Data: 2017-10-24 18:57:16

Sanzione in misura ridotta non ammessa???!!!

Egregio dottore un dubbio. Esempio. Sanzione art. 68 tulps. Pagamento in misura ridotta non ammesso. Ma cosa significa? Se la sanzione minima prevista è 256 € cosa significa ciò? Che nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione ( con chiusura ex art. 666 c.p.) devo necessariamente applicare il doppio del minimo o 1/3 del max se più favorevole? Oppure posso anche applicare il minimo? Non ho mai capito cosa significa quando il legislatore non consente il pagamento in misura ridotta se, in teoria, io potrei applicare con l'ordinanza il minimo. Lei mi può illuminare? Grazie

riferimento id:42256

Data: 2017-10-25 05:48:43

Re:Sanzione in misura ridotta non ammessa???!!!


Egregio dottore un dubbio. Esempio. Sanzione art. 68 tulps. Pagamento in misura ridotta non ammesso. Ma cosa significa? Se la sanzione minima prevista è 256 € cosa significa ciò? Che nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione ( con chiusura ex art. 666 c.p.) devo necessariamente applicare il doppio del minimo o 1/3 del max se più favorevole? Oppure posso anche applicare il minimo? Non ho mai capito cosa significa quando il legislatore non consente il pagamento in misura ridotta se, in teoria, io potrei applicare con l'ordinanza il minimo. Lei mi può illuminare? Grazie
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Purtroppo è difficile sintetizzare i principi della disciplina della L. 689/1981 nel forum ... quando facciamo formazione ci mettiamo 4 ore e fra l'altro faremo lezione sul tema proprio il prossimo 7 novembre:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42154.0

SINTESI:
- il procedimento sanzionatorio prevede un MINIMO ed un MASSIMO che sono inderogabili
- il vigile NON APPLICA la sanzione ma fa un verbale
- a seguito del verbale, DOVE AMMESSO, l'interessato può estinguere il procedimento "patteggiando" il doppio del minimo o il terzo del massimo quale MISURA FISSA DI OBLAZIONE
- se decide di non patteggiare o, come nel caso del 666, NON è ammesso il patteggiamento, allora la decisione passa all'ufficio competente (diverso dai vigili)
- l'ufficio competente applica l'art. 11 L. 689/1981 e determina IN CONCRETO la sanzione tenuto conto dei 4 elementi indicati

Purtroppo la prassi fa si che spesso le ordinanze ingiunzioni ripropongano sempre il DOPPIO DEL MINIMO senza applicazione dell'art. 11. E' un errore. E' la trasposizione in questo settore di quel che avviene nel CODICE DELLA STRADA (dove il regime è diverso).
Anche dalla tua domanda trapela questo aspetto ...

QUINDI nel caso concreto l'autortà competente attende i 30 giorni e poi adotta ordinanza ingiunzione per il 666 STABILENDO l'entità della sanzione in una cifra compresa fra il MINIMO ed il MASSIMO applicando i citati criteri. Ben può essere che il soggetto abbia il minimo ... come ben può essere se è recidivo, ricco, strafottente ... che si prenda il massimo ...

[b]Legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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riferimento id:42256

Data: 2017-10-25 05:51:03

Re:Sanzione in misura ridotta non ammessa???!!!

[size=18pt]Per coloro che sono interessati ad acquistare i nostri [b][color=red]VIDEO FORMATIVI[/color][/b] (compresi quelli sulle sanzioni) vi invitiamo a visitare il catalogo su:
[/size]
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi

Sul tema qui trattato segnaliamo:
[color=red][b]La disciplina delle sanzioni pecuniarie ed interdittive - Giornata formativa del 09 giugno 2016[/b][/color]
19 euro + iva
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