Scusate un dubbio,
nel caso di esito negativo del durc da parte di un itinerante che ha presentato la scia, si applica sempre l'art. 40 quinquies sulla sospensione del titolo abilitativo?
Perché l'art. 40 quinquies dice che il titolo e la concessione sono sospesi:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale;
b) esito negativo in caso di subingresso;
c) mancata presentazione delle informazioni di cui art. 40bis.
Non mi sembra rientri in queste ipotesi. Si applica un altro articolo?
Grazie
La questione che poni è reale e il 40-quinquies non prevede conseguenze dirette per l'ipotesi dell'avvio attività in assenza di regolarità (il problema ogni tanto riviene fuori)
Per questa ipotesi occorre rifarsi direttamente all'art. 40-bis, comma 1 e 3
[b]Comma 1[/b]: [i]I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.[/i]
[b]Comma 3[/b]: [i]Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.[/i]
Ai sensi di queste due disposizioni il comune è chiamato ad un'interpretazione che implica una certa discrezionalità.
Ai sensi dell'art. 40-quinquies, comma 3, lett. b) sappiamo che a seguito della rilevata irregolarità nell'ipotesi del comma 3 appena citato, il comune dispone la revoca diretta senza passare dalla sospensione. Alla luce di questo potremmo pensare che in ogni caso, a fronte della SCIA per avvio attività, a prescindere dal differimento dei controlli, si possa applicare la revoca diretta.
A parere mio, visto il richiamo implicito all'art. 19 della legge 241/90 contenuto nel comma 1 citato, puoi prendere anche la strada interpretativa che prevede la normale procedura prevista proprio nell'art. 19: attività regolarizzabile entro il termine minimo di 30 gg senza sospensione, ecc.
Scegli una strada e segui quella, io agirei ai sensi dell'art. 19 delle legge 241/90.
Anche se protendi per l'interruzione diretta, il soggetto ripresenterà la SCIA quando si sarà regolarizzato.