Buongiorno, ho un quesito da sottoporre.
Una srl che svolge attivita' di NCC ha acquistato nr 4 rami d'azienda, ciascuno contenente licenza per l'esercizio.
Le licenze sono intestate al Legale rappresentante in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Costui e' altresi' socio di minoranza e amministratore unico.
Domanda: se costui venisse rimosso dall'incarico o estromesso dalla societa', le licenze che fine farebbero? Rimarrebbero in capo alla societa' che le ha pagate (che, per mantenerle, nominera' un nuovo legale rappresentante in possesso dei requisiti ) oppure seguirebbero la persona fisica intestataria?
Come opererebbe in questo caso il vincolo dei 5 anni? La società potrebbe essere ceduta a terzi unitamente alle licenze prima della scadenza del predetto vincolo?
Grazie.
Rispondere un modo certo a questa domanda è un’impresa 😊
Il fatto è che le varie amministrazioni comunali interpretano in modo diverso circa la questione che poni. Quindi, al di là del mio parere, alla fine conta come la pensa il dirigente del comune competente. Occorre indagare se il comune competente ha rilasciato le autorizzazioni alla società oppure ha inteso la fattispecie come un conferimento.
Limitatamente all’NCC, l’art. 7 della legge 21/92 indica, fra le figure giuridiche tramiti le quali è possibile svolgere l’attività, anche quella di: essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di NCC
Non aggiungendo altra specificazione si può ritenere che l’imprenditore privato possa organizzarsi secondo qualsivoglia figura giuridica. In questo senso, l’autorizzazione sarebbe da ritenersi intestata al soggetto giuridico e il legale rappresentante sarebbe solo una sorta di responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali. La cosa è avvalorata pure dal fatto che la legge 218/2003 (successiva alla legge 21/92) dispone esplicitamente che le imprese per il noleggio di autobus con conducente, sono abilitate anche all’NCC con autovettura a prescindere dalla forma giuridica (previo ottenimento dell’autorizzazione). In sintesi: la SRL NCC non può essere autorizzata mente potrebbe se questa diventasse anche un NCC autobus. Il discorso non sta in piedi e non è ragionevole: o tutti o nessuno.
Tuttavia, l’interpretazione maggioritaria non è quella appena descritta (ci sono sentenze in senso contrario). La via di mezzo che tiene insieme interpretazione restrittiva e società di capitali è rappresentata dalla possibilità del “conferimento”. Tizio acquisisce il titolo abilitativo e poi lo conferisce alla SRL. È l’interpretazione del TAR Veneto n. 90/2013:
.[i]..premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “....”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;[/i]
Secondo questa ultima interpretazione, se il titolare dell’autorizzazione viene estromesso può chiedere di rientrare in possesso ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 21/92. Se il comune negasse e il Tizio impugnasse il diniego di fronte al TAR, direi che se la questione riguarda il Veneto, Tizio avrebbe molte probabilità di vincere.
[i]L'art. 7, comma 2 citato dispone: Nei casi di cui al comma 1 [/i](fra i quali rienta anche l'esercizio effettuato da imprenditori privati)[i] è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi [b]ivi previst[/b]i e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od [b]esclusione[/b] dagli organismi medesimi. [/i]
Solo in caso di [i]recesso[/i] vige la condizione dei 5 anni per il rientro in possesso.
Per concludere, verifica bene come il Comune competente ha trattato la questione fin dall’inizio.
Per il trasferimento delle autorizzazioni a terzi ritengo che si possa applicare (parlo in generale) la condizione del mantenimento dei 5 anni anche di fronte ad una SRL (nel caso si reputasse intestataria)