Stiamo portando in approvazione il nuovo regolamento dehor. Sorge un dubbio
Articolo 16 {Disposizioni transitorie e finali) 1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione; da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso. 2.Tutte le attività commerciali che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all’occupazione di suolo pubblico e/o l’autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne (ex dehors) a servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.12.2019 alla disciplina sancita dall’art. 4 (Composizione), art. 6 (Criteri di realizzazione), art.7 (Tipologie di struttura di copertura e relativo inserimento ambientale) del presente regolamento, ovvero dovranno adeguarsi alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle soluzioni – nonché alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle tipologie –, entrambi come rappresentate nell’Allegato A al presente Regolamento. Oltre tale data, tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute. 3. Eventuali modifiche apportate, successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.
Il quesito è:
Il regolamento edilizio che deve normare i dehors non esiste ancora.
Se esiste sovrapposizione la dobbiamo cercare nel contenuto identico dei due regolamenti che hanno denominazione differente (dehors quello vecchio, installazioni esterne quello nuovo)
L'affermazione che pare creare il vuoto normativo è: "...deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso. "...a prescindere dal titolo del regolamento.
Quindi, pare sollevarsi un rischio sanatoria, in quanto l'assenza del vecchio regolamento e il rinvio all'adeguamento al 2019, creerebbero un vuoto normativo=mancanza di riferimenti per l'accertamento di conformità delle attuali strutture.
E' corretta questa ricostruzione? Come ovviare?
Si era pensato di introdurre un comma del genere nel quale si specifichi che le attività commerciali che hanno posizionato installazioni esterne a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non siano conformi alle disposizioni previgenti al momento dell'entrata del presente Regolamento non potranno beneficiare dell'adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2019 e dovranno provvedere ad adeguarsi alle disposizioni del nuovo Regolamento entro il ...".Le installazioni difformi secondo la disciplina previgente avrebbero soltanto meno tempo per mettersi in regola in base al nuovo Regolamento. Non mi sembra irragionevole differenziare le posizioni dei soggetti che hanno installato in maniera conforme e in maniera difforme rispetto alla previgente regolamentazione
Stiamo portando in approvazione il nuovo regolamento dehor. Sorge un dubbio
Articolo 16 {Disposizioni transitorie e finali) 1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione; da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso. 2.Tutte le attività commerciali che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere una concessione all’occupazione di suolo pubblico e/o l’autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne (ex dehors) a servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.12.2019 alla disciplina sancita dall’art. 4 (Composizione), art. 6 (Criteri di realizzazione), art.7 (Tipologie di struttura di copertura e relativo inserimento ambientale) del presente regolamento, ovvero dovranno adeguarsi alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle soluzioni – nonché alle “linee guida delle tipologie delle Installazioni Esterne” – abaco delle tipologie –, entrambi come rappresentate nell’Allegato A al presente Regolamento. Oltre tale data, tutte le occupazioni di suolo pubblico con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime e di conseguenza decadute. 3. Eventuali modifiche apportate, successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.
Il quesito è:
Il regolamento edilizio che deve normare i dehors non esiste ancora.
Se esiste sovrapposizione la dobbiamo cercare nel contenuto identico dei due regolamenti che hanno denominazione differente (dehors quello vecchio, installazioni esterne quello nuovo)
L'affermazione che pare creare il vuoto normativo è: "...deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso. "...a prescindere dal titolo del regolamento.
Quindi, pare sollevarsi un rischio sanatoria, in quanto l'assenza del vecchio regolamento e il rinvio all'adeguamento al 2019, creerebbero un vuoto normativo=mancanza di riferimenti per l'accertamento di conformità delle attuali strutture.
E' corretta questa ricostruzione? Come ovviare?
Si era pensato di introdurre un comma del genere nel quale si specifichi che le attività commerciali che hanno posizionato installazioni esterne a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non siano conformi alle disposizioni previgenti al momento dell'entrata del presente Regolamento non potranno beneficiare dell'adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2019 e dovranno provvedere ad adeguarsi alle disposizioni del nuovo Regolamento entro il ...".Le installazioni difformi secondo la disciplina previgente avrebbero soltanto meno tempo per mettersi in regola in base al nuovo Regolamento. Non mi sembra irragionevole differenziare le posizioni dei soggetti che hanno installato in maniera conforme e in maniera difforme rispetto alla previgente regolamentazione
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Personalmente NON VEDO il problema.
La norma sul regime transitorio riguarda le attività commerciali CON CONCESSIONE e nei limiti della concessione (se ho 30 mq e ne occupo di fatto 50 i 20 in eccedenza rimangono senza titolo e quindi non sanabili).
Secondo me non vi sono ostacoli con l'approvazione del nuovo regolamento.
Potreste aggiungere magari una norma del tipo:
[color=red][b]"L'approvazione del regolamento non comporta sanatoria sulle occupazioni senza titolo, eccedenti il titolo o comunque non in regola con le vigenti disposizioni pèer le quali rimangono ferme le attuali disposizioni in materia di sanzioni e provvedimenti inibitori e di riduzione in pristino"[/b][/color]