BUONGIORNO,
mi hanno presentato questa richiesta (!): un soggetto vorrebbe aprire un circolo privato sportivo in cui svolgere attività quali: poker (tavoli da poker - in misura prevalente)) , apparecchi da gioco ( videopoker, ecc. ), somministrazione. A me sembra più che altro una sala giochi.
Avete modulistica da inviarmi? Vi sono controlli particolari da effettuare? a quali norme devo far riferimento? Devo rilasciare un'autorizzazione?
Grazie 1000
[quote]BUONGIORNO,
mi hanno presentato questa richiesta (!): un soggetto vorrebbe aprire un circolo privato sportivo in cui svolgere attività quali: poker (tavoli da poker - in misura prevalente)) , apparecchi da gioco ( videopoker, ecc. ), somministrazione. A me sembra più che altro una sala giochi.
Avete modulistica da inviarmi? Vi sono controlli particolari da effettuare? a quali norme devo far riferimento? Devo rilasciare un'autorizzazione?
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Il circolo privato non prevede particolari adempimenti se non la regolare costituzione e registrazione.
Per la somministrazione basta una SCIA
Per quanto attiene ai giochi il Ministero delle Finanze ha pubblicato lo scorso anno il decreto direttoriale 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011
[url=http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/2011-07-27-DECRETO-30011-CONTINGENTAMENTO-firmato-5-ago-11.pdf]http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/2011-07-27-DECRETO-30011-CONTINGENTAMENTO-firmato-5-ago-11.pdf[/url].
In sintesi si diche se il circolo è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS può installare i giochi di cui all'art. 110 del TULPS.
Per i giochi da tavolo invece la questione è più delicata.
Innanzitutto non si possono fare i giochi di cui alla tabella dei giochi proibiti che rilascia la questura. Inoltre si deve porre attenzione al problema del gioco d'azzardo.
Ti consiglio di leggere questa risposta di Chiarelli in materia [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=187.msg283#msg283]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=187.msg283#msg283[/url]
Per il modello posso rimandarti al sito del SUAP dove lavoro, poichè i modelli sono solo telematici e quindi non esiste una versione in word o pdf. Ma se accedi al portale (basta una CNS o CRS con pin) li puoi vedere [url=http://www.suap.valcavallina.bg.it/attivita-economica/installazione-videogiochi-o-apparecchi-il-gioco-lecito]http://www.suap.valcavallina.bg.it/attivita-economica/installazione-videogiochi-o-apparecchi-il-gioco-lecito[/url]
Infine ricorda che la legge impone che un circolo privato non deve essere accessibile da una pubblica via e non deve recare alcuna insegna pubblicitaria delle attività svolte (bar, gioco,...).
Grazie mille per le preziose risposte.
Mi sorge però un altro dubbio: il nostro regolamento di Polizia Urbana impone dei limiti di distanza da "luoghi sensibili" per l'apertura delle sale gioco ( " distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi di culto, case di cura,scuole") nessuna limitazione per i circoli privati. Nel caso in cui rilasciassi al Circolo Privato l'autorizzazione ex art. 86 Tulps in questo caso è applicabile il limite della distanza dai luoghi sensibili previsto per le sale gioco o non è applicabile in quanto trattasi di Circolo Privato?
Potrebbe indicarmi il riferimento normativo che "impone che un ciroclo privato nin sia accessibile da una pubblica via"?
Relativamente ai giochi da tavolo ( poker nella fattispecie) effettivamenet è inserito quale gioco proibito nella tabella della Questura di Milano. Pertanto devo comunicargli il diniego? Il soggetto mi ha però mostrato che vi sono circoli privati in cui si svolge questa attività. Come fanno?
Grazie mille
Mi sorge però un altro dubbio: il nostro regolamento di Polizia Urbana impone dei limiti di distanza da "luoghi sensibili" per l'apertura delle sale gioco ( " distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi di culto, case di cura,scuole") nessuna limitazione per i circoli privati. Nel caso in cui rilasciassi al Circolo Privato l'autorizzazione ex art. 86 Tulps in questo caso è applicabile il limite della distanza dai luoghi sensibili previsto per le sale gioco o non è applicabile in quanto trattasi di Circolo Privato?
[color=red]L'installazione giochi in un circolo (o anche in un bar) è cosa diversa da una sala giochi. Pertanto NON trovano applicazione le norme sulle distanze[/color]
Potrebbe indicarmi il riferimento normativo che "impone che un ciroclo privato nin sia accessibile da una pubblica via"?
[color=red]Vedi sotto[/color]
Relativamente ai giochi da tavolo ( poker nella fattispecie) effettivamenet è inserito quale gioco proibito nella tabella della Questura di Milano. Pertanto devo comunicargli il diniego?
[color=red]NO, tu non autorizzi nè dinieghi. Loro devono EVITARE di fare detti giochi pena l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.
AVVISALI informalmente e se non smettono segnala alla Questura
[/color]
Il soggetto mi ha però mostrato che vi sono circoli privati in cui si svolge questa attività. Come fanno?
[color=red]ILLEGITTIMAMENTE. Se ti fanno dei nomi segnalali alla Questura.
DURA LEX SED LEX[/color]
Grazie mille
Spunti:
http://books.google.it/books?id=KrH2TtBzm4oC&pg=PA276&lpg=PA276&dq=tabella+giochi+proibiti+sanzione&source=bl&ots=sw8xU-4rCw&sig=KFRk-1ewDDtMHu55sL-7Y20h834&hl=it&sa=X&ei=n7FtT6V2zIHgBJDM-L4C&ved=0CFEQ6AEwBA#v=onepage&q=tabella%20giochi%20proibiti%20sanzione&f=false
https://sites.google.com/site/suapvico/home/avvisi/contingentamentoapparecchidatrattenimentocomma6e7art100tulps
http://books.google.it/books?id=kAEHJatRgCIC&pg=PA329&lpg=PA329&dq=tabella+giochi+proibiti+sanzione&source=bl&ots=KVEOnswpMC&sig=nI31Cv65hquJP5jjIbiXZtu_WOU&hl=it&sa=X&ei=n7FtT6V2zIHgBJDM-L4C&ved=0CGcQ6AEwCA#v=onepage&q=tabella%20giochi%20proibiti%20sanzione&f=false
*****************
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
(1)
.
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
(2)
.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente:
«Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici
esercizi»;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre
1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1°
dicembre 1992);
Adotta il seguente regolamento:
Art.1
Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad
esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere
caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o
d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o
altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni
private. Comune di Prato - Sportello impresa e commercio Pagina 2 di 3
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente
visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada,
piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere
specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere,
quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei
sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie
d'accesso o d'uscita.
Art.2
Caratteristiche delle vie d'accesso.
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale
durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in
modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
Art.3
Sorvegliabilità interna.
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non
aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o
da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento
della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto
1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche
luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio
e le vie d'uscita del medesimo.
[color=red]Art.4.
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a
circoli privati.
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono
essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo
e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. [/color]
Art. 5
Norma transitoria.
1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi
conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre
1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande,
devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe Comune di Prato - Sportello impresa e commercio Pagina 3 di 3
o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno
(3)
.
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi
diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e
deve essere impedito l'accesso a chiunque.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1994, n. 534 (Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 213).