AAMS: circolare su soppressione DENUNCIA ALCOLICI - 9/10/2017
[b]D.Lgs. n.504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione.[/b]
In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’art.
29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95 è stato oggetto di
recente modifica ad opera dell’art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
pubblicata nella G.U. Serie generale n.189 del 14.8.2017.
La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa
esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata
licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di
applicazione.
Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del
diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico,
non sono ora più censiti da questa Agenzia pur permanendo integri i poteri di
effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n.504/95.
La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o
grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi
prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal
D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva
presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n.504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n.124/2017, la
predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini
tributari.
Va evidenziato che la disciplina delle accise conosce una nozione
omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad imposta
all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la
particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita
all’ingrosso.
Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende
quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita
al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le
classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di
riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel
modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 costituiscono eccezione al
generale obbligo di denuncia.
Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è soggetta
a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei
confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di
ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento
pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.
[color=red][b]Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova
disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma
2, del D.Lgs. n.504/95:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o
grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed
ipermercati;
gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il
consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere,
mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi
automatici.[/b][/color]
Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali
ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa
dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense
aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza
fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art.
29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
avrei un quesito:
il punto 29 della Tabella A del 222/2017 "vendita AL MINUTO di alcolici" parla espressamente in esercizi di Vicinato, Media o Grande Struttura o in attività commerciale già avviata.
la Circolare dell'AAMS sulla soppressione dell'adempimento relativo alla denuncia alcolici del 9/10/2017 indica il mantenimento di questo adempimento per il COMMERCIO ALL'INGROSSO.
Poiché il Commercio all'ingrosso alimentare deve passare dal Suap, deve essere allegato anche la comunicazione alcolici oppure visto che come adempimento alcolici nella tabella non è indicato il commercio all'ingrosso lo fanno direttamente all'AAMS?
Come al solito le norme non sono chiare...
Anna
avrei un quesito:
il punto 29 della Tabella A del 222/2017 "vendita AL MINUTO di alcolici" parla espressamente in esercizi di Vicinato, Media o Grande Struttura o in attività commerciale già avviata.
la Circolare dell'AAMS sulla soppressione dell'adempimento relativo alla denuncia alcolici del 9/10/2017 indica il mantenimento di questo adempimento per il COMMERCIO ALL'INGROSSO.
Poiché il Commercio all'ingrosso alimentare deve passare dal Suap, deve essere allegato anche la comunicazione alcolici oppure visto che come adempimento alcolici nella tabella non è indicato il commercio all'ingrosso lo fanno direttamente all'AAMS?
Come al solito le norme non sono chiare...
Anna
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Il Dlgs 222/2016 è norma sulla semplificazione delle procedure ed in linea di principio NON dovrebbe occuparsi (anche se lo ha fatto) della ripartizione delle competenze fra soggetti (NON ne ha la delega).
Ciò detto la denuncia alcolici è adempimento che, laddove previsto (ingrosso) segue la competenza ordinaria e quindi, SE SI TRATTA DI CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010 è presentato al SUAP anche se non previsto nel 222.
Ciò valeva anche prima del 222 anche se quasi nessun Comune riceveva tali denunce!!!!!!!!!!!!!
Quindi se non le ricevevi prima puoi anche mantenere la prassi e farle presentare direttamente ad AAMS fermo restando che l'interessato ha titolo a presentarle al SUAP!