Data: 2017-10-17 13:26:53

Locazioni brevi : i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (12/10/2017)

[size=18pt]Locazioni brevi e adempimenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate[/size]

[color=red][b]Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017 n. 24/E  [/b][/color]

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/10/16/locazioni-brevi-e-adempimenti-i-chiarimenti-dell-agenzia-delle-entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf

riferimento id:42161

Data: 2017-10-17 15:11:10

Re:Locazioni brevi : i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (12/10/2017)

[i]... I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata. Non è richiesta l’adozione
di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto, vale a dire i contraenti, l’oggetto (l’immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo...[/i]

Mi sembra che anche l'Ag. delle Entrate sottenda la forma scritta

riferimento id:42161

Data: 2017-10-18 06:00:35

Re:Locazioni brevi : i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (12/10/2017)

Importante anche questo passaggio:

[b]Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di  [color=red]biancheria e la pulizia  dei locali[/color],  servizi  espressamente  indicati  dall’articolo  4;  tali  servizi  sono  ritenuti strettamente  [color=red]funzionali  alle  esigenze  abitative[/color]  di breve  periodo  e,  pertanto,  non idonei  ad  escludere  i  contratti  che  li  contemplano dalla  applicazione  della cedolare secca e dall’assoggettamento del canone a ritenuta,  nonché dall’obbligo di fornire i relativi dati  all’Agenzia delle entrate. 
Si  ritiene  che  analogo  regime  possa  riguardare  anche  altri  servizi  che corredano la  messa  a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di[color=red] utenze, wi-fi, aria condizionata[/color], i quali, seppure non contemplati dall’articolo 4,  risultano  strettamente  connessi  all’utilizzo  dell’immobile,  tanto  che  ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo.
La  disciplina  in  esame  [color=red]non  è  invece  applicabile [/color] se insieme  alla  messa  a disposizione  dell’abitazione  sono  forniti  servizi  aggiuntivi  che  non  presentano una  necessaria  connessione  con  la  finalità  residenziale  dell’immobile  quali,  ad esempio,  la  fornitura  della  colazione,  la  somministrazione  di  pasti,  la  messa  a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale. Per quanto concerne infine la durata del contratto,
la norma prevede che la locazione  breve  [color=red]non  abbia  una  durata  superiore  a  30  giorni[/color].  Il  termine  deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso  di  più  contratti  stipulati  nell’anno  tra  le  stesse  parti,  occorre  considerare ogni singolo contratto,  fermo restando  tuttavia che  se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a  30  giorni  devono  essere  posti  in  essere  gli  adempimenti  connessi  alla registrazione del contratto (cfr. circ. n.12 del 1998). [/b]

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