Data: 2017-10-17 07:07:17

Legittimi LIMITI ORARI a sale giochi art. 88 + sanzione sospensione

Legittimi LIMITI ORARI a sale giochi art. 88 + sanzione sospensione per violazione

[b]TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – sentenza 14 ottobre 2017 n. 1235[/b]

DIRITTO

L’odierno contenzioso nasce, come ampiamente riportato in fatto, dall’accertata inosservanza da parte dell’odierna istante delle prescrizioni impartite per il territorio del Comune di Bergamo dal regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 71/2016, relativamente agli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito all’interno delle sale a ciò dedicate (comunemente VLT), così come stabiliti con ordinanza del Sindaco n. 7/2016.

In base alle ricordate disposizioni, l’uso di tali apparecchi è stato inibito dall’amministrazione comunale in determinate fasce orarie, nell’ottica di costituire un efficace deterrente allo sviluppo e al dilagare del fenomeno della “ludopatia”, fenomeno che è risultato, a seguito delle indagini effettuate dall’amministrazione per tramite dell’ASL locale, di considerevoli e preoccupanti proporzioni.

Al fine di ricondurre in termini più circoscritti la questione da esaminare, anche tenuto conto del tenore delle doglianze dedotte in ricorso, valutando le eccezioni formulate dalla resistente, il Collegio ritiene opportuno richiamare, quanto alla legittimità in sé delle misure assunte dal Comune al fine di contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia, quanto già statuito con riguardo ad altre controversie insorte proprio in ordine alla disciplina sugli orari, come introdotta dall’amministrazione comunale di Bergamo, e definite con le recenti pronunce della Sezione, n. 339/2017, n.340/2017 e n.341/2017.

Al contempo, onde fugare ogni perplessità, tenuto conto dell’ulteriore e altrettanto recente pronuncia della Sezione n. 342/2017, si deve escludere che l’attività svolta dalla ricorrente possa ricondursi nell’ambito dei generi di monopolio, atteso che lo svolgimento dell’attività di gioco e intrattenimento mediante apparecchi, quali quelli forniti dalla ricorrente, per conto della concessionaria Adria Gaming Network srl, esulano da tale contesto, trattandosi di attività gestite in regime di concessione ADM e su autorizzazione dell’autorità di Pubblica Sicurezza.

Il punto nodale della questione è quindi da ricondursi, come sembra emergere dall’atto introduttivo del giudizio, al fondamento del potere sanzionatorio esercitato dal Sindaco, in forza delle previsioni dettate al riguardo dagli atti regolatori assunti in precedenza dall’amministrazione comunale.

[b]Preliminarmente va ricordato che le infrazioni contestate alla ricorrente sono consistite nella violazione degli orari prescritti dal Sindaco per l’utilizzo da parte degli avventori delle apparecchiature per le scommesse on-line, violazione riguardo alla quale, anche per quanto riguarda la recidiva, non vi sono dubbi, essendo stata accertata in più occasioni la presenza di avventori all’interno della sala di via F.lli Calvi, intenti ad utilizzare detti apparecchi nelle fasce orarie vietate.[/b]

[b]Altrettanto preliminarmente, va riconosciuto – come peraltro dà atto la stessa ricorrente, anche nell’ultima memoria di replica – il potere del Sindaco di stabilire con apposite prescrizioni gli orari di apertura delle sale giochi, potere che è riconducibile all’art. 50, comma 7 TUEL e fondato sull’esigenza di tutelare interessi particolari rispetto a quelli attribuiti alla competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza, così come affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa già richiamate nel provvedimento monocratico e ampiamente ricordate dalla difesa del Comune, che per motivi di sinteticità non vengono ulteriormente riportate.[/b]

[b]Il profilo determinante è quindi stabilire se, una volta che sia stato riconosciuto al Sindaco il potere di stabilire gli orari delle sale giochi, introducendo apposite prescrizioni incidenti sul legittimo esercizio dell’attività autorizzata, in questo caso dal Questore ai sensi dell’art. 88 TULPS, detto potere si estenda, in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite, anche al profilo sanzionatorio, legittimando non solo l’irrogazione della sanzione pecuniaria (sulla quale non vi è stata alcuna contestazione), ma anche, per effetto della accertata recidiva, della sospensione dell’attività.[/b]

Entrando maggiormente nel dettaglio, è necessario stabilire se la previsione dettata dall’art. 17-quater del TULPS, che consente di irrogare la sanzione della sospensione sino a tre mesi, possa trovare applicazione anche in caso di violazione delle prescrizioni sugli orari imposte dal Sindaco.

[b]In questi termini, va quindi valutata la legittimità delle previsioni contemplate nel regolamento comunale, che attribuisce tale potere al Sindaco proprio richiamando l’art. 9 e l’art.17- bis e seguenti del TULPS.[/b]

Indiscutibile è il fatto che fra le ipotesi di violazioni individuate dall’art. 17-bis non è contemplato l’art. 88, riferibile alle autorizzazioni del tipo rilasciato alla ricorrente.

Quindi, volendo seguire un ragionamento strettamente letterale e formale, il richiamo al combinato disposto degli artt. 17-bis e 17– quater non sarebbe pertinente per quanto riguarda l’esercizio di attività autorizzate ex art. 88.

E’ tuttavia da rilevare sin d’ora che, così come emerge dal testo del comma 3, dell’art. 5 del regolamento: “L’ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall’art. 9 del TULPS.”.

Al contempo, per le ragioni già ricordate circa la legittimità del potere sindacale di fissare gli orari di esercizio anche per le attività autorizzate ex art. 88, va condiviso l’assunto della difesa comunale ove ricorda che “..la Questura non effettua i controlli sugli orari degli esercizi commerciali perché essa stessa ritiene si tratti di un’attività di natura prettamente amministrativo-commerciale di competenza comunale che esula dall’ambito dell’ordine pubblico alla cui tutela è mirata la propria attività” (così nella memoria difensiva del Comune).

[b]Orbene, ritiene il Collegio che possa essere svolta un’operazione interpretativa che, proprio prendendo spunto dai principi espressi dalla giurisprudenza poc’anzi richiamata circa il potere del Sindaco di introdurre prescrizioni relativamente agli orari di apertura anche delle attività autorizzate ex art. 88 dal Questore, consenta di assicurare l’effettivo rispetto e l’osservanza di tali prescrizioni, anche mediante l’irrogazione delle dovute sanzioni nel caso in cui dette attività vengano esercitate in violazione delle prescrizioni per esse impartite.[/b]

E’ così possibile ritenere che le prescrizioni dettate dal Sindaco integrino sotto tale profilo – ossia per il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi – le prescrizioni dettate per lo svolgimento dell’attività, così da ricondursi ai poteri attribuiti ex art. 9 e 10 TULPS all’autorità di pubblica sicurezza (in questo senso il Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 450/2017, peraltro allo stato appellata) e quindi legittimino l’irrogazione delle sanzioni, sia pecuniaria che di sospensione dell’attività, previste dal TULPS, nel caso se ne rilevi l’inosservanza.

Laddove, quindi, tali prescrizioni siano state disattese, al fine di non incorrere nell’esercizio di un potere privo di sanzione e quindi sostanzialmente inutile ai fini per i quali è stato attribuito (non si dimentichi che nella fattispecie si tratta della salute e della sicurezza dei cittadini e della lotta alla ludopatia), detto potere può trovare fondamento proprio nelle disposizioni richiamate, le quali attribuiscono all’autorità amministrativa il potere di sospensione dell’attività.

[b]In buona sostanza, un’interpretazione sostanzialistica e coerente con il potere riconosciuto in capo al Sindaco di fissare gli orari e quindi di imporre prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati, appare idonea a legittimare anche il potere sanzionatorio necessario alla loro osservanza, imponendo alle attività autorizzate di rispettare dette prescrizioni e disponendo, in applicazione dell’art. 17-quater da ricondursi in termini più generali ai poteri ex art. 10 TULPS, anche la sospensione dell’attività in caso di reiterata violazione delle disposizioni impartite.[/b]

Ciò ritenuto con riguardo ai primi due motivi di ricorso, pur rilevando la natura assorbente di tali considerazioni, per quanto riguarda le altre censure, il Collegio non ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dagli ulteriori vizi denunciati.

Quanto alle garanzie di partecipazione è condivisibile il richiamo effettuato dalla difesa del Comune alle particolari modalità con le quali l’infrazione è stata accertata, le quali consentono, sin dall’accertamento, la conoscenza da parte del destinatario della contestazione mossa e delle conseguenze derivanti dall’infrazione rilevata.

Quanto ai tempi di comunicazione del provvedimento sanzionatorio, la procedura non appare affetta da illegittimità, tenuto conto della tempistica comunque ravvicinata rispetto al momento in cui è stata accertata l’infrazione.

Non coglie infine nel segno il denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, non essendovi dubbi né contestazioni circa i fatti accertati e sulle chiare conseguenze previste per tali infrazioni, non potendo assumere alcuna rilevanza le considerazioni di parte ricorrente circa la gravità delle infrazioni commesse.

Per le stesse ragioni non possono assumere alcun pregio le considerazioni circa la proporzionalità della sanzione irrogata.

Da ultimo, quanto alla prospettata riduzione delle entrate erariali e delle sanzioni per il gestore derivanti dall’interruzione del collegamento con la rete telematica, appare evidente per un lato che, almeno quanto alle entrate erariali, non vi è in capo alla ricorrente alcun interesse alla tutela di tale interesse, per altro verso, è condivisibile l’affermazione della resistente secondo la quale per rispettare gli orari di sospensione non è necessario scollegare gli apparecchi, ma è sufficiente il loro spegnimento o comunque l’inibizione al loro utilizzo da parte degli avventori.

Per tutte le considerazioni sin qui espresse, è quindi possibile concludere nel senso di respingere il ricorso.

Attesa la particolarità della questione trattata e le soluzioni di carattere interpretativo esplicitate, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

riferimento id:42153

Data: 2017-10-18 19:12:42

Re:Legittimi LIMITI ORARI a sale giochi art. 88 + sanzione sospensione

Non mi convincono le argomentazioni addotte dal G.A.
Ad es. se il Sindaco di un dato comune non fosse anche autorità (locale) di p.s. potremmo ancora parlare di tale potere con rif. agli arti.9 e 10 tulps?

Gli orari agli esercizi non lì in forza del tulps ma semmai del TUEL

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