Data: 2017-10-26 09:35:35

sospensione attività


La L.R. 25/2009 FVG prevede che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande possano comunicare la sospensione volontaria dell’attività per periodi superiori a 30 giorni consecutivi (art. 74 comma 6) ed inferiori a 12 mesi (art. 83 comma 4 lett.b)

L’art. 99 del TULPS prevede invece la chiusura dell’esercizio non possa essere superiore a 3 mesi salvo il caso di forza maggiore

Mi aiutate a capire meglio? Grazie

riferimento id:42284

Data: 2017-10-26 12:06:45

Re:sospensione attività



La L.R. 25/2009 FVG prevede che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande possano comunicare la sospensione volontaria dell’attività per periodi superiori a 30 giorni consecutivi (art. 74 comma 6) ed inferiori a 12 mesi (art. 83 comma 4 lett.b)

L’art. 99 del TULPS prevede invece la chiusura dell’esercizio non possa essere superiore a 3 mesi salvo il caso di forza maggiore

Mi aiutate a capire meglio? Grazie
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Vale la disciplina regionale. La decadenza opera solo decorsi i 12 mesi. La comunicazione di sospensione è adempimento obbligatorio solo se previsto dalla legge regionale (in molte Regioni non lo è).
In questa parte il TULPS è disapplicato e quindi non si applica l'art. 99

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Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Art. 99
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

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