[size=18pt]Locazioni brevi e adempimenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate[/size]
[color=red][b]Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017 n. 24/E [/b][/color]
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/10/16/locazioni-brevi-e-adempimenti-i-chiarimenti-dell-agenzia-delle-entrate
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf
[i]... I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata. Non è richiesta l’adozione
di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto, vale a dire i contraenti, l’oggetto (l’immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo...[/i]
Mi sembra che anche l'Ag. delle Entrate sottenda la forma scritta
Importante anche questo passaggio:
[b]Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di [color=red]biancheria e la pulizia dei locali[/color], servizi espressamente indicati dall’articolo 4; tali servizi sono ritenuti strettamente [color=red]funzionali alle esigenze abitative[/color] di breve periodo e, pertanto, non idonei ad escludere i contratti che li contemplano dalla applicazione della cedolare secca e dall’assoggettamento del canone a ritenuta, nonché dall’obbligo di fornire i relativi dati all’Agenzia delle entrate.
Si ritiene che analogo regime possa riguardare anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di[color=red] utenze, wi-fi, aria condizionata[/color], i quali, seppure non contemplati dall’articolo 4, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo.
La disciplina in esame [color=red]non è invece applicabile [/color] se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale. Per quanto concerne infine la durata del contratto,
la norma prevede che la locazione breve [color=red]non abbia una durata superiore a 30 giorni[/color]. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto (cfr. circ. n.12 del 1998). [/b]