Buonasera,
da alcuni anni si svolge nel nostro comune un evento che inizialmente veniva realizzato all'interno di alcune stanze di un palazzo di proprietà comunale, mentre adesso, dal momento che il programma è stato molto arricchito, si svolgerà in maniera "diffusa" in vari punti del centro storico, sia all'interno di vari palazzi pubblici, sia in aree all'aperto dove saranno montate tensostrutture.
La manifestazione è organizzata da un'associazione e ospiterà varie attività associative di formazione e informazione (così si legge nel programma), inoltre accoglierà una mostra di illustrazioni e esibizioni di artisti illustratori.
Sono previste aree dedicate al gioco, al videogioco, al fumetto e ai collezionisti privati, alcuni punti di ristoro e la presenza di commercianti di fumetti, gadget, giochi, fiori, abbigliamento vintage.
L'evento così descritto può rientrare nella definizione di manifestazione fieristica data dalla legge RT 18/2005?
Grazie
Virna Seravalle
Buonasera,
da alcuni anni si svolge nel nostro comune un evento che inizialmente veniva realizzato all'interno di alcune stanze di un palazzo di proprietà comunale, mentre adesso, dal momento che il programma è stato molto arricchito, si svolgerà in maniera "diffusa" in vari punti del centro storico, sia all'interno di vari palazzi pubblici, sia in aree all'aperto dove saranno montate tensostrutture.
La manifestazione è organizzata da un'associazione e ospiterà varie attività associative di formazione e informazione (così si legge nel programma), inoltre accoglierà una mostra di illustrazioni e esibizioni di artisti illustratori.
Sono previste aree dedicate al gioco, al videogioco, al fumetto e ai collezionisti privati, alcuni punti di ristoro e la presenza di commercianti di fumetti, gadget, giochi, fiori, abbigliamento vintage.
L'evento così descritto può rientrare nella definizione di manifestazione fieristica data dalla legge RT 18/2005?
Grazie
Virna Seravalle
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Dalla descrizione sembra che (ma aggiungi informazioni se del caso):
1) l'organizzazione e non profit
2) i visitatori intervengono gratis (senza biglietto):
3) i partecipanti sono associazioni o privati
Se è così siamo nell'ambito di un evento di pubblico trattenimento probabilmente non soggetto nemmeno all'art. 68 ... quindi solo occupazione suolo pubblico e provvedimenti di viabilità (oltre che eventuale patrocinio ecc....).
Se i partecipanti fossero professionali allora l'Amministrazione dovrebbe gestire il rilascio dei titoli per operare con un avviso (quindi questa parte va tenuta distinta) ... ed allora approfondendo sulle caratteristiche potrebbe essere anche una manifestazione fieristica ....
Buongiorno,
l'organizzatore è un'associazione costituita per la gestione dell'evento, ho verificato e non risulta iscritta alla CCIAA;
per accedere agli stands è previsto il pagamento di un biglietto;
la vendita sarà effettuata da commercianti (per il settore non alimentare verranno messi in vendita principalmente giochi, gadgets, video giochi e fumetti che sono il filo conduttore dell'evento, ma sono previsti fiori e abbigliamento vintage, per questi ultimi due aspetti non è indicato "commercianti" nel programma);
sono previsti spazi per collezionisti privati e associazioni per promuovere le attività di cui si occupano.
Se si trattasse di manifestazione fieristica la legge RT 18/2005 non prevede bandi di concorso per i partecipanti gestiti dal comune, ma la selezione dovrebbe essere effettuata dall'organizzatore sulla base del disciplinare che deve essere allegato alla SCIA da presentare.
Grazie
Virna Seravalle
Buongiorno,
l'organizzatore è un'associazione costituita per la gestione dell'evento, ho verificato e non risulta iscritta alla CCIAA;
per accedere agli stands è previsto il pagamento di un biglietto;
la vendita sarà effettuata da commercianti (per il settore non alimentare verranno messi in vendita principalmente giochi, gadgets, video giochi e fumetti che sono il filo conduttore dell'evento, ma sono previsti fiori e abbigliamento vintage, per questi ultimi due aspetti non è indicato "commercianti" nel programma);
sono previsti spazi per collezionisti privati e associazioni per promuovere le attività di cui si occupano.
Se si trattasse di manifestazione fieristica la legge RT 18/2005 non prevede bandi di concorso per i partecipanti gestiti dal comune, ma la selezione dovrebbe essere effettuata dall'organizzatore sulla base del disciplinare che deve essere allegato alla SCIA da presentare.
Grazie
Virna Seravalle
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A nostro avviso occorre distinguere le manifestazioni su area privata, dove l'interessato può disciplinare le occupazioni da parte di terzi (anche con finalità commerciale) da quelle su area pubblica dove l'Amministrazione deve comunque garantire parità di condizioni ed accesso degli operatori (in analogia allqa disciplina del commercio su AAPP).
Ciò detto nel caso di specie SI RICADE nella manifestazione fieristica che non si può far passare l'iniziativa come "manifestazione culturale" (art. 3 della legge).L'art. 5 esplicitamente prevede che l'organizzatore possa infatti essere anche una associazione e, per le caratteristiche descritte, sembra proprio una tipologia di manifestazione fieristica.
*********************
Legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18
Disciplina del settore fieristico.
Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività fieristica ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi e dello sviluppo delle relazioni commerciali.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;
b) "quartiere fieristico" l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
c) "ente fieristico" il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
d) "superficie netta" la superficie in metri quadrati effettivamente occupati dagli espositori;
e) "disciplinare della manifestazione" il regolamento della manifestazione fieristica.
Art. 3
- Ambito di applicazione
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali.
Capo II
- Organizzazione di manifestazioni fieristiche
Art. 4
- Certificazione del bilancio
1. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale, di cui all' articolo 7 , si richiede agli organizzatori la certificazione del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.
Art. 5
- Requisiti di onorabilità degli organizzatori
1. Non possono svolgere l'attività fieristica:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Sito esternolegge 27 dicembre 1956, n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Sito esternolegge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 22 dicembre 1999, n. 512 .
2. Il divieto di esercizio dell'attività fieristica, permane per la durata di tre anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d) dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata revocata.
3. Ove l'attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
Art. 6
- Segnalazione certificata di inizio attività (2)
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Art. 7
- Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.
2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all' articolo 16
4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all' articolo 16
5. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da parte del soggetto organizzatore contestualmente alla SCIA (3) di cui all' articolo 6
Art. 8
- Requisiti degli spazi fieristici
1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 16
2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 16
Art. 9
- Gestione dei quartieri fieristici
1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.
2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.
Art. 10
- Calendario fieristico
1. Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all' articolo 16
5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.
Art. 11
- Concomitanze fra manifestazioni fieristiche
1. Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le manifestazioni fieristiche programmate.
Capo III
- Vigilanza e sanzioni
Art. 12
- Vigilanza
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e a introitare i proventi.
Art. 13
- Sanzioni
1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza la SCIA (4) si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.
Capo IV
- Settore fieristico
Art. 14
- Monitoraggio
1. La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.
Art. 15
- Coordinamento interregionale
1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.
Capo V
- Disposizioni finali
Art. 16
- Regolamento di attuazione(1)
1. Con il regolamento, la Regione, stabilisce:
a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
b) i requisiti di quartieri e spazi fieristici;
c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
d) i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.
Art. 17
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 16 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (Riforma della disciplina relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali);
b) legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e fiere e esposizioni);
c) legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 11-ter della L.R. 21 novembre 1974, n. 70 . Modificata con la L.R. 10 marzo 1987, n. 18 );
d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di mostre e fiere).
******************
[color=red][b]Regolamento 2 novembre 2006, n. 50/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).[/b][/color]
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visti gli articoli 34 e 42 , comma 2 e 5, e n. 66 , comma 3 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) ed in particolare l'articolo 16 che prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 31 luglio 2006, n. 14 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , nonché delle intese acquisite al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale - autonomie locali) ed al Tavolo di concertazione generale;
Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 settembre 2006;
Dato atto che la commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 13 settembre 2006;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;
Vista la delibera di Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 784 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 01
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) disciplina:
a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
b) i requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici;
c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
d) i settori di specializzazione merceologica e la relativa codifica.
Art. 02
- Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali
1. E' qualificata internazionale la manifestazione fieristica di qualifica internazionale o nazionale qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di almeno il 15 per cento di espositori da almeno dieci Paesi esteri o, in alternativa, da almeno cinque paesi esteri extra Unione Europea;
b) la presenza di almeno l' 8 per cento di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
c) la presenza di almeno il 4 per cento di visitatori di nazionalità di paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori.
2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica internazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell'attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.
Art. 03
- Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali
1. E' qualificata nazionale la manifestazione fieristica qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da almeno sei regioni italiane diverse dalla regione Toscana;
b) la presenza, superiore alla metà dei visitatori totali, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla regione Toscana;
c) la partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10 per cento del totale degli espositori;
d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento del totale dei visitatori.
2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica nazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell'attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.
Art. 04
- Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali
1. E' qualificata regionale la manifestazione fieristica qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
b) la partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.
2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica regionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In difetto del catalogo l'organizzatore presenta l'elenco completo di indirizzo e recapito telefonico degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.
Art. 05
- Manifestazioni fieristiche alla prima edizione
1. La manifestazione fieristica alla prima edizione, è qualificata internazionale o nazionale qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) si preveda la sussistenza rispettivamente dei requisiti di cui agli articoli 2 o 3 e sia organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
b) si tratti di iniziativa derivata da altra manifestazione già qualificata al livello equivalente a quello richiesto.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) l'organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, l'elenco sottoscritto dal rappresentante legale, dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione.
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) l'organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.
Art. 06
- Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale ha i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione e illuminazione);
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche; sistemi informatizzati.
Art. 07
- Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ha i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione);
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) servizio informazioni, (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.
Art. 08
- Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici
1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree o edifici che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree o immobili di particolare pregio storico - architettonico, centri storici, piazze, parchi, strutture ricettive - oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o similari.
2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nelle aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici ai sensi del comma 1 è necessario che sussista il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 09
- Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici
1. Fermo restando il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti, nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai requisiti di idoneità di cui agli articoli 6 e 7 , nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali e nazionali, purchè, entro sessanta giorni dal rilievo effettuato dal comune, l'ente fieristico presenti al comune un progetto di adeguamento ai requisiti prescritti, specificando durata dei lavori e data della loro conclusione.
Art. 10
- Calendari fieristici
1. Per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali i Comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario italiano e regionale .
2. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale.
3. Per le altre manifestazioni fieristiche prive di qualifica i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale.
4. Le richieste di inserimento nei calendari ufficiali sono presentate dai soggetti organizzatori sulla base di apposita modulistica approvata con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.
5. La competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, ai fini della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, comunica alle regioni che partecipano al coordinamento interregionale di cui all' articolo 15 della l.r. 18/2005 - previa approvazione con atto del dirigente responsabile - l'elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, alla sede, al periodo di svolgimento e ai settori merceologici.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate dagli organizzatori per l'anno successivo.
Art. 11
- Settori merceologici
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni sono individuati i seguenti settori di attività con le relative codifiche:
a) abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01)
b) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02)
c) alimenti bevande e relative tecnologie (codice 03)
d) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04)
e) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 05)
f) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06)
g) artigianato subfornitura (codice 07)
h) attrezzature e prodotti medico ospedalieri (codice 08)
i) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09)
j) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10)
k) cinematografie fotografia ottica (codice 11)
l) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12)
m) edilizia e cantieri (codice 13)
n) editoria stampa e grafica (codice 14)
o) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15)
p) florovivaismo (codice 16)
q) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l'industria (codice 17)
r) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e attrezzature (codice 18)
s) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19)
t) nautica e cantieristica (codice 20)
u) oreficeria orologeria gioielleria gemmologia (codice 21)
v) sport tempo libero e giochi (codice 22)
w) strumenti e attrezzature musicali (codice 23)
x) tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24)
y) turismo agriturismo e campeggio (codice 25)
z) veicoli trasporti e relative attrezzature (codice 26)
aa) campionaria (codice 27)
bb) articoli funerari e cimiteriali (codice 28)
cc) altro (codice 29)