MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26
Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). (12G0043) (GU n. 70 del 23-3-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di
contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13,
14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento
della banca dati SIOPE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni
e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la
comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti,
pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di
legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50,
concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al
Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del
costitutore di una banca dati;
Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai
contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici
che privati, la necessita' di definire le modalita' di consultazione
e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole
amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di
altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure
piu' congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo
gestionale;
Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni
pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e
condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per
la predisposizione delle manovre di bilancio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 29 aprile 2009;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;
Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato - Sezione
consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Gestione del SIOPE
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati
nel SIOPE.
2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo
della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e
provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle
informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste
dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle
elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.
Art. 2
Accesso diretto al SIOPE
1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella
banca dati:
a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione
al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria
gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile
di altri enti, nonche' la programmazione degli interventi sul
territorio;
b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che
svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza
pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla
rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali;
c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per
i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di
consentire la verifica delle informazioni inviate.
Art. 3
Modalita' per l'accesso diretto
1. L'accesso diretto alla Banca dati e' effettuato mediante
l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta
d'identita' elettronica (CIE) nonche' della Carta Regionale dei
Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla
normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei
certificati digitali e' consentito l'accesso anche mediante userid e
password rilasciate dalla Banca d'Italia.
2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
c), dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante
legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per
territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta
elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se
intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e
password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le
indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle
Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), chiedono di
accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il
nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo
di posta elettronica del personale incaricato ad accedere
all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero
di userid e password.
4. Con le stesse modalita' previste per la richiesta di utenza e'
obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di
lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.
Art. 4
Accesso ai dati della tesoreria unica
1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria
unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della
propria contabilita' speciale con le modalita' previste all'articolo
3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE e' istituita una specifica
sezione.
Art. 5
Utilizzo delle utenze
1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro
uso e' consentito solo agli utenti autorizzati per le finalita'
indicate all'articolo 2. L'utente si obbliga a custodirle e a
salvaguardarne la segretezza.
2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password,
l'utente si obbliga a darne comunicazione nel piu' breve tempo
possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l'assegnazione di una
nuova userid e/o di una nuova password.
Art. 6
Accesso indiretto al SIOPE
1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta
richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di
attivita' di studio ed analisi riguardanti l'attivita' finanziaria
delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a
singoli enti.
2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante
legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere
inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona
incaricata della gestione dei dati.
3. Nel sito www.siope.tesoro.it e' pubblicato l'elenco delle
richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
1. Non e' consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalita'
diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire
nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalita' di accesso degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive
circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da
comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Economia e finanze, foglio n. 79