Data: 2017-10-31 07:35:57

Ritenuta sui canoni delle locazioni brevi: respinta istanza cautelare di Airbnb

Ritenuta sui canoni delle locazioni brevi: respinta l’istanza cautelare di Airbnb

[color=red][b]T.A.R. Lazio, sez. II – ter, ordinanza 18 ottobre 2017 n. 5442  [/b][/color]

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/10/30/ritenuta-sui-canoni-delle-locazioni-brevi-respinta-l-istanza-cautelare-di-airbnb

Fatto e diritto

Rilevato che le numerose questioni oggetto del presente giudizio, attesa la loro complessità e rilevanza, necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito;
Rilevato in particolare che in tale sede sarà esaminata la questione relativa alla nomina del responsabile fiscale, posto che le decisioni della Corte di giustizia UE (Commissione c / Belgio, 5 luglio 2007, nella causa C- 522/04 e Commissione c/Spagna, 11 dicembre 2014 nella causa C-678/2011) evocate in gravame non appaiono sic et simpliciter sovrapponibili alla fattispecie in esame, riguardando tra l’altro fattispecie relative al settore assicurativo;
Ritenuto, comunque, – nei limiti della delibazione propria della fase cautelare – che:
[b]i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali;[/b]
[b]per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia, come indicato in ricorso;[/b]
[b]le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione.[/b]
Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della complessità e novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge la suindicata istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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