Salve, nel nostro comune un commerciante itinerante ha ottenuto dall'ufficio postale l'autorizzazione a vendere arance all'interno dello spazio parcheggio attiguo all'ingrresso dell'ufficio per tutti giorni della settimana(domenica esclusa).
Nel nostro regolamento "Commercio su aree pubbliche" la prescrizione riguardante la sosta momentanea dei commercianti itineranti stabilissce che gli stessi possono sostare continuativamente finchè hanno clienti da servire, cosa che alle poste capita continuamente. In questo caso il commerciante che per tutto il tempo di apertura dell'ufficio postale stabilmente occupa quasi 3 mq., di fatto non è classificabile come un commerciante itinerante perchè sosta nello stesso posto per sei giorni a settimana, e non lo si può considerare come commercio fisso su area pubblica in quanto, detta localizzazzione non è inserita fra quelle aree autorizzate dall'Amministrazione Comunale.cosa devo fare?
La norma attuale non distingue tra commercio fisso e commercio ambulante, ma tra commercio su aree private e commercio su aree pubbliche.
Se il signore vende su area privata, il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche non è valido, per cui l'attività è da intendersi del tutto abusiva.
Anche se può sembrare strano, a parer mio per esercitare un'attività di questo genere è necessario presentare una pratica per esercizio di vicinato... Anche se l'attività è svolta all'aperto è pure sempre area privata, per cui questo è il modo più corretto per inquadrarla.