Si chiede se, il locale dove esercita il medico di base (medico di famiglia), vista la L.R 10/2006, la delibera di G.R n.13/17 del 04.03.2008 e relativo allegato, può essere inquadrato come "Studio professionale medico" e pertanto non soggetto ad autorizzazione.
In caso di risposta affermativa, questo suape pensava comunque di far presentare all'interessato la DUA, C1, D3, A11, A5 e in caso di insegna A16.
Grazie per la disponibilità
Si chiede se, il locale dove esercita il medico di base (medico di famiglia), vista la L.R 10/2006, la delibera di G.R n.13/17 del 04.03.2008 e relativo allegato, può essere inquadrato come "Studio professionale medico" e pertanto non soggetto ad autorizzazione.
In caso di risposta affermativa, questo suape pensava comunque di far presentare all'interessato la DUA, C1, D3, A11, A5 e in caso di insegna A16.
Grazie per la disponibilità
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In assenza di una precisa definizione giuridica delle due fattispecie da parte della normativa statale e
regionale, gli elementi distintivi dello “studio professionale medico” rispetto all’”ambulatorio medico”
sono desumibili dalla circolare del Ministero della Sanità n. 77 del 15.04.1968 e dagli orientamenti
giurisprudenziali in materia.
In particolare, gli studi professionali medici (SPM) sono strutture nelle quali si esercita un’attività
sanitaria in cui il profilo professionale prevale su quello organizzativo, mentre l’ambulatorio medico
(AM) è una struttura avente individualità e organizzazione propria, in cui si erogano prestazioni
sanitarie di particolare complessità, anche per le attrezzature elettromedicali utilizzate e per le modalità
organizzative impiegate
QUI IL PROBLEMA STA NEL CAPIRE SE IL MEDICO DI BASE RIENTRA NELLO "Studio professionale medico".
SE VI RIENTRA E' SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE, ALTRIMENTI E' ESCLUSO (MA NON RICADE NELLA DUA!)
A MIO AVVISO L'ESERCIZIO DELLA SOLA ATTIVITA' DI MEDICO DI BASE LO ESCLUDE DALLA DISCIPLINA SUGLI STUDI PROFESSIONALI.