Buongiorno,
alla luce della nuova normativa, qualora risulti che una persona non risieda dove ha dichiarato all'Anagrafe, si verifica un reato:
http://www.studiodonne.it/dichiarazione-mendace-su-cambio-di-residenza/
La Polizia Locale effettua sopralluoghi su disposizione dell'Ufficio Anagrafe.
Molti casi sono chiarissimi.
In alcuni casi però, la Polizia Locale potrebbe avere forti dubbi del fatto che una persona abiti effettivamente dove ha dichiarato, ma NON ha certezza assoluta e non se la sente di emettere un parere negativo che sfocerebbe in una denuncia per false attestazioni.
In tali casi la Polizia Locale può semplicemente relazionare e lasciare la decisione finale all'ufficio Anagrafe?
Se ho capito bene, al di là di quello che scrive la Polizia Locale, la decisione finale spetta all'Anagrafe; è corretto?
Grazie
Buongiorno,
alla luce della nuova normativa, qualora risulti che una persona non risieda dove ha dichiarato all'Anagrafe, si verifica un reato:
http://www.studiodonne.it/dichiarazione-mendace-su-cambio-di-residenza/
La Polizia Locale effettua sopralluoghi su disposizione dell'Ufficio Anagrafe.
Molti casi sono chiarissimi.
In alcuni casi però, la Polizia Locale potrebbe avere forti dubbi del fatto che una persona abiti effettivamente dove ha dichiarato, ma NON ha certezza assoluta e non se la sente di emettere un parere negativo che sfocerebbe in una denuncia per false attestazioni.
In tali casi la Polizia Locale può semplicemente relazionare e lasciare la decisione finale all'ufficio Anagrafe?
Se ho capito bene, al di là di quello che scrive la Polizia Locale, la decisione finale spetta all'Anagrafe; è corretto?
Grazie
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Il reato di FALSE DICHIARAZIONI presuppone la dichiarazione circa FATTI PASSATI, quindi in merito alla dimora abituale nell'abitazione in un arco di tempo precedente la dichiarazione.
I controlli SUCCESSIVI della polizia locale possono portare ad una verifica circa la mancanza di residenza abituale al momento del controllo, ma questo NON DETERMINA alcuna falsa dichiarazione.
Se dai controlli (bollette, dichiarazioni di vicini ecc...) emerge anche la mancanza di dimora abituale nel pregresso allora vi sono margini per una ipotesi di false dichiarazioni.
Se siete nel primo caso date parere negatiuvo senza segnalare alla Procura.
Se siete nel secondo DOVETE dare parere negativo e segnalare alla Procura, che valuterà la sussistenza dell'eventuale reato.
Grazie!
In tali casi la Polizia Locale può semplicemente relazionare e lasciare la decisione finale all'ufficio Anagrafe?
Se ho capito bene, al di là di quello che scrive la Polizia Locale, la decisione finale spetta all'Anagrafe; è corretto?
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/news/allegati/Semianrio_Anagrafe_controlli_22nov2012.pdf
A pagina 21
[color=green][i]Di tale accertamento l’ufficiale d’anagrafe raccoglie solo l’aspetto conclusivo senza entrare nel merito dell’attività investigativa che porterà l’operatore di Polizia Locale ad individuare i requisiti di dimora abituale in luogo.
Peraltro l’endoprocedimento della polizia locale costituisce un parere da cui l’ufficiale di anagrafe può
discostarsi, naturalmente motivando tale diversa scelta.[/i][/color]
[color=green][i]L’Operatore di polizia locale a cui è stata affidata la verifica delle residenze nei casi in cui nutra forti dubbi in merito all’effettività della dimora abituale del soggetto richiedente, avrà cura di effettuare diversi sopralluoghi di accertamento annotando su apposita modulistica del Comando ora e data in cui compie le verifiche e le risultanze delle stesse.[/i][/color]
[color=green][i]La responsabilità, penale, civile e amministrativa, in merito alla decisione finale è sempre dell’ufficiale d’anagrafe che adotta (firma) il provvedimento.
L’operatore di polizia locale accertatore è responsabile soltanto della veridicità di quanto dichiarato nel verbale di accertamento. Naturalmente risponde penalmente di falso in atto pubblico nel caso in cui dovesse risultare che le sue dichiarazioni non sono corrispondenti a quanto effettivamente accertato.
L’accertatore può poi rispondere disciplinarmente nei confronti del Comandante/Responsabile del servizio su eventuale segnalazione dell’ufficiale di anagrafe o di iniziativa.
TAR Marche, n. 955/2003:
La riscontrata mancata presenza della persona presso l’abitazione indicata come propria dimora nel comune, in occasione degli accertamenti compiuti dagli organi di polizia nazionale e locale, non costituisce prova determinante della non veridicità delle dichiarazioni dalla medesima rese all’Ufficio anagrafe di voler trasferire la propria dimora abituale nel territorio dello stesso comune, ove essa abbia dimostrato, con documenti versati in atti, che la propria attività lavorativa si svolge nel corso della settimana in altra località distante dal comune di residenza che gli preclude il rientro giornaliero nella sua abitazione di abituale dimora.[/i][/color]
Grazie!
In tali casi la Polizia Locale può semplicemente relazionare e lasciare la decisione finale all'ufficio Anagrafe?
Se ho capito bene, al di là di quello che scrive la Polizia Locale, la decisione finale spetta all'Anagrafe; è corretto?
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/news/allegati/Semianrio_Anagrafe_controlli_22nov2012.pdf
A pagina 21
[color=green][i]Di tale accertamento l’ufficiale d’anagrafe raccoglie solo l’aspetto conclusivo senza entrare nel merito dell’attività investigativa che porterà l’operatore di Polizia Locale ad individuare i requisiti di dimora abituale in luogo.
Peraltro l’endoprocedimento della polizia locale costituisce un parere da cui l’ufficiale di anagrafe può
discostarsi, naturalmente motivando tale diversa scelta.[/i][/color]
[color=green][i]L’Operatore di polizia locale a cui è stata affidata la verifica delle residenze nei casi in cui nutra forti dubbi in merito all’effettività della dimora abituale del soggetto richiedente, avrà cura di effettuare diversi sopralluoghi di accertamento annotando su apposita modulistica del Comando ora e data in cui compie le verifiche e le risultanze delle stesse.[/i][/color]
[color=green][i]La responsabilità, penale, civile e amministrativa, in merito alla decisione finale è sempre dell’ufficiale d’anagrafe che adotta (firma) il provvedimento.
L’operatore di polizia locale accertatore è responsabile soltanto della veridicità di quanto dichiarato nel verbale di accertamento. Naturalmente risponde penalmente di falso in atto pubblico nel caso in cui dovesse risultare che le sue dichiarazioni non sono corrispondenti a quanto effettivamente accertato.
L’accertatore può poi rispondere disciplinarmente nei confronti del Comandante/Responsabile del servizio su eventuale segnalazione dell’ufficiale di anagrafe o di iniziativa.
TAR Marche, n. 955/2003:
La riscontrata mancata presenza della persona presso l’abitazione indicata come propria dimora nel comune, in occasione degli accertamenti compiuti dagli organi di polizia nazionale e locale, non costituisce prova determinante della non veridicità delle dichiarazioni dalla medesima rese all’Ufficio anagrafe di voler trasferire la propria dimora abituale nel territorio dello stesso comune, ove essa abbia dimostrato, con documenti versati in atti, che la propria attività lavorativa si svolge nel corso della settimana in altra località distante dal comune di residenza che gli preclude il rientro giornaliero nella sua abitazione di abituale dimora.[/i][/color]
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Certo, il procedimento è in capo all'anagrafe che valuterà contenuto e caratteristiche del parere negativo e la presenza di altri elementi istruttori che possoano portare ad una decisione diversa.
Si tratta di parere obbligatorio NON VINCOLANTE.