Data: 2017-10-17 10:50:38

Installazione new slot in tabaccheria

Buongiorno,
il titolare di una rivendita di tabacchi e generi vari (penne, gadget, caramelle, ecc) senza somministrazione di alimenti e bevande, deve collocare nr. 4 new slot (con vincita fino a 100€ in denaro), vorrei sapere se deve presentare una SCIA oppure un'autorizzazione amministrativa? E' di competenza SUAP? Questura? Deve tenere esposta la tabella dei giochi leciti?
Se soggetta a SCIA il Comune ha l'obbligo di un controllo entro il trentesimo giorno ai fini della regolarità della stessa?

Inoltre vorrei sapere, essendoci una [b]palestra gestita da società imprenditoriale [/b]a scopo di lucro (quindi non associata a nessun ente culturale ricreativo quale ARCI, AICS, ecc) la quale risulta collocata a distanza inferiore di 500 mt., questa rientra nei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 57/2013 art. 4 comma1 e pertanto non potrebbero essere installate le slot?
In attesa di riscontro, saluto cordialmente

riferimento id:42159

Data: 2017-10-17 15:01:36

Re:Installazione new slot in tabaccheria

La tabaccheria, non essendo già in possesso di una abilitazione riconducibile all’art. 86 TULPS (come invece hanno i bar/ristoranti o gli alberghi), deve produrre una SCIA con tale valenza. L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, è, sicuramente, un aggravio procedurale non giustificato.

Resta inteso che l’esercente dichiarerà nella SCIA il rispetto degli obblighi della normativa di settore e dovrà rispettare anche i limiti di distanza dai luoghi sensibili ai sensi della LR 57/2013.

Sulla seconda domanda non è possibile dare una risposta univoca, dipende dalle interpretazioni comunali e meglio sarebbe, se lo stesso comune, nella sua potestà regolamentare, individuasse con precisione quali sono i luoghi sensibili.

In sintesi, se non è chiara l'applicazione sulle "palestre" può diventare tale se il comune le prevede come "ulteriore luogo sensibile" motivando che sono paragonabili per uso e consuetudine ai centri sportivi. In una palestra può essere svolta attività sportiva o ludico-motoria-ricreativa (vedi LR 21/2015).

In assenza di una specificazione a livello regolamentare comunale io sarei cauto e non paragonerei, tout court, una palestra ad un centro sportivo (una palestra ha l’utenza che può avere un centro benessere). La Lombardia, ad esempio, a proposito dell’analogo divieto previsto dalla relativa legge regionale, ha espressamente escluso l’equiparazione delle palestre agli impianti sportivi e le ha fatte salve dall’applicazione del divieto.

Vedi qua per altre considerazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42084.0

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