Un consorzio di autoscuole che ha istituito un centro di istruzione automobilistico, disciplinato dall'art. 7 del DM 31771995, ha deciso di non effettuare più i corsi teorici per gli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, ma unicamente le lezioni pratiche con i mezzi pesanti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore. Secondo loro, a questo punto non avrebbero più bisogno di una sede e neanche più dei registri di iscrizione degli allievi. Una circolare del Ministero dei trasporti (circolare 17/96) dice che il consorzio deve comunque avere una sede.
La mia prima domanda è: deve continuare a considerarsi valida questa indicazione?
L'art. 13 del DM 317/95 disciplina i registri che devono obbligatoriamente essere tenuti dalle autoscuole. Tra questi è previsto anche il registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione. Mi domando se in conseguenza di ciò, il centro di istruzione automobilistico che effettui solo corsi pratici sia comunque tenuto a mantenere il registro di iscrizione degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate al centro oppure no, come sostengono dal centro.
Posto che l'art. 7 del Dm 317/1995 indica unicamente le comunicazioni che devono obbligatoriamente essere fatte la prima volta dal consorzio ai fini del riconoscimento pubblico, mi chiedo se il consorzio sia comunque tenuto (ion assenza di una disciplina di dettaglio in proposito) a comunicare le variazioni inerenti la rispettiva sede, la tipologia di corsi attivati, i rispettivi consorziati.
E' legittimo chiedere diritti di segreteria, peraltro elevati, per semplici comunicazioni di variazioni, sia pure incidenti sulla situazione autorizzata, che sono interamente a carico dei privati interessati? E' legittimo chiedere diritti di segreteria perfino sulla autovidimazione dei registri?
Grazie mille.
Aggiungo ancora un'altra osservazione, per completezza di informazione, e un ulteriore quesito. Il Consorzio ritiene di non dover più eseguire i vari adempimenti citati nel primo post (tenuta del registro, obbligo di una sede legale/operativa), perché non sarebbe più un centro di istruzione automobilistico (pur continuando a preparare gli allievi nell'ambito di esercitazioni con i mezzi pesanti).
Infine l'ultima domanda: potrebbero avere la rispettiva sede legale presso una delle autoscuole consorziate?
Grazie
Partiamo dalle cose semplici:
1) la sede legale è elettiva e può essere scelta ovunque, anche presso la sede di una autoscuola consorziata
2) quanto alla necessità dei requisiti obbligatori del DM 1995 qualora il soggetto eserciti soltanto corsi pratici occorre considerare che, formalmente, la norma e la circolare prescrivono i requisiti in presenza del servizio di insegnamento teorico. La mancanza di tale servizio sembra rendere inapplicabile la disciplina in questione e quindo l'obbligo dei citati adempimenti e requisiti
3) tuttavia occorre chiedersi: è ammissibile un consorzio per il solo esercizio dei corsi pratici? oppure il mancato svolgimento dei corsi teorici non consente nemmeno lo svolgimento di quelli pratici?
Mentre sui primi due punti ho abbastanza sicurezze ho maggiori perplessità sul terzi punto.
La norma sembra escludere, tanto da non disciplinarlo, la disgiunzione fra corsi teorici e pratici con ciò negando legittimazione al consorzio che svolga soltanto una delle citate attività.
Cerco approfondimenti e se del caso intervengo nuovamente.
Ciao
L'art. 4 della circolare 17/96 del Ministero dei trasporti prevede espressamente la possibilità per i centri di istruzione automobilistica di effettuare sia corsi teorici che pratici, sia corsi solo teorici, sia corsi solo pratici. La stessa circolare prevede che i centri che effettuano solo corsi pratici devono comunque disporre di una propria sede, autonoma rispetto alle autoscuole.
Il DM 9 novembre 1992, che regolamenta l'attività degli studi di consulenza e, per espressa previsione di legge, anche quella delle autoscuole, limitatamente alle parti applicabili anche a quest'ultima attività, stabilisce d'altra parte che "i locali degli studi di consulenza automobilistica devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". Bisogna dunque escludere la possibilità che una delle autoscuole consorziate ospitino la sede del consorzio?
grazie