Data: 2017-10-23 06:43:09

AUTOLAVAGGIO soggetto a permesso di costruire - sentenza 16/10/2017

AUTOLAVAGGIO soggetto a permesso di costruire - sentenza 16/10/2017

[color=red][b]TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 16 ottobre 2017 n. 778[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, in qualità di gestore di un distributore di carburanti nel comune di Mogliano, presentava, al SUAP comunale, una SCIA per la realizzazione di un autolavaggio entro l’area del predetto distributore dopo aver acquisito l’Autorizzazione Unica Ambientale dalla provincia di Macerata (per gli scarichi di acque reflue e i profili acustici).

Il responsabile del SUAP, tuttavia, adottava l’ordinanza oggetto di gravame recante ordine di non esecuzione dei lavori, ritenendo che gli stessi rappresentassero una nuova costruzione da realizzare previo rilascio di un permesso di costruire convenzionato come previsto dall’art. 7 delle NTA del PRG.

Si è costituita l’amministrazione intimata che deduce eccezione preliminare in rito e contesta comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa omessa impugnazione della nota prot. int. n. 5017/2017 del 29.5.2017 recante parere negativo del Responsabile del Servizio – IV Area – Gestione del Territorio, in qualità di responsabile dell’endoprocedimento edilizio-urbanistico di competenza comunale.

Al riguardo è sufficiente rilevare, come peraltro espressamente dichiarato nel provvedimento impugnato, la natura endoprocedimentale di tale parere interno all’organizzazione comunale; parere implicitamente impugnato attraverso l’impugnazione del provvedimento conclusivo che si fonda sulle medesime ragioni facendole proprie.

3. Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate, che trattano congiuntamente tutti i profili di doglianza.

[color=red][b]Va innanzitutto esclusa la natura meramente accessoria e pertinenziale dell’impianto di autolavaggio rispetto al distributore di carburante, poiché il primo è comunque suscettibile di autonomo utilizzo economico quale fonte reddituale, dovendosi altresì escludere la natura precaria dello stesso essendo preordinato a soddisfare utilità a tempo indeterminato (cfr. TAR Abbruzzo, L’Aquila, 14.11.2016 n. 712).[/b][/color]

[b]Per tali ragioni devono pertanto considerarsi nuove costruzioni (ex art. 3, comma 1, lett. e.5, del DPR n. 380/2001) soggette a permesso di costruire, anche i manufatti mobili e leggeri che costituiscono l’impianto allorché siano funzionali in maniera permanente allo svolgimento di un’attività e comunque non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis 26.3.2014 n. 3328 e giurisprudenza ivi richiamata).[/b]

Per le stesse ragioni gli impianti di autolavaggio non possono essere ricondotti alla nozione di variante non essenziale rispetto ad un permesso di costruire rilasciato per il solo distributore di carburante.

Risulta inoltre irrilevante la SCIA presentata in data 4.8.2016 (non contestata dal comune) per la realizzazione di un muro di sostegno lungo le scarpate esistenti nel perimetro occidentale e meridionale del distributore, trattandosi di opera di altra natura, peraltro non suscettibile di autonomo utilizzo economico.

[color=red][b]Da ultimo va osservato che le previsioni di cui al punto 87 della Sezione I dell’allegato A al D.Lgs. n. 222/2016 (che sottopongono la realizzazione dei distributori di carburante al regime amministrativo dell’autorizzazione e del silenzio assenso in caso di inerzia oltre ad autorizzazione – non soggetta a silenzio assenso – per lo scarico in caso di lavaggio auto), non contrastano con il regime edificatorio subordinato al permesso di costruire, atteso che anche quest’ultimo è sottoposto al regime del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001.[/b][/color]

4. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità tecnica della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

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