Buongiorno la L.R. 57/2013 all'art. 4 prvede che non possono aprirsi centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da isituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti i ambito socio sanitario. I centri socio ricreativi sono anche circoli con finalità ludico ricreative (es. circolo del biliardo) e i centri sportivi sono anche le palestre?
riferimento id:42084Riporto la disposizione di legge ad uso di tutti i lettori.
Prima stesura della LR 57/2013 [u]prima del dicembre 2014[/u]
[i]E’ vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da
- istituti scolastici di qualsiasi grado,
- luoghi di culto,
- centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani,
- o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.[/i]
Seconda stesura della LR, [u]versione attuale[/u]:
[i]E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da
- istituti scolastici di qualsiasi grado,
- luoghi di culto,
- centri socio-ricreativi e sportivi
- o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.[/i]
Con la modifica del 2014 è stato ampliato il raggio d'azione dei limiti distanziali. Se in prima stesura la norma poteva essere interpretata nel senso che anche i "centri di aggregazione sociale" potessero essere legati alla frequentazione giovanile, con la seconda versione è stata indicata una casistica così generica che può comprendere una moltitudine indefinita di fattispecie. Nella pratica l'imprenditore non ha la certezza del diritto e diventa difficile avere la certezza su un investimento, è per questo che sarebbe bene una specificazione a livello comunale (usando ragionevolezza).
Senza una ulteriore specificazione a livello di regolamento comunale è impossibile rispondere in modo certo alla domanda che poni. Tutto è opinabile e interpretabile. Posso dirti che la giurisprudenza spinge verso un'interpretazione estensiva (la tendenza è di avallare i divieti comunale - se motivati bene). Ciò detto anche in funzione dell'ulteriore disposizione normativa regionale che recita: [i]I comuni [u]possono individuare altri luoghi sensibili[/u] nei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/i]
In sintesi, se non è chiara l'applicazione sulle "palestre" può diventare tale se il comune le prevede come "uletriori luoghi sensibili" motivando che sono paragonabili per uso e consuetudine ai centri sportivi. In una palestra può essere svolta attività sportiva o ludico-motoria-[u]ricreativa[/u] (vedi LR 21/2015)
Posso aggiungere, a titolo d'esempio, che la Lombardia, a proposito dell’analogo divieto previsto dalla relativa legge regionale, ha espressamente escluso l’equiparazione delle palestre agli impianti sportivi e le ha fatte salve dall’applicazione del divieto.
Ricordo che fra i primi commenti alla legge rilevai il paradosso (facendo una battuta) che circoli, sedi di associazioni con scopi sociali/culturali/ricreativi possono installare le macchinette comma 6 ma devono stare a 500 da sé stessi.
In generale si può rilevare:
1- Istituti scolastici. Vedi d.lgs. n. 297/1994. In sintesi, si considerano scuole a partire dalle “materne” (3-6 anni), poi le “elementari”, poi le medie e secondarie superiori. Le università non sono, tecnicamente, istituti scolastici ma il comune che le avesse farebbe bene a inserirle fra i luoghi sensibili (meglio le università delle materne).
2- Luoghi di culto. Quantomeno qualcosa di riconoscibile e stabile. Anche un fabbricato ad uso di una confessione minore è un luogo di culto. A parere mio deve sussistere la condizione del “luogo aperto al pubblico”.
"luogo pubblico" è quello in cui è possibile accedere, di diritto e di fatto, in via permanente a ogni persona;
- "luogo aperto al pubblico" è un luogo chiuso in cui è consentito l'accesso, a determinate condizioni, ad un numero indeterminabile di persone, senza bisogno di invito personale (es. edifici di culto);
- "luogo privato" infine è un luogo chiuso il cui accesso è limitato a persone già nominativamente determinate (es. circoli privati).
3- centri socio-ricreativi e sportivi
Ai sensi del codice del terzo settore, [i]è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo...
Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.[/i]
Quindi tutto ciò che può essere considerato una sede di un ente del Terzo Settore potrebbe essere un luogo sensibile ai fini applicativi della LR 57/2013.
Lo stesso dicasi di tutte le sedi delle associazioni sportive dilettantesche e non.
4- Strutture residenziali ecc. Sembrerebbe tutto ciò che afferisce alla LR n. 41/2005 e DPGR 15R/2008 e quindi tutte le strutture operanti nel sistema socio-saniatario. Definizione molto larga e generica. Talvolta si tratta di strutture di recupero sociale ma talvolta sono solo case di riposo. Per come è scritta non sono inclusi gli ospedali e le strutture sanitarie.
In conclusione, se il comune vuole può trovare le motivazioni per inserire, fra i luoghi sensibili, molte fattispecie di uso comune.