Data: 2017-10-24 14:57:11

Richiesta parere su istanza di annullamento verbale amm circ privato

Buonasera Dott. Chiarelli,

facendo seguito a un quesito che Le ho posto qualche tempo fa sul sopralluogo effettuato all'interno di un circolo privato ove si è accertato che all'interno si svolgeva l'attività abusiva di acconciatore la presente per richiederLe alcune delucidazioni in merito alla ricezione della richiesta di annullamento a sanzione amministrativa pervenuta al nostro Comando da parte del legale del trasgressore.
1. Mi viene contestato che anche se ho accertato la presenza di un socio con pezzi di carta di alluminio/stagnola in testa (utilizzata per operazioni di tintura per i capelli) e che durante l'identificazione mi comunica che effettivamente sta effettuando la tintura dei capelli, non vuol dire che si sta svolgendo l'attività di acconciatore all'interno. Nello stesso punto 1 il legale dichiara che a conferma del fatto che non svolge l'attività di acconciatore si allegano le dichiarazioni dei soci che smentiscono quanto accertato (le dichiarazioni citate non vengono allegate).
2. In relazione all'art. 18 della Costituzione, poiché ogni cittadino è libero di associarsi liberamente e poiché il circolo non è soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione amministrazione, gli accertatori non avevano alcun potere di accesso all'interno del circolo se non con decreto ad hoc rilasciato dalla Procura della Repubblica.
3. Il legale de quo eccepisce che la sanzione riportata nel verbale di contestazione è eccessiva rispetto alle contestazioni (è stato applicato il pagamento in misura ridotta pari ad € 500,00). L'art. 5 della Legge 174/2005 stabilisce una sanzione che va da un minimo non inferiore a € 250,00 ad un massimo di € 5000,00. In relazione all'art. 16 della Legge 689/81 è stato applicato il doppio del minimo (misura più favorevole al trasgressore).

Sicuro in una Suo riscontro al presente quesito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

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Data: 2017-10-26 06:51:50

Re:Richiesta parere su istanza di annullamento verbale amm circ privato

1. Mi viene contestato che anche se ho accertato la presenza di un socio con pezzi di carta di alluminio/stagnola in testa (utilizzata per operazioni di tintura per i capelli) e che durante l'identificazione mi comunica che effettivamente sta effettuando la tintura dei capelli, non vuol dire che si sta svolgendo l'attività di acconciatore all'interno. Nello stesso punto 1 il legale dichiara che a conferma del fatto che non svolge l'attività di acconciatore si allegano le dichiarazioni dei soci che smentiscono quanto accertato (le dichiarazioni citate non vengono allegate).
[color=red]Diciamo che questa tesi difensiva appare irrilevante. L'oggettività dello svolgimento della prestazione è evidente, anche se si ha un solo accertamento[/color]

2. In relazione all'art. 18 della Costituzione, poiché ogni cittadino è libero di associarsi liberamente e poiché il circolo non è soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione amministrazione, gli accertatori non avevano alcun potere di accesso all'interno del circolo se non con decreto ad hoc rilasciato dalla Procura della Repubblica.
[color=red]Questo è vero NELLA MISURA in cui il circolo svolge attività non aperta al pubblico. Ma se contesto proprio questo aspetto ... non ho violato la Costituzione.
In ogni caso la Costituzione non è fonte del diritto "diretta", cioè idonea a determinare l'eventuale illegittimità del verbale.
Se è vero quanto sostiene l'avvocato l'azione della P.A. potrebbe portare a conseguenze sanzionatorie o risarcitorie, ma resta ferma la procedura amministrativa[/color]

3. Il legale de quo eccepisce che la sanzione riportata nel verbale di contestazione è eccessiva rispetto alle contestazioni (è stato applicato il pagamento in misura ridotta pari ad € 500,00). L'art. 5 della Legge 174/2005 stabilisce una sanzione che va da un minimo non inferiore a € 250,00 ad un massimo di € 5000,00. In relazione all'art. 16 della Legge 689/81 è stato applicato il doppio del minimo (misura più favorevole al trasgressore).
[color=red]Non c'entra niente. Il verbale deve sempre indicare il doppio del minimo quale "OBLAZIONE" (pagamento in misura ridotta. Altra cosa sarà la determinazione in concreto se il soggetto non paga in misura ridotta. NON ESISTE possibilità di indicare una cifra diversa in sede di verbale.[/color]

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