Buongiorno,
l’ARAN ha precisato che non è possibile prendere il congedo matrimoniale alcuni giorni PRIMA del matrimonio ma solo dal giorno del matrimonio in avanti
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/6899-permessi-retribuiti/6026-ral1721orientamenti-applicativi.html
[color=green][i]RAL_1721_Orientamenti Applicativi
Un dipendente può chiedere di fruire del permesso per matrimonio con alcuni giorni di anticipo rispetto all’evento stesso del matrimonio?
L’attuale disciplina dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.
La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso;
Pertanto, si esclude che il permesso possa essere richiesto e fruito in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.
[/i][/color]
Nei tre giorni antecedenti al matrimonio il dipendente può chiedere di assentarsi con un permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, di cui all’articolo 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995... [u]motivando che si deve occupare dei preparativi[/u]?
Leggendo qui
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5885/permessi%20retribuiti%20Regioni%20e%20Autonomie%20locali%20art%2019%20del%20CCNL%20del%206-7-1995.pdf
sembrerebbe di SI.
Concordate?
[color=green][i]Piuttosto, si deve ritenere che tale qualificazione debba essere intesa in senso lato, come legittimante, cioè, la possibilità del lavoratore di fruire dei permessi di cui si tratta, nei limiti quantitativi annuali previsti, tutte le volte che adduca, a giustificazione degli stessi, motivi che, oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti futili ed insignificanti con riferimento alla vita personale o familiare dello stesso.[/i][/color]
Visto che l’ARAN ha precisato che
[color=green][i]- I permessi dell’articolo 19, comma 2 del CCNL del 6.7. possono essere concessi al lavoratore, nei limiti quantitativi annuali previsti, tutte le volte che lo stesso adduca, a giustificazione degli stessi, motivi che, oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti futili ed insignificanti con riferimento alla vita personale o familiare dello stesso. (RAL_1810_Orientamenti Applicativi)[/i][/color]
a mio avviso è possibile.
Concordate?
Grazie
Succede nei film, ma talvolta pure nella cronaca http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/06/27/abbandonata_all_altare_sorpresa_per_il_mancato_sposo_per_il_codic-68-616876.html che all'ultimo il matrimonio non si verifichi, e in quel caso non so come andrebbe per l'eventuale permesso già fruito.
Il permesso per lutto non si può usare finché non c'è un morto, ma soltanto un moribondo.
Addirittura, il riposo compensativo dovrebbe essere fruito necessariamente dopo il lavoro festivo, e non pochi giorni prima.
D'altra parte, il permesso per concorsi ammette il giorno prima, e se fosse che poi uno non ci va dovrà recuperare la giornata o quanto meno regolare i conti
Ma i preparativi lo impegnano comunque...
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