L'Ufficio Tributi ha interpellato questo Ufficio sulla possibilità di intervenire sulla concessione del posteggio in area pubblica, là dove il concessionario è inadempiente con il pagamento del suolo pubblico del posteggio.
Abbiamo purtroppo un situazione che si trascina da anni, in quanto i concessionari interessati, non possedendo alcun bene, non sono percorribili con l'iscrizione a ruolo etc.
Dovendo predisporre nuovi bandi per la prossima scadenza dei posteggi prevista per il 31/12/2018, possiamo prevedere il requisito di regolarità con il pagamento COSAP? E in caso di accettazione di procedura di dilazionamento come fare se il mancato pagamento perdura?
Mi pare peraltro non sia possibile intervenire con la sospensione della licenza....
L'Ufficio Tributi ha interpellato questo Ufficio sulla possibilità di intervenire sulla concessione del posteggio in area pubblica, là dove il concessionario è inadempiente con il pagamento del suolo pubblico del posteggio.
Abbiamo purtroppo un situazione che si trascina da anni, in quanto i concessionari interessati, non possedendo alcun bene, non sono percorribili con l'iscrizione a ruolo etc.
Dovendo predisporre nuovi bandi per la prossima scadenza dei posteggi prevista per il 31/12/2018, possiamo prevedere il requisito di regolarità con il pagamento COSAP? E in caso di accettazione di procedura di dilazionamento come fare se il mancato pagamento perdura?
Mi pare peraltro non sia possibile intervenire con la sospensione della licenza....
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CONFERMIAMO la possibilità di prevedere la "regolarità contributiva" verso l'Ente (intesa come posizione debitoria regolare nei confronti dei tributi pertinenti con l'occupazione del suolo pubblico quali COSAP/TOSAP e TARI) quale condizione di ammissibilità dell'istanza. Occorre inserirlo esplicitamente nel regolamento e nelle cause di esclusione del bando.
Dovete prevedere l'ammissione di:
1) chi ha impugnato nei tempi previsti l'eventuale avviso di accertamento o comunque ha un contenzioso formalmente aperto
2) chi ha presentato istanza di rateizzazione o comunque non abbia un titolo esecutivo inoppugnabile pendente
A queste condizioni è ben possibile procedere.
[b]E' POSSIBILE ANCHE INTRODURRE LA SOSPENSIONE CON UNA FORMULAZIONE TIPO:[/b]
Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l’occupazione del suolo pubblico
entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l’Amministrazione comunale, con
provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della
concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell’avvenuta regolarizzazione. Il
titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la
propria posizione entro il periodo di sospensione. Nel caso i mancati versamenti siano
imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d’azienda riceve gli atti di sospensione
come contro interessato e può estinguere la posizione debitoria prima della revoca della
concessione.
riporto un piccolo passaggio di una sentenza del TAR Toscana (fra altre):
[i]Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l'adempimento di tale obbligazione (cfr. art. 28 del Regolamento) non risultano affatto vessatori. In caso di inadempimento, poi, il Comune è tenuto (come detto in precedenza) a inviare una diffida all’interessato prima di avviare la procedura di decadenza e, come è agevole rilevare nel caso in esame, i tempi dell'azione amministrativa sono tutt'altro che accelerati. In tale quadro non si ravvisano i profili di sproporzione e illogicità denunciati nel ricorso, tenuto anche conto che la previsione della decadenza in caso di mancato pagamento del canone costituisce un deterrente volto a garantire l'adempimento dell'obbligazione, altrimenti rimesso - in assenza di sanzioni efficaci - alla discrezione dei concessionari, con evidenti conseguenze negative per le entrate dell’Ente pubblico.[/i]