Buongiorno,
il mio quesito nasce perché il mio ufficio e il sueap del mio ente abbiamo una visione differente della situazione sotto riportata:
un utente presenta una scia per una nuova attività nella quale indica che 50 mq sono asserviti alla vendita di generi non alimentari (vicinato non alimentare - rivendita di suppellettili), 1000 mq. di superficie concernono la vendita di beni ingombranti (mobilificio - con abbattimento del 1/8 - mq. 125 -) indicando la superficie totale lorda di pavimento compresa la superficie adibita ad altri usi in mq. 1050.
Secondo voi una scia siffatta è corretta alla luce della DGR in oggetto richiamata?
Possono coesistere le due tipologie di vendita nel medesimo esercizio di vicinato (in cui l'utente ha chiaramente indicato che 50 mq di superficie di vendita - non soggetta ad abbattimento -)?
Mi sfugge qualche altra norma?
Per le medie e grandi strutture non ci sono grossi dubbi.
Ringrazio anticipatamente chi potrà essermi d'aiuto.
Buona giornata.
La più recente Delib.G.R. 20/12/2013, n. 10/1193 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla Delib.C.R. 12 novembre 2013, n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale"" al punto 7.1 dell'Allegato A dispone quanto segue:
"[i]1. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. [b]In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra [u]tassativamente[/u] indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998[/b][/i]".
Pertanto non è ammissibile la vendita se non previo rilascio dell'autorizzazione per MSV.
Grazie mille Dott. Valenti.