IMPIANTI DI CARBURANTE - preoccupazione per le sorti - tavolo MISE
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[color=red][b]MOZIONE 27 settembre 2017, n. 896
In merito alle prospettive delle rete degli impianti
di distribuzione di carburanti per autotrazione.[/b][/color]
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- in Italia alla fine del 2016 la rete dei distributori di
carburanti per autotrazione contava circa 21.000 impianti,
il 5.6 per cento in meno rispetto al 2007 quando la rete di
distribuzione di impianti ne contava 22.239;
- tra le principali compagnie petrolifere che
operano in Italia troviamo la Exxon Mobil Corporation
(ExxonMobil), attiva sul mercato europeo con il marchio
Esso, la quale a partire dal 2010 ha predisposto ed avviato
un piano volto alla cessione di pacchetti di impianti,
tramite il cosiddetto “modello grossista”;
- Petrolifera Adriatica S.p.A. è una società attiva nella
commercializzazione e nella distribuzione all’ingrosso di
carburanti liquidi e gassosi e di prodotti affini, nonché
nella realizzazione, compravendita e gestione impianti
stradali per la distribuzione dei medesimi prodotti; al
gennaio 2017 tale società risultava proprietaria di circa
duecento impianti di distribuzione, localizzati in Abruzzo,
Marche, Sardegna, Lazio, Molise e Umbria, gran parte
dei quali affidati in comodato a terzi, mentre ammontano
a poco meno di trenta quelli gestiti direttamente dalla
società;
Ricordato che Petrolifera Adriatica risulta soggetta
a controllo congiunto di Goldengas S.p.A. (di seguito
Goldengas) e Brixia Finanziaria S.r.l., ciascuna delle
quali detiene il 50 per cento del capitale sociale;
Rilevato che Petrolifera Adriatica nel 2015 ha
realizzato un fatturato pari a circa 17 milioni di euro;
Ricordato che nel 2016 Petrolifera Adriatica ha avviato
le procedure per l’acquisizione del ramo di azienda di
Esso consistente in 135 impianti di distribuzione di
carburanti e commercializzazione di lubrificanti situati
nelle seguenti province della Toscana: Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato,
Pistoia e Siena. Ciascuno degli impianti si stima che
eroghi una media di litri pari a 2,3 milioni, mentre
ammonta a 310 milioni la media dei litri erogati in ambito
regionale;
Rilevato che, come si evince dalla delibera
dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
datata 11 gennaio 2017, l’operazione in questione risulta
essere “sospensivamente condizionata alla stipula di un
contratto decennale denominato di Branded Wholesale
(BW) che, tra le sue pattuizioni (tra cui la concessione
a Petrolifera Adriatica di una licenza di marchio non
esclusiva e non trasferibile da parte di Esso), include
degli obblighi di acquisto dei prodotti Esso da parte di
Petrolifera Adriatica per gli impianti oggetto di gestione.
Tali obblighi di acquisto hanno carattere esclusivo
nei primi cinque anni di durata del contratto, per poi
ridursi, nei successivi cinque anni, a una percentuale
non superiore al 75 per cento del volume degli acquisti
complessivi effettuati dall’acquirente nell’anno
precedente all’anno in essere, all’interno del mercato
geografico di riferimento”;
Ricordato che l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, con citata deliberazione dell’11 gennaio
2017, in merito alla cessione da parte di Esso Italiana
S.r.l. del ramo d’azienda costituito da 135 impianti di
distribuzione situati in Toscana stabiliva di non avviare
l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato), in quanto “la concentrazione
in esame non appare idonea a determinare la costituzione
di una posizione dominante nei mercati rilevanti della
distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per
uso autotrazione e della commercializzazione in rete di
lubrificanti o a modificarne in misura significativa le
condizioni di concorrenza”;
Richiamato il quadro normativo di riferimento,
generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione
dei carburanti: decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), legge 5 marzo 2001,
n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati), , legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
Richiamata la l.27/2012 recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività;
Visto in particolare l’articolo 17 (Liberalizzazione
della distribuzione dei carburanti) della citata legge n.
27/2012 con il quale si provvede a modificare i commi da
12 a 14 dell’articolo 28 della legge 15 luglio 2011, n. 111
nei seguenti termini:
- “12. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in
aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura
ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento
con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali
per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti
di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale
di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti
tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione dei gestori maggiormente
rappresentative ….”;
- “14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
3 I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o
limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le
facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192”;
Considerato che i rapporti normativi ed economici
fra i titolari di autorizzazione/fornitori ed i gestori di
impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati
nell’ambito di accordi collettivi di tipo interprofessionale
stipulati fra le varie federazioni nella loro qualità di
associazioni di categoria maggiormente rappresentativo
a livello nazionale;
Richiamato l’accordo collettivo aziendale sottoscritto
in data 16 luglio 2014 fra la Esso Italiana S.r.l. e le citate
associazioni dei gestori delle rete ordinaria di marchio;
Considerato che nell’ambito di detto accordo le
parti negoziali hanno registrato una convergenza sulla
necessità di individuare congiuntamente nuovi strumenti
economico-contrattuali, in grado di “valorizzare la rete
Esso e l’operatività del gestore, ritenuto centrale nel
sistema distributivo dei carburanti e nella sua gestione”;
Preso atto che nel maggio 2017 dette associazioni
di categoria hanno inoltrato sia all’Amministratore
delegato di Petrolifera Adriatica che al Direttore generale
del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) una
nota volta a mettere in luce le richieste avanzate ai
gestori degli impianti acquisiti da parte di Petrolifera
dalla Esso Italiana in Toscana finalizzate a sollecitare
“la loro individuale adesione a condizioni economiche
e normative che derogano peggiorandole in modo
rilevante quelle previste dagli accordi collettivi vigenti,
con particolare ma non esaustivo riguardo all’accordo
aziendale sottoscritto in data 16 luglio 2014, valido ed
efficace per tutti i gestori dei punti vendita di viabilità
ordinaria a marchio Esso”;
Ricordato che già nel novembre 2016 le associazioni
di categoria avevano proceduto a mettere a conoscenza
Petrolifera Adriatica, e preventivamente anche dalla
Società concessionaria, riguardo le condizioni contrattuali
praticate ai singoli gestori, in “forza degli Accordi
collettivi sottoscritti e dei criteri di formazione dei prezzi
in esso definiti”;
Considerato che:
- da parte delle associazioni di categoria dei gestori
degli impianti di distribuzione, nel corso dei mesi, sono
state promosse forme di agitazione che hanno comportato
inevitabile disagio per l’utenza, mentre altre saranno
messe in atto nelle prossime settimane;
- i gestori Esso passati a Petrolifera Adriatica in
Abruzzo, Marche e Toscana, oltre a non essere stati
coinvolti nel processo di cessione degli impianti, a seguito
della strategia di trasferimento delle reti hanno subito un
netto peggioramento delle condizioni economiche definite
ex lege e dagli accordi economici e sottoscritti, dei diritti
maturati in materia di trattamento di fine rapporto, oltre al
decremento del margine economico spettante al gestore
pari a circa il 2,5 - 3 per cento dell’incasso dei prodotti
petroliferi;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
- ad attivarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, affinché da parte del MiSe sia
attivato un tavolo di consultazione sulle problematiche
del mercato petrolifero, con particolare riferimento ai
risvolti derivanti dalla cessione di pacchetti di impianti di
distribuzione, tramite il cosiddetto “modello grossista”,
in termini di rispetto delle prescrizioni legislative
contemplate in materia e degli accordi economici
sottoscritti dalle società cedenti con i gestori degli
impianti di distribuzione, nell’ottica di tutelare una
categoria di lavoratori impegnata nella gestione di un
servizio di pubblica utilità;
- a monitorare con attenzione il processo in atto
relativo alla cessione degli impianti di distribuzione
ed a valutare, in collaborazione con le associazioni
di categoria del settore, la possibile evoluzione dello
scenario vigente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’arti colo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007.
La Presidente
Lucia De Robertis