Buongiorno,
una azienda che ha avviato attività di agenzia di affari per il commercio di articoli usati per bambini (il classico mercatino dell'usato)
ha fatto vidimare il registro degli affari al SUAP.
Chiede se al posto di compilare il cartaceo, è possibile tenere e compilare un registro degli affari telematico (a pc)?
è possibile? c'è un riferimento normativo in merito?
Grazie
Buongiorno,
una azienda che ha avviato attività di agenzia di affari per il commercio di articoli usati per bambini (il classico mercatino dell'usato)
ha fatto vidimare il registro degli affari al SUAP.
Chiede se al posto di compilare il cartaceo, è possibile tenere e compilare un registro degli affari telematico (a pc)?
è possibile? c'è un riferimento normativo in merito?
Grazie
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Certo, è possibile sia NON avere un registro (tenendo le registrazioni su software) che vidimare singoli fogli A4 su cui stampare il registro elaborato dal PC che vidimare un registro tradizionalmente o in autovidimazione.
Trovi tutto qui:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+registro+informatico&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+registro+informatico&aqs=chrome..69i57j69i58.255j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
In particolare:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40894.0&utm_content=bufferd8f80&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
La legge ovviamente permette la tenuta del registro degli affari in modalità elettronica.
Il DPR 28 maggio 2001 n. 311 all’art. 2 co. 1 lett. f) ha sancito, integrando l’art. 16 del Regolamento TULPS, la possibilità della tenuta informatica dei registri di pubblica sicurezza, tra cui il registro degli affari.
A seguito dell’introduzione dell’art. 2215 bis c.c. (ex art. 16 12-bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 ed ex art. 6 2 lett. F-quater D.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modifiche nella L. 12 luglio 2011, n. 106) è stata generalizzata la possibilità della tenuta, con modalità informatiche, dei registri e documenti d’impresa (comma 1) oltre a stabilire la possibilità di assolvere gli obblighi di numerazione e vidimazione dei medesimi documenti mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore (comma 2);
In virtù del quadro normativo le agenzie d’affari possono dunque scegliere, se continuare con la tenuta del registro degli affari in formato tradizionale, “cartaceo”, mantenendo quindi l’obbligo della vidimazione periodica presso l’autorità pubblica competente, ovvero procedere alla compilazione e conservazione informatica purché le registrazioni siano consultabili ed estraibili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario per effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Ai sensi delle vigenti leggi è possibile dematerializzare e attivare la conservazione sostitutiva per tutto l'esercizio fiscale, quindi il processo va attivato dal 1° gennaio (se l'anno fiscale coincide con l'anno solare).