Data: 2017-10-13 14:53:59

Preavviso e verbale

Buongiorno,
l'agente di polizia locale X eleva un preavviso alla vettura Y parcheggiata in divieto di sosta.

Dopo 40 giorni il verbale non è pagato e l'impiegato dell'Ufficio Polizia Locale emette verbale.
Il verbale viene notificato al proprietario del veicolo.

Tale verbale non viene firmato trattandosi di verbale redatto in forma meccanizzata:

http://www.polizialocale.com/2015/05/20/firma-del-verbale-non-necessaria-se-redatto-con-sistemi-meccanografici/

In pratica il preavviso, [u]firmato[/u], viene considerato l'originale del verbale redatto in forma meccanizzata, che invece non viene firmato.

Il problema è che l'impiegato che ha immesso i dati ha commesso un errore di distrazione, scrivendo una data errata.

La persona sanzionata potrebbe denunciare per falsità materiale... anche se si tratta di una svista?

riferimento id:42122

Data: 2017-10-13 15:31:16

Re:Preavviso e verbale


Buongiorno,
l'agente di polizia locale X eleva un preavviso alla vettura Y parcheggiata in divieto di sosta.

Dopo 40 giorni il verbale non è pagato e l'impiegato dell'Ufficio Polizia Locale emette verbale.
Il verbale viene notificato al proprietario del veicolo.

Tale verbale non viene firmato trattandosi di verbale redatto in forma meccanizzata:

http://www.polizialocale.com/2015/05/20/firma-del-verbale-non-necessaria-se-redatto-con-sistemi-meccanografici/

In pratica il preavviso, [u]firmato[/u], viene considerato l'originale del verbale redatto in forma meccanizzata, che invece non viene firmato.

Il problema è che l'impiegato che ha immesso i dati ha commesso un errore di distrazione, scrivendo una data errata.

La persona sanzionata potrebbe denunciare per falsità materiale... anche se si tratta di una svista?
[/quote]

NOOOO, se si tratta effettivamente di una svista (facile da dimostrare se non vi è un interesse privato del dipendente) allora non mi porrei problemi di natura penale.
DA VALUTARE se rinotificare il verbale corretto ... al fine di evitare ogni problema!

riferimento id:42122

Data: 2017-10-13 16:50:01

Re:Preavviso e verbale

Grazie!

[size=12pt][b][color=green][i]In pratica il preavviso, firmato, viene considerato l'originale del verbale redatto in forma meccanizzata, che invece non viene firmato.[/i][/color][/b][/size]

Avevo letto quanto sopra in verde ma purtroppo non ricordo dove; confermate che è corretto?

[color=green][i]Articolo 3 comma 2 Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N. 39

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.[/i][/color]

Tra l'altro l'articolo citato non afferma da nessuna parte che agli atti dabba esserci copia firmata del verbale... quindi basterebbe un appunto siglato dall'agente accertatore?

Ad esempio se un agente vede passare un'autovettura il cui conducente parla al cellulare... basta che annoti ora e data, quanto visto e firmi... e passi tutto all'Ufficio verbali per la redazione del verbale in forma meccanizzata?
Grazie

riferimento id:42122

Data: 2017-10-13 17:33:15

Re:Preavviso e verbale


Grazie!

[size=12pt][b][color=green][i]In pratica il preavviso, firmato, viene considerato l'originale del verbale redatto in forma meccanizzata, che invece non viene firmato.[/i][/color][/b][/size]

Avevo letto quanto sopra in verde ma purtroppo non ricordo dove; confermate che è corretto?

[color=green][i]Articolo 3 comma 2 Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N. 39

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.[/i][/color]

Tra l'altro l'articolo citato non afferma da nessuna parte che agli atti dabba esserci copia firmata del verbale... quindi basterebbe un appunto siglato dall'agente accertatore?

Ad esempio se un agente vede passare un'autovettura il cui conducente parla al cellulare... basta che annoti ora e data, quanto visto e firmi... e passi tutto all'Ufficio verbali per la redazione del verbale in forma meccanizzata?
Grazie
[/quote]

L'art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993 NON PRESUPPONE l'esistenza di un originale con firma autografa.
Esso consente la produzione diretta IN AUTOMATICO dell'originale stampato senza sottoscrizione. A monte può esserci un originale analogico o digitale o nessun originale.

ESEMPIO. L'accertatore rileva infrazione con cellulare o applicativo web e alla centrale parte il verbale senza necessità di ulteriore intervento.
E' il SISTEMA che garantisce la "paternità" dell'atto.

A MAGGIOR RAGIONE se alla base vi è un originale sottoscritto in via analogica l'efficacia dell'art. 3 comma 2 è rafforzata.
L'errore nella riproduzione è un MERO ERRORE FORMALE, sanabile

riferimento id:42122

Data: 2017-10-14 08:50:51

Re:Preavviso e verbale

Anche la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. M/2413/11 del  3 dicembre 1999 precisa che sui verbali redatti con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai sensi dell’articolo 3 del D.Leg.vo 39/93 (disposizione quest’ultima successiva a quella contenuta nel Reg. C.d.s.), l’apposizione della firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. L’importante è l’esistenza di un documento firmato (il preavviso) che permetta di comprovare in modo non l’identità dell’accertatore. Tale documento costituisce appunto l’atto amministrativo propedeutico all’avvio del procedimento amministrativo e di fatto, rappresenta l’originale del verbale non contestato, che viene redatto con il sistema informatico, dopo aver abbinato i dati indicati con quelli del proprietario del veicolo contravvenzionato.

Agli atti verrà conservato il modulo con l’annotazione degli accertatori così da comprovare la conformità del verbale prodotto con il sistema informatico. 

riferimento id:42122

Data: 2017-10-14 09:10:37

Re:Preavviso e verbale

La Corte di Cassazione ha escluso il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Cassazione Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cassazione Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593).
La Corte infatti in numerose sentenze ha precisato che il dolo generico per il delitto si deve escludere anche se l’atto contiene un asserto obiettivamente non veritiero, se la falsità è dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa (una tra le tante sentenze in tal senso: Sentenza n° 27770/2004).

http://www.altalex.com/index.php?idnot=19225

riferimento id:42122

Data: 2017-10-15 19:05:00

Re:Preavviso e verbale

Considerato che errori del genere sono appunto meri errori... se qualcuno dei sanzionati sporgesse denuncia per falso... sarebbe a sua volta passibile di denuncia per calunnia... considerato che quasi sicuramente lo ha fatto a scopo di ritorsione contro chi l'ha sanzionato?

Grazie

riferimento id:42122

Data: 2017-10-16 07:48:16

Re:Preavviso e verbale


Considerato che errori del genere sono appunto meri errori... se qualcuno dei sanzionati sporgesse denuncia per falso... sarebbe a sua volta passibile di denuncia per calunnia... considerato che quasi sicuramente lo ha fatto a scopo di ritorsione contro chi l'ha sanzionato?

Grazie
[/quote]

Dipende da come formula la denuncia. Se descrive oggettivamente i fatti ... difficile ipotizzare una calunnia. Se allude o dichiara che l'errore è stato voluto per una finalità diversa ... beh ... allora cambiano le ocose.

riferimento id:42122

Data: 2017-11-04 07:35:15

Re:Preavviso e verbale

Anche il preavviso è un atto pubblico

Cass. n. 14486/2011
Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, [u]anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo[/u], offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).


Cass. n. 49417/2003
Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, [s]ma anche gli atti c.d. interni[/s]. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale — conforme o meno allo schema tipico — ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato come atto pubblico la richiesta di un parere, rivolta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale a quello legale, in merito ad una concessione edilizia, in quanto tale atto proveniva da un pubblico ufficiale e investiva un'altra unità operativa comunale del compito di esprimere una valutazione legale, rilevante e decisiva ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione edilizia).

Cass. n. 7587/1999
In tema di falsità documentale, costituisce atto pubblico ogni documento, [u]anche se non sottoscritto[/u], che contenga attestazioni di verità, suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, purché ne sia agevolmente identificabile il soggetto che lo ha formato. Pertanto, poiché con l'inserimento nella apposita apparecchiatura della scheda magnetica in sua dotazione, il dipendente attesta attività di natura pubblicistica, direttamente da lui compiuta (ingresso nel luogo di lavoro), hanno sicuramente natura di atto pubblico tanto la suddetta scheda, quanto il tabulato riportante il risultato delle rilevazioni elettroniche del contenuto delle predette schede.

riferimento id:42122

Data: 2017-11-04 10:38:05

Re:Preavviso e verbale

[color=green][i]E' il SISTEMA che garantisce la "paternità" dell'atto.[/i][/color]

Però l'operatore consegna il preavviso a chi si occupa di attività di data entry.
Se il data entry sbaglia ad inserire i dati...

riferimento id:42122

Data: 2017-11-05 11:09:58

Re:Preavviso e verbale

Ovviamente la firma originale dell'autore può essere omessa, con la dicitura "firma omessa ai sensi del D. Lgs 39/1993" solamente quando chi digita nel programma di scrittura (worrd) [color=green][b]NON ha discrezionalità[/b][/color] in ciò che scrive ed è quindi [color=green][b]a contenuto vincolato[/b][/color].
- Se trasforma un PREAVVISO in un VERBALE non ha nessuna discrezionalità: deve solo aggiungere i dati del proprietario del veicolo
- Analogamente se  trascrive "parola per parola" una lettera scritta a mano e firmata dal suo responsabile... NON è necesario che il responsabile la firmi, ma si potrà mettere la dicitura "firma omessa ai sensi..."
- La dicitura "firma omessa..." può essere utilizzata anche per comunicazioni che vengono generate in automatico da un programma informatico perché non c'è nessuna discrezinalità da parte del "data entry"

Non vedo altre casistiche...

La firma dell'autore è invece necessaria invece quando chi immette i dati ha una certa discrezionalità in quello che scrive.
In caso contrario il data entry potrebbe creare un documento a firma del suo responsabile senza che lui ne sia a conoscenza.


riferimento id:42122

Data: 2017-11-05 16:03:28

Re:Preavviso e verbale


Ovviamente la firma originale dell'autore può essere omessa, con la dicitura "firma omessa ai sensi del D. Lgs 39/1993" solamente quando chi digita nel programma di scrittura (worrd) [color=green][b]NON ha discrezionalità[/b][/color] in ciò che scrive ed è quindi [color=green][b]a contenuto vincolato[/b][/color].
- Se trasforma un PREAVVISO in un VERBALE non ha nessuna discrezionalità: deve solo aggiungere i dati del proprietario del veicolo
- Analogamente se  trascrive "parola per parola" una lettera scritta a mano e firmata dal suo responsabile... NON è necesario che il responsabile la firmi, ma si potrà mettere la dicitura "firma omessa ai sensi..."
- La dicitura "firma omessa..." può essere utilizzata anche per comunicazioni che vengono generate in automatico da un programma informatico perché non c'è nessuna discrezinalità da parte del "data entry"

Non vedo altre casistiche...

La firma dell'autore è invece necessaria invece quando chi immette i dati ha una certa discrezionalità in quello che scrive.
In caso contrario il data entry potrebbe creare un documento a firma del suo responsabile senza che lui ne sia a conoscenza.
[/quote]

NON CONCORDO sull'ultimo passaggio nel senso che niente vieta ad un DIRIGENTE/PO/RESPONSABILE di prevedere che il proprio personale predisponga atti anche NON AUTOMATIZZATI (cioè, detto in senso atecnico, che comportino discrezionalità) omettendo la firma ai sensi del dlgs 39/1993 purchè, in BACK-OFFICE, detti disposizioni volte ad assicurare la riconducibilità alla propria volontà di tali atti.

Ti faccio un esempio. Per 2 anni (prima che nascessero le firme digitali) io ho usato massivamente il dlgs 39. I colleghi predisponevano gli atti a mia firma che mettevano in cartelle condivise e che trasmettevano all'interessato ed a me per conoscenza.
Loro determinavano il contenuto in concreto dell'atto (sulla base delle leggi e delle mie direttive) ... io potevo sempre intervenire ex post in caso di problemi.

A mio avviso non vi erano profili di irregolarità nella procedura, usata per atti, provvedimenti anche ampliativi (contributi) ecc....
in particolare per i verbali:
http://q1.comune.fi.it/materiali/q1/atti_q1/CONSIGLIO_DELIBERA_08_10025.pdf
http://q1.comune.fi.it/materiali/q1/atti_q1/CONSIGLIO_verbale_20081124_21_DELIBERA_08_10032.pdf

Quella che vedi nel verbale è una SCANSIONE DI FIRMA (con il solo scopo decorativo) ... in realtà la firma autografa era omessa .... siamo nel 2008-2009

Lo strumento oggi è recessivo ... ma nelle realtà in cui mancano ancora gli strumenti di firma diffusi fra il personale .... si può fare!

riferimento id:42122

Data: 2017-11-07 10:52:58

Re:Preavviso e verbale

... deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell’organo accertatore è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, [u]quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore[/u].

riferimento id:42122
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