Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato di vendita di prodotti alimentari bio, intende adibire, a partire dal periodo pre-natalizio, una porzione del locale alla vendita per il consumo sul posto di pizzette, torte, biscotti e dolci assortiti, preparati da una sua amica chef vegana in apposito laboratorio e trasportati nell'esercizio di vicinato per essere consumati sul posto. Verrebbero allestiti alcuni tavolini e sedie ed i prodotti consumati con l'utilizzo di piatti e forchette di plastica. L'iniziativa, che nasce dalla volontà dei due soggetti di "farsi conoscere" ed aumentare il giro della clientela, verrebbe pubblicizzata mediante stampa locale. Per la vendita viene utilizzato il registratore di cassa del titolare.
E' una cosa fattibile ? Quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario ?
Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato di vendita di prodotti alimentari bio, intende adibire, a partire dal periodo pre-natalizio, una porzione del locale alla vendita per il consumo sul posto di pizzette, torte, biscotti e dolci assortiti, preparati da una sua amica chef vegana in apposito laboratorio e trasportati nell'esercizio di vicinato per essere consumati sul posto. Verrebbero allestiti alcuni tavolini e sedie ed i prodotti consumati con l'utilizzo di piatti e forchette di plastica. L'iniziativa, che nasce dalla volontà dei due soggetti di "farsi conoscere" ed aumentare il giro della clientela, verrebbe pubblicizzata mediante stampa locale. Per la vendita viene utilizzato il registratore di cassa del titolare.
E' una cosa fattibile ? Quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario ?
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Per la regione Piemonte la presenza di tavoli e sedie per il consumo sul posto configura somministrazione di alimenti e bevande, e come tale deve oggetto di scia. Il MISE peraltro ha più volte appoggiato tale tesi. Recentemente Agcom ha contestato tale indicazione ma senza che il MISE si sia nuovamente espresso.
In più in molti regolamenti comunali (come nel mio) è espressamente vietata la presenza di tavoli E sedie abbinabili all'interno di esercizi di vicinato alimentare e artigiani (pizza asporto,ecc).
CHIARIMENTO:
1) il MISE non ha potestà di interpretazione autentica della normativa
2) le Regioni non hanno potestà normativa (men che meno possono con delibera definire il contenuto della somministrazione non assistita)
3) il REGOLAMENTO COMUNALE non può disciplinare la materia nè sotto il profilo commerciale nè sotto quello sanitario.
Alla luce di quanto sopra INVITIAMO CALDAMENTE a considerare che ogni limitazione all'esercizio della somministrazione non assistita mette a rischio l'Ente locale a fronte di potenziali ricorsi sia dellinteressato che di AGCM.
In particolare:
1) da nessuna parte (intendiamo in FONTI DEL DIRITTO) sono vietati e vietabili tavoli e sedie
2) nè è vietabili la preparazione di primi, secondo, contorni, dolce, frutta e caffè
3) nè è imponibile l'uso di strumenti monouso o altre schifezze del genere
4) nè si può impedire a questi esercizi di fare concorrenza a quelli di somministrazione (la norma è stata introdotta proprio per questo).
Sul tema abbiamo scritto molto e segnalato anche le sentenze di condanna delle P.A.:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato di vendita di prodotti alimentari bio, intende adibire, a partire dal periodo pre-natalizio, una porzione del locale alla vendita per il consumo sul posto di pizzette, torte, biscotti e dolci assortiti, preparati da una sua amica chef vegana in apposito laboratorio e trasportati nell'esercizio di vicinato per essere consumati sul posto. Verrebbero allestiti alcuni tavolini e sedie ed i prodotti consumati con l'utilizzo di piatti e forchette di plastica. L'iniziativa, che nasce dalla volontà dei due soggetti di "farsi conoscere" ed aumentare il giro della clientela, verrebbe pubblicizzata mediante stampa locale. Per la vendita viene utilizzato il registratore di cassa del titolare.
E' una cosa fattibile ? Quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario ?
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fattibilissimo in due modi:
1) SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA (in questo caso presenta solo notifica sanitaria integrativa) senza servizio al tavolo
2) SOMMINISTRAZIONE vera e propria con scia amministrativa e notifica sanitaria (ma deve verificare se può garantire i requisiti igienici ulteriori quali i bagni per i clienti).
Quanto alla vendita i prodotti sono di TIZIO e questi dovrà indicare in HACCP le modalità di approvvigionamento. Poichè derivano da produzione di privato valuti se avvisare con idonea cartellonistica considerato che non può controllare il ciclo produttivo (ma penso che il suo scopo sia proprio questo, di evidenziare la produzione privata).
Buongiorno, il titolare di un esercizio di vicinato di vendita di prodotti alimentari bio, intende adibire, a partire dal periodo pre-natalizio, una porzione del locale alla vendita per il consumo sul posto di pizzette, torte, biscotti e dolci assortiti, preparati da una sua amica chef vegana in apposito laboratorio e trasportati nell'esercizio di vicinato per essere consumati sul posto. Verrebbero allestiti alcuni tavolini e sedie ed i prodotti consumati con l'utilizzo di piatti e forchette di plastica. L'iniziativa, che nasce dalla volontà dei due soggetti di "farsi conoscere" ed aumentare il giro della clientela, verrebbe pubblicizzata mediante stampa locale. Per la vendita viene utilizzato il registratore di cassa del titolare.
E' una cosa fattibile ? Quali sono gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario ?
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Per la regione Piemonte la presenza di tavoli e sedie per il consumo sul posto configura somministrazione di alimenti e bevande, e come tale deve oggetto di scia. Il MISE peraltro ha più volte appoggiato tale tesi. Recentemente Agcom ha contestato tale indicazione ma senza che il MISE si sia nuovamente espresso.
In più in molti regolamenti comunali (come nel mio) è espressamente vietata la presenza di tavoli E sedie abbinabili all'interno di esercizi di vicinato alimentare e artigiani (pizza asporto,ecc).
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EX PLURIBUS
Che dire, il MISE non darà interpretazione autentica ma è pur vero che esplica il senso di norme la cui lettura va interpretata. E se mi è concesso risulta assai credibile ed autorevole anche di fronte alla tutela delle ragioni di una P.A. dinanzi agli organi di giustizia.
Peraltro la più recente pronuncia del MISE perviene DOPO che l'AGCN avesse mosso il suo AUSPICIO (cito testuale) affinchè il MISE rivalutasse la propria opinione in materia, cosa non avvenuta.
Sulla materia commercio ed artigianato mi sorprende altresì che si tacci la Regione di incompetenza.
Qui il presupposto è un altro, cioè se tale "limitazione sull'utilizzo di tavoli e sedie abbinabili" sia un danno alla concorrenza, per due tipologie di attività che tuttavia non soggiaciono alle medesime regole.
Se infatti il P.E. deve:
- possedere i requisiti igienico sanitari circa il rapporto superfici/numero avventori/bagni
- disporre dei requisiti professionali per poter somministrare alimenti in generale
- disporre degli standard parcheggi commisurati alla somministrazione, ovvero monetizzarli
di contro un artigiano non deve sottostare a nessuna di queste norme, ecco che vi sarebbe una distorsione della concorrenza ma nei confronti dei gestori dei P.E., senza che la norma di fatto lo consenta (gli arredi di un artigiano NON contemplano infatti i tavoli e sedie per i clienti).
Il presupposto per tali obblighi nei confronti dei P.E. è la permanenza prolungata degli avventori, cosa che negli esercizi di vicinato e dagli artigiani (panifici, pizzerie asporto, ecc) non dovrebbe di prassi avvenire (compro il pane o la pizza nel cartone e me ne vado, solo alcuni si siedono sulla panchina e si mangiano il trancio di pizza).
In sostanza, non condivido la Vostra risposta.
I migliori saluti
Ciao Carlos76 ... apprezziamo il tuo contributo, lo rispettiamo e riteniamo che abbia senz'altro elementi di fondamento e cogliamo l'occasione per precisare:
- le indicazioni MISE sono spesso utili e nella maggior parte dei casi noi stessi LE CONDIVIDIAMO (soprattutto quelle dal 2010 in poi - quelle post Bolkestein)
- le indicazioni delle Regioni sono anch'esse utili
- Sia MISE che REGIONI non hanno titolo ad interpretare in forma autentica le relative disposizioni ... sono PARERI AUTOREVOLI ma NON VINCOLANTI
- ovviamente i NOSTRI PARERI sono ancor meno vincolanti (non so se meno autorevoli!)
Quindi è ocrretto, come fai te, leggere e documentarsi sentendo tutte le opinioni.
NON CONDIVIDIAMO l'idea che seguendo l'orientamento MISE o di REGIONE si è più tutelati. ... qualche tempo fa abbiamo approfondito questo tema:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36856.0
Alla prossima
Buongiorno, mi riallaccio al quesito per ulteriori chiarimenti. Premesso che il ns. comune non è dotato di un regolamento per il consumo su posto di prodotti di gastronomia e che nella selva delle circolari ministeriali e dei pareri regionali sulla somministrazione, è ns. orientamento sposare la linea di consentire la consumazione sul posto di prodotti di gastronomia consentendo l'utilizzo di tavoli e/o sedie, senza servizio assistito di somministrazione.
Tuttavia permane un dubbio: i prodotti di gastronomia preparati dalla chef nel laboratorio per essere consumati nell'esercizio di vicinato, non appartengono "alla sfera" del negozio, ma di un soggetto terzo estraneo al titolare, che si "avvale" dei locali dell'esercizio di vicinato per farli consumare ai clienti. Quindi è la provenienza "esterna" dei prodotti a farmi sorgere il dubbio che non sia possibile far rientrare la loro vendita con consumo sul posto nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
Buongiorno, mi riallaccio al quesito per ulteriori chiarimenti. Premesso che il ns. comune non è dotato di un regolamento per il consumo su posto di prodotti di gastronomia e che nella selva delle circolari ministeriali e dei pareri regionali sulla somministrazione, è ns. orientamento sposare la linea di consentire la consumazione sul posto di prodotti di gastronomia consentendo l'utilizzo di tavoli e/o sedie, senza servizio assistito di somministrazione.
Tuttavia permane un dubbio: i prodotti di gastronomia preparati dalla chef nel laboratorio per essere consumati nell'esercizio di vicinato, non appartengono "alla sfera" del negozio, ma di un soggetto terzo estraneo al titolare, che si "avvale" dei locali dell'esercizio di vicinato per farli consumare ai clienti. Quindi è la provenienza "esterna" dei prodotti a farmi sorgere il dubbio che non sia possibile far rientrare la loro vendita con consumo sul posto nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
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Purtroppo i "cavilli" per impedire, ritardare, bloccare la semplificazione sono in ogni dove. Anche sul tema PRODOTTI DI GASTRONOMIA non è possibile sposare tesi restrittive dovendosi ammettere ogni tipo di prodotto alimentare, sia esso proveniente da terzi (bibite confezionate) o manipolato nell'esercizio.
DI FATTO, ragionando per assurdo, solo il produttore agricolo potrebbe altrimenti garantire che i prodotti sono veramente tutti suoi, perchè qualsiasi negoziante le materie prime le prende comunque dall'esterno ....
Il tema, ridotto all'essenziale, è questo: SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA non è una forma di somministrazione ma di commercio. Si vende ed una volta venduto il prodotto al banco il cliente fa quel che vuole, se lo consuma sul posto o fuori ... quindi se l'esercente può vendere per asporto i prodotti dello chef ne potrà consentire anche il consumo sul posto. Quei prodotti sono dell'esercente anche se portati dallo chef, figureranno anche fiscalmente come propri!