Buongiorno,
il mio caso avviene in un Comune in provincia di Siena e riguarda il rilascio di autorizzazione di suolo pubblico a pagamento per un dehors di un bar che viene utilizzato anche da un ambulante una volta a settimana per il mercato.
Ora mi chiedo, è possibile che il comune rilasci l'autorizzazione per lo stesso spazio a due persone diverse da usare in tempi diversi?
In particolare, si può concedere questa autorizzazione al titolare del bar per 1 anno interno e all'ambulante solo per un giorno a settimana?
Grazie
Buongiorno,
il mio caso avviene in un Comune in provincia di Siena e riguarda il rilascio di autorizzazione di suolo pubblico a pagamento per un dehors di un bar che viene utilizzato anche da un ambulante una volta a settimana per il mercato.
Ora mi chiedo, è possibile che il comune rilasci l'autorizzazione per lo stesso spazio a due persone diverse da usare in tempi diversi?
In particolare, si può concedere questa autorizzazione al titolare del bar per 1 anno interno e all'ambulante solo per un giorno a settimana?
Grazie
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CERTO, è ben possibile concedere il suolo pubblico con queste modalità (caso classico è la concessione annuale con obbligo di smontaggio in occasione di pulizie, mercato settimanale ecc...) ... quindi si può anche dare uno stesso spazio a soggetti diversi come nel caso descritto.
Grazie mille simone per la risposta.
Gentilmente mi potresti indicare la normativa di riferimento.
Grazie
Grazie mille simone per la risposta.
Gentilmente mi potresti indicare la normativa di riferimento.
Grazie
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NON DEVI CERCARE la norma di riferimento ma la norma che ESCLUDE questa possibilità.
PRINCIPIO GENERALE (art. 41 cost e Legge 14 settembre 2011, n. 148) è che è consentito tutto ciò che non è vietato ... e qui manca una norma che vieta.
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Legge 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
(G.U. n. 216 del 16 settembre 2011)
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui [b]l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge[/b] ......