Data: 2012-03-24 07:48:56

DM 3/2/2012 - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26
Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). (12G0043) (GU n. 70 del 23-3-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13,
14 e 15, che recano disposizioni  per  l'accesso  e  la  costituzione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati SIOPE;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3,  che  prevede  che  la
comunicazione da parte di un soggetto  pubblico  ad  altri  soggetti,
pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista  da  una  norma  di
legge o di regolamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
dell'amministrazione digitale)  e,  in  particolare,  l'articolo  50,
concernente  la  disponibilita'  dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni;
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al
Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del
costitutore di una banca dati;
  Considerata, a  fronte  delle  numerose  richieste  di  accesso  ai
contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici
che privati, la necessita' di definire le modalita' di  consultazione
e cessione dei  dati  SIOPE,  al  fine  di  consentire  alle  singole
amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli  di
altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione  delle  procedure
piu'  congrue  ed  efficaci  ad  attuare  forme  di  autocontrollo
gestionale;
  Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte  le  Amministrazioni
pubbliche  una  base  informativa  di  finanza  pubblica  comune  e
condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale  e  per
la predisposizione delle manovre di bilancio;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere  favorevole
nella seduta del 29 aprile 2009;
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;
  Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato -  Sezione
consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                        Gestione del SIOPE

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e' il titolare  dei  dati  conservati
nel SIOPE.
  2. La Banca d'Italia e'  responsabile  della  gestione  e  sviluppo
della banca dati, del trattamento dei dati  conservati  nel  SIOPE  e
provvede  all'attivita'  necessaria  a  consentire  l'accesso  alle
informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni  previste
dal  presente  regolamento  e  sulla  base  delle  indicazioni  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato non risponde delle  analisi  e  delle
elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

       
     
                              Art. 2


                      Accesso diretto al SIOPE

  1. Accedono direttamente a tutte  le  informazioni  presenti  nella
banca dati:
    a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla  rilevazione
al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo  della  propria
gestione, anche attraverso il confronto con la  situazione  contabile
di  altri  enti,  nonche'  la  programmazione  degli  interventi  sul
territorio;
    b) gli organi costituzionali, le  amministrazioni  pubbliche  che
svolgono funzioni di controllo e  vigilanza  in  materia  di  finanza
pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che  partecipano  alla
rilevazione al fine di consentire lo  svolgimento  dei  loro  compiti
istituzionali;
    c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per
i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine  di
consentire la verifica delle informazioni inviate.

       
     
                              Art. 3


                  Modalita' per l'accesso diretto

  1.  L'accesso  diretto  alla  Banca  dati  e'  effettuato  mediante
l'utilizzo della Carta Nazionale dei  Servizi  (CNS)  o  della  Carta
d'identita' elettronica  (CIE)  nonche'  della  Carta  Regionale  dei
Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche  previste  dalla
normativa vigente per CNS e CIE.  Nelle  more  della  diffusione  dei
certificati digitali e' consentito l'accesso anche mediante userid  e
password rilasciate dalla Banca d'Italia.
  2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e
c), dispone di  due  utenze  e,  tramite  il  proprio  rappresentante
legale, comunica alla Filiale della  Banca  d'Italia  competente  per
territorio il nominativo, il codice fiscale e  l'indirizzo  di  posta
elettronica del personale incaricato ad accedere  all'archivio  e  se
intende  servirsi  del  certificato  digitale  ovvero  di  userid  e
password. Ulteriori  utenze  possono  essere  richieste  seguendo  le
indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle
Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.
  3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), chiedono di
accedere ai dati SIOPE  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il
nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e  l'indirizzo
di  posta  elettronica  del  personale  incaricato  ad  accedere
all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale  ovvero
di userid e password.
  4. Con le stesse modalita' previste per la richiesta di  utenza  e'
obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di
lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.

       
     
                              Art. 4


                Accesso ai dati della tesoreria unica

  1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di  tesoreria
unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione  della
propria contabilita' speciale con le modalita' previste  all'articolo
3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE e' istituita una specifica
sezione.

       
     
                              Art. 5


                        Utilizzo delle utenze

  1. La userid e la password sono strettamente personali ed  il  loro
uso e' consentito solo  agli  utenti  autorizzati  per  le  finalita'
indicate all'articolo  2.  L'utente  si  obbliga  a  custodirle  e  a
salvaguardarne la segretezza.
  2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della  password,
l'utente si obbliga  a  darne  comunicazione  nel  piu'  breve  tempo
possibile, mediante  invio  di  un  messaggio  di  posta  elettronica
all'indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l'assegnazione di una
nuova userid e/o di una nuova password.

       
     
                              Art. 6


                    Accesso indiretto al SIOPE

  1. Per accesso indiretto  si  intende  quello  di  volta  in  volta
richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca,  nell'ambito  di
attivita' di studio ed analisi  riguardanti  l'attivita'  finanziaria
delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a
singoli enti.
  2. Le richieste di accesso indiretto,  firmate  dal  rappresentante
legale del soggetto richiedente o da un suo delegato,  devono  essere
inviate  al  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona
incaricata della gestione dei dati.
  3.  Nel  sito  www.siope.tesoro.it  e'  pubblicato  l'elenco  delle
richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.

       
     
                              Art. 7


                  Disposizioni finali e transitorie

  1. Non e'  consentito  l'utilizzo  dei  dati  SIOPE  per  finalita'
diverse da quelle previste nel presente regolamento e per  costituire
nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
  2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3. I tempi e le  modalita'  di  accesso  degli  enti  ed  organismi
pubblici  di  cui  all'articolo  4  sono  stabiliti  con  successive
circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato  da
comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 febbraio 2012

                                                  Il Ministro: Monti


Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro  n.
3 Economia e finanze, foglio n. 79

riferimento id:4222
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it