Data: 2017-10-24 13:11:36

Attività fotografo e SCIA

Buonasera,
Come noto, l'onere di licenza di P.S., originariamente previsto per l'esercizio anche dell'arte fotografica ex art. 111 TULPS, è venuto meno ed è stato previsto un "obbligo di tempestiva informazione all'Autorità di P.S." (tutt'ora in vigore). Va comunque evidenziato che il più recente Dlgs. 222/2016 (c.d. SCIA 2), alla Tabella A, sezione I, 13.Arti fotografiche, litografiche, fotografiche e di stampa, punto 95, disciplina alcuni casi di attività per le quali è prevista la presentazione di una SCIA in relazione alle emissioni, impatto acustico, incendi ecc. Un'impresa che ha lo studio fotografico solo per gli scatti fotografici, senza sviluppi della pellicola o stampe o quant'altro, ha obbligo in base al decreto sopra detto dell'invio al SUAP di una SCIA Semplice?  Grazie

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Data: 2017-10-24 14:33:22

Re:Attività fotografo e SCIA

Già avevamo segnalato l'incongruenza (non è la sola, purtroppo) di cui alla tabella "Madia".
Siccome la tabella Madia ha lo scopo di semplificare non può che essere interpretata nel senso di un mero richiamo alla possibilità di una SCIA per attività collegate. E' vero che si tratta di un decreto legislativo e quindi va attribuita l'importanza che merita tale fonte del diritto, ma non può essere che così. Infatti, si può rilevare che nele relative voci della tabella non è mai rammentata la normativa ai sensi della quale sarebbe da produrre la SCIA (eccetto le norme ambientali o di sicurezza).

Da parte mia direi, molto semplicemente, che chi ha scritto la tabella non aveva una conoscenza approfondita della normativa dimostrandolo in altre voci) ma siccome si tratta di un d.lgs. è bene comunque intervenire a levello comunale e giocare il jolly dell'[b]ulteriore semplificazione[/b] che può essere attuata da comuni e regioni sulla base della tabella (vedi art. 5 del d.lgs. n. 222/2016). Alla luce di questo è consiglaibile sancire a livello comunale che restano applicabili le precedure previste dalla normativa ante tabella in quanto maggiormente semplificate rispetto a quelle della tabella.

Ad uso di tutti:
relativamente alla professione del fotografo / tipografo ecc. si puà rilevare che in principio c'era l'art. 111 TULPS, testualmente:
[i]Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati[/i]

Con il d.lgs. n. 112/1998 (vedi [b]art. 16[/b] e [b]art. 164[/b]) è stato abrogato l'art. 111 TULPS ma, contestualmente, è stata dettata una condizione comunicativa solo per i fotografi, testualmente:
[E' abrogato][i] l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.[/i]

Quando non è espressamente specificato, per "autorità di pubblica sicurezza" dovrebbe intendersi quella locale di P.S. se questa coincide con la Questura (nel comune capoluogo di provincia) o il Commissariato distaccato di P.S. (ove esistente), altrimenti, nei comuni senza commissariato, sarebbe da intendersi il Sindaco.

Quindi, solo per i fotografi, esiste l'obbligo di effettuare una mera comunicazione.
Vedi qua, ad esempio, la questura di Arezzo: http://questure.poliziadistato.it/statics/35/fotografi.pdf.

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