Data: 2017-10-10 14:15:53

Camere in affitto Toscana

Buongiorno gentili professionisti.
Mi piacerebbe buttarmi in questa avventura delle stanze in affitto a turisti.
Purtroppo la mia Regione ha normato in maniera ferrea questo aspetto.
Vorrei comprare un appartamento e farci 2 camere e 2 bagni da affittare a brevi periodi a turisti.
Su quale scelta potrei andare?
Affittacamere non professionale no perché non riuscirei ad avere residenza e domicilio abitando da un altra parte. Giusto?
Locazioni turistiche non professionali ,nemmeno perché potrei esercitarlo solo 90 giorni l'anno giusto?
Rimane solo la via della Partita Iva?
Grazie a chi mi vorrà aiutare

riferimento id:42067

Data: 2017-10-10 14:33:48

Re:Camere in affitto Toscana

Ricordati di indicare nei quesiti la REGIONE di riferimento ...

In ogni caso in linea enerale non esiste un limite temporale massimo per le LOCAZIONI TURISTICHE, che puoi quindi svolgere anche tutto l'anno senza partita iva. Si tratta di affitti brevi, senza servizi accessori e con attività non prevalente (se hai altro lavoro è facile da dimostrare).

Ulteriori approfondimenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+uso+turistico&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=PtrcWd5YgcJeqp6YmAY

riferimento id:42067

Data: 2017-10-11 13:08:49

Re:Camere in affitto Toscana

Grazie Omniavis. La regione l'avevo indicata nel titolo. Ho dimenticato di ripeterla.
Quello che mi dite mi conforta molto..quindi le 80 comunicazioni/anno sono solo in caso di più di 2 alloggi?

Il testo unico della Toscana

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

[color=yellow]2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare[/color]




Ricordati di indicare nei quesiti la REGIONE di riferimento ...

In ogni caso in linea enerale non esiste un limite temporale massimo per le LOCAZIONI TURISTICHE, che puoi quindi svolgere anche tutto l'anno senza partita iva. Si tratta di affitti brevi, senza servizi accessori e con attività non prevalente (se hai altro lavoro è facile da dimostrare).

Ulteriori approfondimenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+uso+turistico&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=PtrcWd5YgcJeqp6YmAY
[/quote]

riferimento id:42067

Data: 2017-10-11 15:37:10

Re:Camere in affitto Toscana

LA DISCIPLINA DELL'ART. 70 DELLA LEGGE REGIONALE, PERALTRO IMPUGNATA DAL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE, NON E' IN VIGORE IN MANCANZA DELLA DELIBERA REGIONALE DI ATTUAZIONE.
QUINDI NON VALGONO LE DEFINIZIONI ED I LIMITI NUMERICI INDICATI.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Art. 70
Locazioni turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

riferimento id:42067

Data: 2017-10-12 09:16:57

Re:Camere in affitto Toscana

Ah..ma non ci si capisce niente.
Quindi come mi devo regolare?
Stessa U.I., 2 Camere con bagno - Locazione turistica non imprenditoriale(faccio un altro lavoro) - promossa tramite i portali turistici.
Dovrei comunicare o meno le presenze al Comune? ci sono dei minimi di mq da rispettare trattandosi di civile abitazione privata?
Grazie davvero tanto.


LA DISCIPLINA DELL'ART. 70 DELLA LEGGE REGIONALE, PERALTRO IMPUGNATA DAL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE, NON E' IN VIGORE IN MANCANZA DELLA DELIBERA REGIONALE DI ATTUAZIONE.
QUINDI NON VALGONO LE DEFINIZIONI ED I LIMITI NUMERICI INDICATI.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Art. 70
Locazioni turistiche
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
[/quote]

riferimento id:42067

Data: 2017-10-13 06:13:21

Re:Camere in affitto Toscana

come già detto, per adesso non è dovuta nessuna comunicazione. I requisiti richiesti sono quelli della civile abitazione: se la tua casa possiede l'agibilità per civile abitazione allora va bene.
Puoi fare locazioni brevi direttamente o tramite intermediario, non c'è nessun problema. Il commercialista individuerà le modalità per gli adempimenti fiscali. Su questo punto vedi l'art. 4 del DL 50/2017 che dispone:
[i]Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare[/i]

riferimento id:42067
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it