Una ditta effettua produzione di sottoli e conserve alimentari, per le quali ha presentato al comune a suo tempo la notifica sanitaria relativa.
Dalla visura della CCIAA risulta che la stessa ha come attività primaria l'attività di conservazione e lavorazione e come attività secondaria quella di commercio all'ingrosso.
Questa ditta vorrebbe adesso aprire un punto vendita al dettaglio nei locali della fabbrica (separati comunque dai locali della produzione, dove avverrebbe la vendita all'ingrosso)
E' corretto non applicare l'art. 21 del Codice del commercio, ritenendolo applicabile solo al caso di esercizio congiunto del dettaglio e dell'ingrosso nel medesimo locale e fargli presentare la SCIA per vicinato (con la supeficie di vendita del solo locale al dettaglio) e la notifica sanitaria ?
Nel caso in cui questa ditta risulti impresa artigiana o industriale, viste le lettere f) e g) dell'art. 11, comma 2 del codice commercio, potrebbe effettuare vendita al dettaglio dei propri prodotti solo presentando la notifica sanitaria ma senza necessità di SCIA amministrativa per vicinato?
Come si verifica se la ditta è imprese artigiana o industriale ? Dalla visura camerale?
Grazie per l'aiuto, saluti
Leggendo la domanda ho pensato fin da subito che il problema potrebbe non porsi perché NON si tratterebbe di “commercio” ma di vendita diretta. In questo senso le disposizioni che hai citato non si applicherebbero perché il “fatto non sussiste” 😊
La visura camerale è un indizio, occorre vedere nel concreto che cosa fa l’azienda. Se è davvero “produzione” e vendita al dettaglio della produzione allora, fino a 300 mq di superficie destinata al dettaglio, la fattispecie resta esclusa dall’applicazione della LR 28/05. (locali di produzione o attigui)
Detto questo, aggiungo che per esercizio congiunto si intende un esercizio svolto nello stesso locale. Se sono 2 localio [u]con ingresso separato[/u] e non comunicanti, potrebbe stare in piedi la strada dell’esercizio di vicinato (nel caso non sia vendita diretta). Il mero confezionamento non è sufficiente ad attribuire all’attività svolta la caratteristica dell’artigianato, sarebbe un'attività commerciale o, quantomeno, potrebbe essere un caso limite da valutare nei dettagli