Data: 2017-10-19 17:43:13

Immissione dati nei verbali redatti a computer

http://www.polizialocale.com/2015/05/20/firma-del-verbale-non-necessaria-se-redatto-con-sistemi-meccanografici/

Buongiorno,
in caso di verbali redatti in forma meccanografica, dove l'operatore che inserisce i dati e' diverso dall'agente che ha accertato l'infrazione, e' obbligatorio inserire i dati di chi ha immesso i dati?

Come responsabile del procedimento e' possibile indicare il titolare di p.o. responsabile del servizio?

Grazie

riferimento id:42210

Data: 2017-10-20 11:03:34

Re:Immissione dati nei verbali redatti a computer


http://www.polizialocale.com/2015/05/20/firma-del-verbale-non-necessaria-se-redatto-con-sistemi-meccanografici/

Buongiorno,
in caso di verbali redatti in forma meccanografica, dove l'operatore che inserisce i dati e' diverso dall'agente che ha accertato l'infrazione, e' obbligatorio inserire i dati di chi ha immesso i dati?

Come responsabile del procedimento e' possibile indicare il titolare di p.o. responsabile del servizio?

Grazie
[/quote]

PRECISAZIONE: stiamo parlando dei verbali del CODICE DELLA STRADA che hanno una disciplina speciale.
L'indicazione dell'operatore che ha immesso i dati è OBBLIGATORIA (non la sottoscrizione da parte sua).
E' errato, quindi, che il verbale di accertamento notificato al trasgressore, nella ipotesi di contestazione non immediata, debba recare la sottoscrizione autografa da parte del responsabile dell'immissione dei dati. Per l'art. 200 del (nuovo) codice della strada, se detto verbale è redatto "con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati (come è previsto dagli artt. 383, 4, e 385, commi 3 e 4 del Regolamento d'esecuzione e attuazione dello stesso Codice), la "firma autografa" è sostituita dalla indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile (che, come sottolineato da questa Corte nelle sentenze nn. 6475/2000 e 12105/2001, può essere diverso dall'agente fisicamente presente al momento dell'impiego dell'autovelox, dovendo il termine "organo accertatore" ritenersi comprensivo dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente appartiene), conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma due,secondo periodo, del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che pone la regola generale secondo cui "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". Sul punto questa Corte già si è pronunciata nel senso che la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude - per ragioni funzionali - la sottoscrizione autografa (Cass. nn. 16417/2002, 1923/1999, 9394/1997, 7234/1996).

[i]La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Civile sez. VI 13/5/2015 n. 9815)ricorda che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. I dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.[/i]

La mancata indicazione del responsabile dell'immissione può inficiare la validità del verbale tenuto conto del fatto che spesso il GIUDICE ritiene che ogni violazione, anche formale, determini illegittimità del verbale stesso (anche se vi sarebbe da discutere molto su questo aspetto!)

[color=red][b]REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CDS[/b][/color]
Art. 383 comma 4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Art. 385 comma 3-4.
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

https://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=1382
https://www.laleggepertutti.it/92817_se-la-multa-non-indica-il-nome-dellagente-che-ha-accertato-linfrazione

riferimento id:42210

Data: 2017-10-22 18:46:16

Re:Immissione dati nei verbali redatti a computer

Un dubbio:

RESPONSABILE IMMISSIONI DATI è necessariamente colui che immette i dati o si può indicare come RESPONSABILE IMMISSIONI DATI il responsabile di P. O. dell'Ufficio?

riferimento id:42210

Data: 2017-10-23 08:33:43

Re:Immissione dati nei verbali redatti a computer


Un dubbio:

RESPONSABILE IMMISSIONI DATI è necessariamente colui che immette i dati o si può indicare come RESPONSABILE IMMISSIONI DATI il responsabile di P. O. dell'Ufficio?
[/quote]

A mio avviso la finalità della norma è fornire l'indicazione del soggetto responsabile dell'inserimento IN SENSO LATO, da intendersi anche quale il "capoufficio" e non necessariamente l'operatore che ha inserito i dati.

riferimento id:42210

Data: 2017-11-03 18:28:24

Re:Immissione dati nei verbali redatti a computer

http://www.disal.it/Common/Pagina.asp?ID=20674

riferimento id:42210
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it