L’art. 4 del DL 50/2017, nella versione definitiva, definisce “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
Ho 2 domande:
1) chi attualmente fa locazione turistica al di fuori dell'esercizio di attivitā di impresa, ě autorizzato a fornire servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali?
2) in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, i servizi di cui sopra si possono fornire solo all'entrata dell'ospite o anche durante la permanenza?
Grazie.
Gianni
In base a quanto previsto dalla normativa, ed alle ulteriori delucidazioni forniti dall'Agenzia delle Entrate, direi che le risposte sono:
1) si
2) anche durante la permanenza.
Osservo inoltre che l'Agenzia ha esteso le prestazioni accessorie, purché siano legate all'immobile e non alla persona, rendendo legittima (a mio parere lo era anche prima, ma ora almeno è scritto nero su bianco) anche la fornitura di wi-fi e pay-tv.
In linea di massima concordo con Rolando e spero che la prassi diventi quella che hai descritto ma per adesso sono prudente.
Il DL 50/2017 non modifica il codice civile in tema di locazioni. Quando definisce le locazioni brevi non lo fa in senso generale ma esclusivamente ai fini dell’applicazione del regime fiscale previsto in quell’articolo. Una prima osservazione in questo senso potrebbe essere la considerazione del campo applicativo in funzione dell’elemento soggettivo: l’art. 4 citato si applica solo alle persone fisiche e al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
Quindi, una locazione turistica effettuata da una persona giuridica e/o nell’ambito di una attività imprenditoriale (vedi anche il caso della durata maggiore di 30 gg) non è assoggettata all’art. 4 e resta il [i]quid[/i] di poco definito che era prima. L’art. 4 non vieta locazioni brevi diverse da quelle lì descritte ma ci dice soltanto che se hanno determinate caratteristiche allora sono assoggettate a quel regime fiscale.
Da altro punto di vista posso dire che un conto è il diritto tributario e un conto è il diritto amministrativo, ciò vuol dire che un VU potrebbe sanzionare l’esercizio abusivo di affittacamere a prescindere dal DL 50/2017.
Ritenuta sui canoni delle locazioni brevi: respinta l’istanza cautelare di Airbnb
T.A.R. Lazio, sez. II – ter, ordinanza 18 ottobre 2017 n. 5442
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