono confluite sia le norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (cioè quelle contenute nella L.R. 14 luglio 1999, n. 14) sia la detta disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Pertanto, la normativa applicabile al caso di specie è quella oggi contenuta nella L.R. n. 6 del 2010, specificamente però nel capo III, che riproduce, agli artt. 62, 63 e 64, la definizione di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" e, con modificazioni, l'individuazione della tipologia dell'attività già contenute nella L.R. n. 30 del 2003. In particolare, è definita somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati" (art. 64 della L.R. n. 6 del 2010).
Questa definizione è coincidente con la definizione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contenuta nella normativa nazionale, di cui alla L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 1. Si tratta di norma rimasta in vigore anche dopo l'emanazione del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 . Quest'ultimo ha invece abrogato il primo comma dell' art. 4 della L. n. 287 del 1991, che disciplinava la fattispecie di revoca dell'autorizzazione.
Alla norma oramai abrogata dell'art. 4 della L. del 1991 sono riferiti i precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato citati sia nei provvedimenti impugnati che nella sentenza (tra i quali, il più recente Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 852), sicché si tratta di citazioni non pertinenti.
I casi di "revoca" dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande sono oggi disciplinati, in ambito regionale, dalla citata L.R. Lombardia n. 6 del 2010, precisamente dall'art. 76 (originariamente intitolato "revoca delle autorizzazioni", oggi "decadenza dei titoli abilitativi", a seguito di modifica attuata con L.R. 27 febbraio 2012, n. 3). Di questa decadenza non è dato discutere nel presente giudizio, poiché non è norma che l'Amministrazione ha reputato di applicare nei confronti della società qui appellante.
2.2. Piuttosto, nei provvedimenti impugnati è stato richiamato l' art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che contiene la "riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Le attività regolate sono quelle di vendita, al dettaglio o all'ingrosso, mentre non vi è contemplato alcun tipo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come sopra definita.
In attuazione del D.Lgs. n. 114 del 1998 , la Regione Lombardia aveva emanato la L.R. n. 14 del 1999, che, come detto, è oggi confluita nel T.U. di cui alla L.R. n. 6 del 2010, cioè nella stessa legge che, in ambito regionale, regola anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In proposito, va però sottolineato che, anche nell'impianto di questo Testo Unico, sono nettamente distinte le discipline che attengono alle diverse tipologie di attività commerciali, tutte contenute nel titolo II, ma in più capi (capo I per il commercio al dettaglio, capo II per il commercio all'ingrosso, capo III per la somministrazione di alimenti e bevande, per quanto qui rileva), fatte salve le disposizioni comuni di cui ai titoli successivi, qui non rilevanti.
L' art. 22 del D.Lgs. n. 114 del 1998 disciplina la revoca (o decadenza ex lege) relativamente all'attività di commercio soltanto per il mancato inizio ultrannuale dell'attività di vendita in una "media struttura di vendita". La media struttura di vendita è definita nello stesso D.Lgs. all'art. 4, lett. e), per differenza rispetto agli esercizi di vicinato di cui alla precedente lett. d), e richiede che abbia una superficie superiore a 150 mq.
2.3. Dato il quadro normativo di cui sopra, si ritiene che l'art. 22, comma quarto -che, in quanto contenente una sanzione, è norma di stretta interpretazione- non sia applicabile all'autorizzazione de qua per diverse ragioni.
L'autorizzazione è riferita all'apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Questa è, in astratto, ontologicamente distinta, come nota l'appellante, dall'attività di vendita, considerate le definizioni normative sopra richiamate; a questa distinzione di tipologie commerciali corrisponde la già evidenziata diversità di disciplina normativa applicabile, alle une ed alle altre, in particolare quanto al regime della revoca (o decadenza ex lege).
La normativa applicabile all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è quella contenuta nel capo III della L.R. n. 6 del 2010, peraltro richiamata nello stesso provvedimento prot. n. (...) del 30 aprile 2012 che, oltre a menzionare questa legge, espressamente cita la D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004. Le ipotesi di decadenza ex lege sono espressamente disciplinate perciò dal già citato art. 76 della stessa legge regionale, non dall' art. 22 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
2.4. Né a diversa conclusione si può pervenire seguendo, in concreto, il ragionamento su cui è fondata la sentenza impugnata, che fa leva sul contenuto dell'autorizzazione laddove è detto che l'esercizio di somministrazione è attivato "all'interno della Media Struttura di Vendita - all'insegna Garden Center di Aldo De Lorenzis ...".
Ed invero, per un verso, non è contestato che, così come risultante dagli atti, la superficie dell'esercizio destinato alla somministrazione non supera la misura di legge di mq. 150, quindi non avrebbe potuto comunque essere considerata, in sé, "media struttura di vendita" rilevante ai fini dell'art. 22.
Per altro verso, è accertato che l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata all'interno di una più ampia struttura, dove è svolta l'attività florovivaistica, alla quale è stata abbinata anche un'attività commerciale per la vendita di prodotti complementari e di animaleria. Quest'ultima risulta regolarmente autorizzata dal Comune di Sedriano con autorizzazione autonoma e distinta da quella oggetto del presente giudizio, molto risalente nel tempo; con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114 del 1998 è stata trasformata in autorizzazione per media struttura di vendita per il settore non alimentare. Solo a tale, diversa, autorizzazione alla vendita è perciò applicabile la disciplina che concerne l'attività di vendita in media struttura.
La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche se esercitata all'interno della stessa struttura, si configura come attività esercitata congiuntamente con quelle di vendita (cfr. art. 2, punto 2.2., dell'allegato A alla D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004), ma con queste non coincidente, in quanto sono diverse, come detto, la tipologia di attività commerciale, l'area in cui è esercitata e le autorizzazioni comunali.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la decadenza ex lege di cui al più volte citato art. 22 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
3. Il Tribunale ha però ritenuto legittima anche l'altra ragione di revoca (recte dichiarazione di decadenza) dell'autorizzazione, addotta dal Comune nei provvedimenti impugnati, per non avere l'autorizzazione n. (...) del 2012 mai avuto efficacia "essendo la stessa subordinata alla preventiva presentazione, prima dell'inizio dell'attività medesima e comunque entro il termine massimo di un anno dal suo rilascio, di una serie di documenti mai trasmessi alla P.A.".
Trattandosi di ragione autonomamente idonea a sostenere i provvedimenti impugnati, l'accoglimento dei motivi di cui si è detto sopra non consente di ritenere assorbite le censure di cui al secondo motivo di appello, punto B.1.
[b]Con queste si critica la sentenza impugnata nella parte in cui, avallando le ragioni dell'ente territoriale, ha interpretato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione come integranti una (sorta di) condizione sospensiva al verificarsi della quale "l'autorizzazione sarebbe divenuta efficace", con la conseguenza che "non avendo l'intestatario prodotto la documentazione nei termini previsti dall'autorizzazione, ha impedito il perfezionamento della stessa".[/b]
[color=red][b]3.1. Questa interpretazione del Provv. n. 6545 del 30 aprile 2012 non appare corretta né in fatto né in diritto.[/b][/color]
In punto di diritto, non risulta decisivo nel senso ritenuto dal Tribunale il fatto che l'autorizzazione sia stata "subordinata alla presentazione della documentazione in premessa indicata prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 1 (uno) anno dal rilascio della presente autorizzazione ...".
Sia la prescrizione contenuta nel dispositivo che gli impegni richiamati nella motivazione del provvedimento vanno correlati, in parte, alla previsione dell'art. 69, comma 8, della L.R. n. 6 del 2010 richiamata pure dal Tribunale (per la quale "prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi o sicurezza"), cui, d'altronde, corrisponde il comma 10 della stessa disposizione (per il quale le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle stesse norme). Tuttavia, [color=red][b]va sottolineato che le relative prescrizioni, né ai sensi delle norme richiamate, né per come riportate nell'autorizzazione in esame, possono essere interpretare come previsione di un'(improbabile) condizione sospensiva dell'efficacia dell'autorizzazione, tanto che il suo mancato avveramento impedirebbe il definitivo consolidamento degli effetti dell'autorizzazione, secondo il meccanismo sospensivo (volontario o legale) degli effetti del contratto, la cui configurabilità, nei termini sostenuti dal Comune di Sedriano, è del tutto estranea alla fattispecie di autorizzazione di che trattasi.[/b][/color]
[b]Piuttosto, si tratta di obblighi imposti al titolare dell'autorizzazione, che presuppongono l'efficacia di questa ed il cui mancato rispetto potrebbe legittimare la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, ma non impedirne la produzione degli effetti e, men che meno, il "perfezionamento della stessa", come ritenuto dal Tribunale. Pertanto, la "subordinazione" di cui è detto nel dispositivo dell'autorizzazione n. 6545 del 2012 va intesa come richiamo, nei confronti del titolare, della necessaria osservanza, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione, degli impegni assunti con la domanda di rilascio e di quelli specificamente imposti con lo stesso provvedimento.[/b]
3.1. Passando a trattare di questi ultimi, va evidenziato, in punto di fatto, che, oltre al rispetto della normativa edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi ed igienico-sanitaria sopra richiamata, testualmente, il provvedimento richiede l'impegno dell'interessato a trasmettere "planimetrie dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione ..." e "documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale". Palese è la conformità dell'imposizione a quanto previsto dall'art. 3 ("Allegati alla richiesta di autorizzazione") del già menzionato Allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17 maggio 2004.
Orbene, rispetto alla produzione di questa documentazione, non risulta più nemmeno decisivo, ai fini del diritto al subentro della società qui appellante, chiedersi se il termine annuale imposto fosse o meno perentorio.
Infatti, qualsivoglia effetto collegato al mancato rispetto di questo termine è venuto meno a seguito del comportamento dell'Amministrazione che ha ritenuto di ammettere "la (pur tardiva) produzione documentale" con nota prot. n. (...) del 5 febbraio 2014, per come si legge anche nel secondo dei provvedimenti impugnati e per come incontestabilmente risulta dagli atti.
Va perciò escluso che l'originario titolare dell'autorizzazione n. 6545 del 30 aprile 2012, sig. Aldo De Lorenzis, sia o sia stato considerato decaduto dall'Amministrazione per la mancata tempestiva produzione della documentazione sopra specificata. Anzi, detta documentazione, pur presentata oltre il termine annuale, venne accettata dall'Amministrazione, anche se ritenuta bisognevole di integrazione (richiesta appunto con detta nota del 5 febbraio 2014).
Le vicende successive -in particolare la presentazione di planimetrie allegate ad una richiesta di SCIA prot. n. (...) in data 24 febbraio 2014 ed il rigetto per incompetenza con Provv. n. 5126 del 21 marzo 2014, non impugnato- vanno considerate irrilevanti poiché relative alla richiesta da parte dello stesso De Lorenzis di un differente e nuovo titolo autorizzatorio (come si legge nel secondo dei provvedimenti impugnati), avente a presupposto l'(erroneo) convincimento della perdita di efficacia del precedente.
Piuttosto, rileva la richiesta della società qui appellante, di subentro nell'autorizzazione n. 6545 del 30 aprile 2012, avanzata con nuova SCIA, dapprima, in data 26 settembre 2014 e, poi, in data 18 maggio 2015. Rispetto a quest'ultima, il diniego opposto dall'amministrazione per la ritenuta perdita di efficacia del precedente titolo abilitativo, va reputato illegittimo, per quanto fin qui esposto.
Va perciò accolta la prima censura (sub B.1) del secondo motivo di appello.
4. L'accoglimento dei motivi di cui sopra comporta la fondatezza anche della terza censura (sub B.3) dello stesso secondo motivo. La permanente efficacia dell'autorizzazione del 30 aprile 2012 rende, infatti, inapplicabili le nuove previsioni pianificatorie sopravvenute al rilascio del titolo abilitativo, atteso che il nuovo PGT, adottato il 13 aprile 2013 e riadottato il 27 maggio 2015, è stato approvato soltanto in data 19 ottobre 2015 ed è entrato in vigore in data 7 gennaio 2016 e che gli strumenti urbanistici dispongono per il futuro, essendo rilevante la destinazione d'uso vigente nel momento in cui l'insediamento è stato autorizzato.
In conclusione, l'appello va accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti i ricorsi per motivi aggiunti avanzati dalla società qui appellante e vanno annullati i provvedimenti impugnati come sopra specificati.
La novità delle questioni poste dall'interpretazione delle norme di legge sopra richiamate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti del Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Commercio del Comune di Sedriano rispettivamente in data 28 dicembre 2015 prot. n. (...) (limitatamente al punto n. 3 del dispositivo) e in data 22 settembre 2016 prot. n. (...).
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

riferimento id:42336
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it