Data: 2017-10-09 14:52:12

Riapertura di media struttura

In un edificio commerciale esistente dal 1993 è cessata un'attività di media struttura di vendita.
Successivamente è stata presentata nuova richiesta per media struttura nel suddetto edificio. Nella planimetria allegata non sono stati riportati i parcheggi ai sensi del D.M. 1444/68, ma sono stati definiti i parcheggi per la sosta stanziale e per quella di relazione. Pertanto è stato comunicato un preavviso di rigetto per mancanza dei parcheggi del DM 1444. Nelle memorie presentate è stato fatto presente che i parcheggi per la sosta di relazione non necessitano(pur avendoli indicati  nella planimetria) in quanto l'edificio era esistente a destinazione commerciale sin dagli anni 90 ed hanno citato la sentenza n. 532 del 2014 del Tar Toscana nella quale viene riportato che la sosta di relazione non si applica agli edifici esistenti (art. 27 c.1 lett. B) del DPGR 15/R del 2009).
L'art 29 comma 4 del suddetto DPGR prevede tuttavia  che il Comune può applicare l'art. 28 comma 2 del regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
La  sosta di relazione può essere annullata nel caso di edifici esistenti a destinazione commerciale oppure il Comune deve emanare un atto per disciplinare le ipotesi  e le modalità  di  riduzione e annullamento della sosta di relazione?

riferimento id:42048

Data: 2017-10-09 16:58:29

Re:Riapertura di media struttura

Per punti:
1) la sosta di relazione può essere "soppressa" o "ridotta" ma occorre un provvedimento espresso
2) tuttavia la sosta di relazione si applica solo "nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti"
3) la sentenza in parte conferma questo aspetto (anche se riguarda un caso di ampliamento, a cui si applica invece la disciplina)

QUINDI nel calcolo vanno esclusi i mq relativi alla sosta di relazione e considerati standard del DM 1968 e quindi con ogni probabilità hanno i requisiti!


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Art. 27
Dotazione di parcheggi (articolo 22,
comma 1, l.r. 28/2005)
1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in
aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2,
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono
richiesti i seguenti parcheggi: ...
parcheggi per la sosta di relazione, nella misura
individuata dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento
per ciascuna tipologia di esercizi di vendita,
[b]sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova
destinazione commerciale di edifici esistenti.[/b]

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70194/DPGR%2015_R%20del%202009%20Regolamento%20commercio_78890/c8381cba-5c7a-4de5-833e-4d26bd43bc81

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N. 00532/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Caffè Margherita s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Righi, Niccolò Pecchioli, Renzo Migliorini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora, n. 14;
contro
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
Regione Toscana e Provincia di Lucca;
per l'annullamento
(con il ricorso introduttivo)
- del provvedimento adottato dal Comune di Viareggio - Area assetto e gestione del territorio - Servizio edilizia privata datato 19.11.2012 (ricevuto in data 12.12.2012) avente ad oggetto la notifica del contributo di costruzione e dell'importo di monetizzazione riguardanti la segnalazione certificata di inizio attività (prot. E.P. n. 1855/2012), nella parte in cui ha inteso assoggettare l'intervento edilizio in oggetto al contributo di costruzione ed alle "monetizzazione delle aree a parcheggio" per € 391.050,00;
- in parte qua, dell'autorizzazione per media struttura di vendita n. 130 del 2.2.2013 rilasciata dal Comune di Viareggio - Area Sviluppo Economico - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, nella parte in cui condiziona l'operatività di essa alla corresponsione della c.d. "monetizzazione" delle aree a parcheggio;
nonchè ove occorrer possa per annullamento
- della nota prot. n. 3570 del 21.1.2013 del Comune di Viareggio - Area assetto e gestione del territorio - Servizio edilizia privata in risposta alla comunicazione della società ricorrente del 19.12.2012 che conferma gli importi contenuti nel suddetto provvedimento riguardante l'intervento edilizio da realizzarsi nell'immobile sito in Viale Regina Margherita, avente per oggetto opere interne ed esterne di ristrutturazione edilizia da eseguirsi nel complesso immobiliare comprendente l'ex "cinema Eolo" (SCIA prot. n. E.P. n. 1855/2012);
ed in parte qua
- dell'art. 23 rubricato "criteri per la dotazione di parcheggi" del Regolamento Edilizio di Viareggio, approvato con delibera C.C: n. 23 del 27.4.2006 ed in particolare l'art. 23.1, lett. c, par. 2 lett. b) relativo alla dotazione minima di parcheggi per le medie strutture di vendita, nonchè l'art. 23.2 "monetizzazioni aree a parcheggio";
- della Determina dirigenziale n. 800 del 28.3.2006, recante "Monetizzazione degli standard edilizi ed urbanistici";
- dell'art. 27 del DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburante)";
e per accertamento
del diritto della ricorrente a non corrispondere al Comune di Viareggio per l'intervento edilizio di cui è causa, nè il contributo di costruzione, nè la monetizzazione delle aree a parcheggio" quest'ultima nella misura determinata di 391.050,00;
nonchè per condanna
ex art. 34 comma 1, lett. c) del D.LGS 10/4/2010
previo accertamento dell'indebito, del Comune di Viareggio a rimborsare alla società ricorrente l'importo già corrisposto per la prima trance del costo di costruzione inerente la SCIA per cui è causa, nonchè le spese sostenute per la sottoscrizione della polizza fidejussoria, stipulata a titolo di garanzia per tale contributo;
(con i motivi aggiunti)
delle determinazioni dirigenziali n. 15422 del 7 marzo 2013 e n. 333 del 27 marzo 2013;
del piano particolareggiato della passeggiata del comune di Viareggio approvato con delibera G.M. n.510 del 23.7.2004 e in particolare degli artt. 15, punto 2, e 22 delle N.T.A. nonché della scheda A19 punto B1;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori R. Righi e M. L. Iascone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 - La società <Caffè Margherita s.p.a.> espone nell’atto introduttivo del giudizio di essere titolare della proprietà superficiaria di un complesso immobiliare posto in Viareggio, sulla <Passeggiata Margherita> e catastalmente individuato al foglio n. 18, mappale n. 47, edificato su area appartenente al demanio comunale e affidata in concessione alla società medesima, occupato da attività commerciali e, nell’involucro edilizio perpendicolare al mare, dal <Cinema Eolo>.
2 - A seguito di istanza presentata dalla società in data 22.12.2008 (prot. n. 94470), la Giunta Comunale di Viareggio, con deliberazione n. 422 del 20 settembre 2011 (doc. 7 di parte ricorrente), ha espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso del suddetto immobile da “cinema” a “fondo commerciale”.
3 - In data 12 settembre 2012 la <Caffè Margherita s.p.a.> presentava quindi al Comune di Viareggio s.c.i.a. edilizia prot. 49910/1855/2012 per l’esecuzione di lavori di “ristrutturazione edilizia”, con interventi sia esterni che interni, questi ultimi volti alla “realizzazione di un punto vendita ad uso commerciale in luogo del cinematografo ormai non più attivo”. Dopo un primo provvedimento di sospensione lavori, per carenze documentali, l’Amministrazione giungeva ad emanare il provvedimento in data 19.11.2012 (doc. 1 di parte ricorrente) che richiedeva il pagamento totale del costo di costruzione per l’intervento edilizio di cui alla s.c.i.a. del 12.9.2012, con l’ulteriore specificazione che l’intervento “risulta soggetto alla monetizzazione dell’area a parcheggio (prevista dall’art. 23.2 del Regolamento Edilizio) così come dai prezzi indicati nella determina dirigenziale n. 800 del 28.03.2006 e più precisamente per un importo pari a euro 391.050,00 da versare in unica soluzione”.
4 - In data 5.12.2012 la società ricorrente presentava al SUAP del Comune di Viareggio richiesta di autorizzazione per apertura di media struttura di vendita, in esito alla quale l’Amministrazione rilasciava l’autorizzazione n. 130 del 2.2.2013 (doc. 2 di parte ricorrente), nella quale veniva ribadito l’obbligo della società richiedente di dimostrare l’assolvimento degli obblighi di cui alla pratica edilizia, come da nota dell’Ufficio edilizia del 19.11.2012.
5 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la società <Caffè Margherita s.p.a.> impugna la nota dell’Ufficio Edilizia del 19.11.2012 e, in parte qua, l’autorizzazione n. 130 del 2012 (ove richiama l’assolvimento degli obblighi di cui alla nota dell’Ufficio Edilizia citata), in uno con gli altri atti come meglio in epigrafe specificati, articolando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
- con il primo motivo si contesta il presupposto sulla cui base è stata richiesta la monetizzazione delle aree a parcheggio e cioè l’onerosità del titolo edilizio, in presenza di un intervento (inquadrato come <ristrutturazione leggera>) che si caratterizza in termini di conservazione dell’esistente e che esclude un aggravio di carico urbanistico, nei termini di cui all’art. 120, comma 1, l.r. n. 1 del 2005; più specificamente in assenza di incremento di carico urbanistico non vi è necessità di incremento di parcheggi né a standard né pertinenziali né di c.d. <sosta di relazione>; il che porta alla non debenza della monetizzazione degli spazi di parcheggio e alla gratuità dell’intervento edilizio, con richiesta di restituzione di quanto già pagato a titolo di costi di costruzione;
- con il secondo motivo si evidenzia che la monetizzazione degli standard, nella misura in cui si traduce nella volontà di imporre una prestazione patrimoniale non contemplata da fonte di rango primario, e quindi sulla base di una norma urbanistica priva di copertura legislativa, viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., richiamandosi sul punto anche il precedente di cui a TAR Toscana, se. 1^, 30 maggio 2012, n. 1047;
- con il terzo motivo parte ricorrente censura la illegittimità dell’autorizzazione commerciale n. 130 del 2013 nella parte in cui è condizionata al pagamento degli oneri tutti come da nota del 19.11.2012, quindi condizionando l’efficacia del titolo abilitativo commerciale all’assolvimento delle prescrizioni di natura urbanistica; ciò al di fuori delle ipotesi in cui l’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 consente il condizionamento della libera circolazione dei servizi; si infrange la previsione di irrilevanza delle questioni urbanistiche tra le deroghe alla liberalizzazione delle attività economiche.
6 - Il Comune di Viareggio si è costituito in giudizio evidenziando che con provvedimento n. 15422 del 7 marzo 2013 l’Amministrazione ha inibito i lavori oggetto della s.c.i.a. presentata dalla società perché l’intervento di ristrutturazione richiesto risulta in contrasto con il <Piano particolareggiato della Passeggiata> che alla “scheda A19” punto B1 stabilisce che l’edificio in cui è inserito il <cinema Eolo> deve essere mantenuto a destinazione cinema.
7 - Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 15422 del 7 marzo 2013, la determinazione comunale n. 333 del 27 marzo 2013 (di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione n. 130 del 2013) e la scheda A19, punto B1, del Piano Particolareggiato della Passeggiata del Comune di Viareggio laddove prevede il mantenimento della destinazione a cinema dell’edificio della ricorrente stessa. Nell’atto di motivi aggiunti vengono articolati nei confronti degli atti gravati i seguenti motivi di censura:
- “Eccesso di potere per travisamento, difetto del presupposto, erronea e/o comunque contraddittoria motivazione”; si contesta l’asserito contrasto con il Piano Particolareggiato della Passeggiata, art. 15, punto 2, delle NTA e con la scheda A19, giacché la destinazione d’uso dell’immobile è sempre stata commerciale in senso lato; la concessione di arenile parla di destinazione commerciale e ciò è da valere ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005; d’altra parte non può esistere nella pianificazione urbanistica un vincolo a sala cinematografica e in ogni caso tale vincolo è stato rimosso con la delibera di Giunta n. 422 del 2011 (doc. 7 di parte ricorrente);
- “Violazione dell’art. 31, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201 (conv. in legge n. 241/2011); Violazione dei principi desumibili dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012); Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto del presupposto, sviamento”; si contesta il vincolo di destinazione a sala cinematografica del Piano Particolareggiato della Passeggiata di Viareggio; l’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha sicuramente determinato l’inoperatività del suddetto vincolo di destinazione; si tratta di norma di principio, in quanto attinente alla tutela della concorrenza, anche alla luce della sentenze della Corte cost. nn. 299 del 2012 e n. 38 del 2013, in base alla quale prescrizioni di carattere esclusivamente urbanistico non possono più impedire l’apertura di nuovi esercizi commerciali; sono quindi venuti meno gli effetti commerciali della previsioni del Piano Particolareggiato, invece predicati dal suo art. 22;
- “Violazione artt. 41, 42 e 97 Cost.; Ulteriore violazione dell’art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011; Violazione degli artt. 58 e 59 della LRT n. 1 del 2005; Violazione degli artt. 16 e 17 della legge n. 1150 del 1942; Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto del presupposto, sviamento”; si contesta la scheda A19 in quanto prescrittiva di una specifica attività d’impresa da svolgersi nell’immobile, in contrasto con la delibera n. 422 del 2011 mai annullata, violativa degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 1 cit. che non consente un vincolo di destinazione d’uso a sala cinematografica e impositiva di un vincolo di espropriazione sostanziale; vincolo imposto senza neppure la garanzia partecipativa dell’art. 16 della legge n. 1150 del 1942;
- “Violazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001; violazione art. 84 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005; Violazione del principio del giusto procedimento amministrativo; Violazione degli artt. 7, 19, 21 nonies della legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di presupposto; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento”; al momento della adozione del provvedimento interdittivo si era già formato il titolo tacito per decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della s.c.i.a. per cui l’intervento inibitorio sarebbe dovuto avvenire con la procedura propria dell’auototutela; analogamente avrebbe dovuto porre in essere la necessaria comunicazione di avvio anche nel procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento n. 333 del 2013.
8 - Il Comune di Viareggio resiste anche ai motivi aggiunti, eccependo altresì, preliminarmente, la loro irricevibilità per tardiva impugnazione della scheda A19, già conosciuta in sede di adozione del Piano Particolareggiato, come dimostra la osservazione n. 13 nella quale si chiede cambio di destinazione da cinema a attività commerciale.
9 – Con ordinanza n. 296 del 12 giugno 2013 la Sezione dava atto della rinuncia di parte ricorrente alla proposta domanda cautelare.
10 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2014, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
11 - Dopo aver ottenuto, a seguito di istanza del 22.12.2008, la delibera di Giunta Municipale n. 422 del 2011, che ha espresso parere favorevole alla variazione dell’attività svolta nell’immobile ex Cinema Eolo da “cinema” a “fondo commerciale” (doc. 7 di parte ricorrente), la <Caffè Margherita s.p.a.> presentava, in data 12.9.2012, la s.c.i.a. edilizia prot. n. 49910/1855/2012 per opere di <ristrutturazione edilizia> nonché, in data 5.12.2012, istanza al SUAP per l’apertura di media struttura di vendita. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società <Caffè Margherita> impugna quindi, da un lato, il provvedimento del Servizio Edilizia Privata del Comune di Viareggio del 19.11.2012 (emesso in esito alla s.c.i.a. edilizia; doc. 1 di parte ricorrente) di determinazione del contributo di costruzione e dell’importo dovuto dalla segnalante per “monetizzazione dell’area parcheggi”, e, dall’altro, l’autorizzazione n. 130 del 2.2.2013 rilasciata dal SUAP di Viareggio per l’apertura di media struttura di vendita (emessa in esito all’istanza del 5.12.2012; doc. 2 di parte ricorrente), nella parte in cui condiziona l’inizio dell’esercizio dell’attività all’assolvimento degli obblighi di cui al provvedimento del Servizio Edilizia del 19.11.2012. L’ulteriore sviluppo dell’attività amministrativa ha poi portato all’emanazione, da un lato, del provvedimento del Servizio Edilizia Privata prot. n. 15422 del 7.3.2013 (doc. 4 del deposito difesa comunale dell’8 marzo 2013), che ha inibito l’esecuzione dei lavori di cui alla s.c.i.a. edilizia del 13.9.2012, e, dall’altro, alla determinazione del SUAP n. 333 del 27.3.2013 (doc. 16 del deposito comunale del 7 giugno 2013), che ha annullato l’autorizzazione commerciale n. 130 del 2013. Questi due ultimi atti sono stati gravati dalla ricorrente con motivi aggiunti. Rileva il Collegio che si impone il preliminare esame dell’atto di motivi aggiunti, avente ad oggetto provvedimenti comunali che incidono negativamente tanto sulla s.c.i.a. edilizia quanto sull’autorizzazione commerciale; l’esito dell’esame dei motivi aggiunti evidenzierà se residua interesse allo scrutinio delle censure avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto atti che, in una prima fase, avevano dato soluzione parzialmente positiva alla s.c.i.a. edilizia e alla richiesta di autorizzazione commerciale.
12 – Gli atti gravati con motivi aggiunti (inibizione dei lavori segnalati con la s.c.i.a. edilizia e annullamento dell’autorizzazione commerciale) sono motivati con riferimento alla “assenza delle condizioni urbanistico edilizie per l’intervento edilizio all’immobile citato” (cfr. determinazione n. 333 del 2013), in particolare perché “l’intervento di ristrutturazione edilizia come asseverato è in contrasto con il Piano Particolareggiato della Passeggiata PP5 art. 15 punto 2 delle NTA”, cioè con “il mantenimento della destinazione d’uso esistente al piano terra (cinema) e il mantenimento della destinazione d’uso di altri piani”, salva la possibilità “di ristrutturazione dell’intero edificio tesa alla realizzazione di complesso multiscreen o polifunzionale”, come previsto dalla scheda A19 dell’Allegato A del PP5.
13 – La difesa comunale eccepisce, preliminarmente, la irricevibilità dei motivi aggiunti, per tardiva impugnazione della scheda A19, già conosciuta in sede di adozione del Piano Particolareggiato, come dimostra la osservazione n. 13 nella quale parte ricorrente chiedeva cambio di destinazione da cinema a attività commerciale.
L’eccezione comunale non può trovare accoglimento.
Astrattamente considerata l’eccezione ha un suo senso: se parte ricorrente contesta la destinazione a cinema dell’immobile in considerazione, destinazione a cinema prevista da Piano Particolareggiato approvato nel 2004, e nello specifico conosciuto dalla ricorrente stessa, come dimostra l’osservazione da essa presentata all’epoca, essa avrebbe dovuto gravare gli atti pianificatori nei termini decadenziali, non potendo oggi rimettere in discussione assetti d’interesse già consolidati. In concreto, tuttavia, la contestazione mossa da parte ricorrente riguarda soprattutto (in tal senso si veda il secondo motivo aggiunto) la compatibilità della disciplina di piano, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione con gli atti gravati, con la normativa sopravvenuta, in particolare l’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 e l’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 1 del 2012. Si tratta di atti legislativi che non dispongono solo per il futuro, ma contengono previsioni attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere anche sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni ed agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata a superare previsioni disciplinari che non siano più compatibili con le nuove norme. In particolare l’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 cit., dopo aver previsto il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali “senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, stabilisce che “le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”. La valenza ampia, incidente anche sulle discipline pregresse, di questa normativa, esclude che possa esservi la tardività eccepita dall’Amministrazione: parte ricorrente impugna gli atti con i quali il Comune di Viareggio, applicando risalenti previsioni pianificatorie non fatte oggetto di revisione, ha violato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la normativa liberalizzatoria citata.
14 – Con il secondo e terzo motivo di cui ai motivi aggiunti, che devono essere fatti oggetto di preliminare esame e che possono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente evidenzia che l’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha determinato la inoperatività del vincolo di destinazione a sala cinematografica di cui al Piano Particolareggiato della Passeggiata di Viareggio, per cui prescrizioni di carattere esclusivamente urbanistico non possono più impedire l’apertura di nuovi esercizi commerciali, trattandosi peraltro, nella specie, di attività d’impresa la cui ammissibilità è stata valutata positivamente dalla delibera di Giunta n. 422 del 2011, mai annullata dall’Amministrazione.
15 – Le richiamate censure sono fondate, alla luce dei rilievi che seguono.
16 - L’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, prevede che “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”; al suddetto comma il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, ha aggiunto infine l’inciso, riferito all’intervento adeguatore di regioni ed enti locali, “potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”. La Corte costituzionale, nelle sentenze n. 299 del 2012 e n. 38 del 2013, ha affermato che l’art. 31, comma 2, cit. “deve essere ricondotto nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. <tutela della concorrenza>, trattandosi di una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale”. La richiamata disposizione normativa si inserisce in quadro disciplinare, di stampo liberalizzatore, che prende le mosse dalla c.d. <direttiva Bolkestein> (cioè la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. L’art. 12 del d.lgs. n. 59 cit. prevede la possibilità di limitare "l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio" introducendo, ad esempio, "restrizioni quantitative o territoriali", soltanto nei "casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale" e sempre "nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione"; la disciplina dettata dal d.lgs. n. 59/2010 riguarda (art. 1) "qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale" ed è “dunque è pacificamente applicabile anche all'attività commerciale” (così TAR Toscana, sez. 2^, 28 febbraio 2014, n. 391). Osserva il Collegio che le richiamate previsioni legislative di liberalizzazione prevedono tuttavia la salvaguardia di altri interessi pubblici che vengano a porsi in contrasto con la liberalizzazione stessa e la cui salvaguardia giustifica quindi la permanenza di limiti o condizionamenti alla liberalizzazione; così l’art. 12 del d.lgs. n. 59 del 2010 consente restrizioni che siano giustificate da <motivi imperativi di interesse generale>, sempre che rispettosi dei canoni di <proporzionalità> e <non discriminazione>; l’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 cit., nel prevedere il principio dell’apertura di esercizi commerciali senza “vincoli di qualsiasi natura”, fa tuttavia salvi quelli connessi alla tutela di valori anche costituzionalmente forti come la salute, i lavoratori, i beni culturali e l’ambiente, ivi compreso <l’ambiente urbano>. Ciò determina il sorgere di un ampio spazio d’intervento dell’Amministrazione, attraverso l’attività di pianificazione e l’attività amministrativa attuativa, volto a inverare questi valori nella concreta regolamentazione del territorio, riempiendo di contenuti i concetti valoriali limitativi della liberalizzazione utilizzati dal legislatore (salute, tutela dei lavoratori, ambiente urbano ecc.). L’art. 31, comma 2, cit. fissa al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le regioni e gli enti locali devono provvedere all’adeguamento dei loro ordinamenti alle prescrizioni del comma stesso (tale termine del 30.9.2012 è stato inserito dal decreto-legge n. 1 del 2012, mentre il testo originario dell’art. 31, comma 2, cit. prevedeva il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tra l’altro, lo stesso legislatore statale, con il decreto-legge n. 69 del 2013, ha ulteriormente ampliato gli ambiti di intervento in argomento, stabilendo che gli enti attuatori possono anche prevedere “aree interdette agli esercizi commerciali” oppure “limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”. Solo attraverso l’integrale sviluppo, in sede locale, anche di queste previsioni applicative, potrà aversi l’equilibrata attuazione dei principi di liberalizzazione, così come voluti dal legislatore statale, anche in attuazione di opzioni emerse in sede europea. In ipotesi di omesso adeguamento da parte degli enti destinati a dare applicazione alla normativa in esame, come già evidenziato da questo Tribunale proprio con riferimento a fattispecie connessa alla liberalizzazione delle attività economiche, si determina “la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, incompatibile con i principi dettati” dalla normativa statale (TAR Toscana, sez. 2^, 21.09.2010, n. 6400).
17 – Nella specie il Collegio ritiene che non si possa dubitare che la previsione di piano invocata dall’Amministrazione comunale per inibire i lavori di cui alla s.c.i.a. del 13.9.2012 e il conseguente assentimento di autorizzazione commerciale rientri, in termini generali, nell’ambito applicativo dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta della previsione contenuta nella scheda A19 dell’Allegato <A> al <Piano Particolareggiato della Passeggiata> di Viareggio, riferita all’edificio denominato “Cinema Eolo” (doc. 6 deposito comunale dell’8 marzo 2013); la suddetta scheda prevede, per il piano terra, la destinazione commerciale, ristorazione e intrattenimento, stabilisce che la suddetta destinazione d’uso debba essere conservata e aggiunge nelle note che è “possibile ristrutturazione intero edificio tesa alla realizzazione di complesso <multiscreen> o polifunzionale”; è soprattutto la precisazione contenuta nelle note di cui alla richiamata scheda, insieme all’esame della osservazione n. 13 al Piano Particolareggiato e relativa controdeduzione dell’Amministrazione (ove si parla di destinazione esclusiva o meno dell’immobile de quo a “pubblico spettacolo”; doc. 7 deposito comunale dell’8 marzo 2013) a far emergere la previsione di piano che destina il suddetto edificio a “cinema”, previsione altrimenti evanescente sulla base degli altri elementi della scheda (che parla anche di destinazione commerciale e a ristorante). Dunque la suddetta previsione della Pianificazione attuativa della Passeggiata di Viareggio, laddove impone la destinazione di un edificio a cinema, conseguentemente inibendo una diversa destinazione economica e giustificando la reiezione di istanze autorizzatorie volte a chiedere l’apertura di una media struttura di vendita, si pone in rotta di collisione con la previsione di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 laddove afferma, quale “principio generale dell’ordinamento nazionale”, “la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura”, se non giustificati dalla salvaguardia di specifici interessi pubblici che la norma stessa prevede; anche gli atti di pianificazione del territorio, infatti, soggiacciono alla richiamata disciplina normativa e conseguentemente possono disporre limiti o restrizioni all’insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali solo in vista della salvaguardia degli specifici interessi pubblici menzionati dalle richiamate norme, tra i quali spicca la salvaguardia <dell’ambiente urbano> (cfr. TAR Milano, sez. 1^, 10 ottobre 2013, n. 2271).
18 – D’altra parte non risulta che il Comune di Viareggio abbia provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alla disciplina di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, come era tenuto a fare entro il termine del 30 settembre 2012, né che abbia in alcun modo provveduto ad individuare “aree interdette agli esercizi commerciali” o “limitazione ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”, sempre secondo la previsione del citato comma 2, come integrato dall’art. 30, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013). In assenza del suddetto adeguamento ordinamentale da parte dell’Amministrazione comunale non può il giudice accertare se nella specie ricorrano i presupposti di fatto idonei ad inverare taluno dei limiti normativi che, secondo il disposto dell’art. 31, comma 2, cit., sono in grado di limitare l’effetto liberalizzatore e di fondare le limitazioni all’apertura, nel contesto dato, di una certa attività economica; non risultano infatti rappresentati elementi fattuali o dati circostanziali che s’impongano in termini radicali in tal senso (come accade invece nella fattispecie esaminata da questo TAR Toscana, sez. 2^, 28 febbraio 2014, n. 391), stante il fatto che la passeggiata di Viareggio notoriamente è luogo di ordinario svolgimento di attività commerciale. Né infine convince, al fine di sottrarre la previsione di cui alla scheda A19 all’effetto invalidante con la disciplina richiamata, la qualificazione della destinazione a cinema ivi prevista quale “standard” culturale, come tale sottratto all’operatività dell’art. 31 cit. Appare contraddire tale qualificazione, e quindi la necessità di computare anche la destinazione dell’ex Cinema Eolo nei limiti dimensionali di cui al DM n. 1444 del 1968, la delibera di Giunta Municipale n. 422 del 2011 (doc. 7 di parte ricorrente) nella quale si esprime parere favorevole al cambio di destinazione d’uso dell’immobile in considerazione “da <cinema> a <fondo commerciale> così come richiesto dalla società proprietaria del fabbricato <Caffè Margherita s.p.a.>”, specificando che è possibile “accoglierla richiesta di cambio di destinazione d’uso in quanto conforme al vigente <Capitolato della concessioni comunali> e in armonia con il Piano Particolareggiato della Passeggiata sopra citato, ponendosi la stessa in funzione dello sviluppo ed incremento delle attrattive turistiche e commerciali, nonché alla valorizzazione dell’ambiente”.
19 – Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando fondate le esaminate censure, i motivi aggiunti devono essere accolti, potendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze formulate, con conseguentemente annullamento del provvedimento prot. n. 15422 del 2013 e della determinazione n. 333 del 2013.
20 – La caducazione degli atti gravati con motivi aggiunti – cioè della inibitoria relativa alla s.c.i.a. edilizia e dell’atto di annullamento d’ufficio della autorizzazione commerciale - attribuisce di nuovo giuridica rilevanza sia al provvedimento comunale del 19.11.2012, di richiesta di pagamento del costo di costruzione e degli oneri derivanti dalla monetizzazione degli spazi a parcheggio, sia all’autorizzazione commerciale n. 130 del 2013. Ciò impone quindi di passare allo scrutinio delle censure poste con il ricorso introduttivo del giudizio avverso i suddetti atti.
21 – Con il primo mezzo di cui al ricorso introduttivo parte ricorrente contesta gli atti gravati con il ricorso medesimo, invocando la non onerosità dell’intervento segnalato, in quanto caratterizzato da conservazione dell’esistente senza aggravio di carico urbanistico, il che di conseguenza escluderebbe in radice anche gli oneri accessori per c.d. <monetizzazione> legata al mancato rispetto degli standard per la c.d. <sosta di relazione>.
22 - La censura è infondata.
23 - Parte ricorrente ha presentato in data 12 settembre 2012 (doc. 10 dell’Amministrazione) s.c.i.a. edilizia, con attestazione di asseveramento del tecnico abilitato, dalla quale risulta che l’intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d) della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 e che trattasi di intervento oneroso, del quale si procede al calcolo del costo di costruzione in € 33.862,48. Nella relazione tecnica di accompagnamento della segnalazione (doc. 8 di parte ricorrente) si legge che il progetto prevede “la realizzazione di un punto vendita ad uso commerciale in luogo al cinematografo ormai non più in attivo”, prevede la creazione nella grande sala di proiezione di un “soppalco rialzato, collegato al piano terra con scale ed ascensore, la cui struttura e collocazione spaziale è completamente indipendente e a se stante rispetto all’involucro originario”, prevede ancora la “riorganizzazione interna degli spazi [che] ha portato ad una ricollocazione di alcune funzioni accessorie quali i servizi igienici e gli elementi di collegamento verticale, senza mai stravolgere l’impianto originario mantenendo inoltre inalterato l’attuale assetto degli altri fondi presenti se non la diversa collocazione di alcuni spazi ad essi collegati”, infine indica “la creazione di un ambiente ad uso ufficio per la gestione dell’intero complesso”; il tutto con significativo aumento della superficie di vendita, come risultante dalle planimetrie della stessa parte ricorrente (cfr. tav. 04s di cui al doc. 14 dell’Amministrazione). Ciò ad avviso del Collegio rende corretto l’inquadramento effettuato dall’Amministrazione comunale e risultante dalla relazione tecnica del 28 maggio 2013 (doc. 12 dell’Amministrazione), ove si parla di “completa ristrutturazione di un immobile attualmente costituito da una sala cinematografica <Cinema Eolo>, da un pubblico esercizio <Bar Gelateria Prati>, e da due locali di esposizione commerciale ed un negozio esercizio di vicinato <Negozio Nike>”, il quale “prevede la completa trasformazione del fabbricato esistente, dato che al posto della sala cinematografica verrà realizzata una media struttura di vendita disposta su tre piani con un cambio d’uso da cinema (attrezzature per lo spettacolo) a commerciale, verrà inoltre realizzato un fondo commerciale al posto del pubblico esercizio esistente ed al posto del negozio Nike verrà realizzato un altro fondo commerciale anch’esso disposto su tre piani”. Ne segue un intervento edilizio tutt’altro che conservativo, consistente in riorganizzazione delle volumetrie esistenti, demolizioni e ricostruzioni di tramezzature, nuovi collegamenti verticali, creazione di soppalco, forte ampliamento di superficie di vendita e abbandono della destinazione ad attrezzature per lo spettacolo; ciò comporta la onerosità dell’intervento stesso, come peraltro ritenuto dalla stessa parte odierna ricorrente in sede di presentazione della segnalazione, che ha provveduto anche a liquidare e pagare in parte il costo di costruzione. Conseguentemente la censura in esame, laddove volta a sostenere la gratuità tout court, dell’intervento in esame, è infondata.
24 – Ma il motivo di ricorso in esame è infondato anche laddove tenta di sostenere che non vi sarebbe spazio per la pretesa dell’Amministrazione di garantire, nell’intervento edilizio in esame, spazi di sosta a parcheggio supplementari, legato alla c.d. <sosta di relazione>, con l’effetto che non potrebbe poi chiedersene la <monetizzazione>. L’art. 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 rimette alle Regioni la fissazioni di criteri di natura urbanistica riferiti al settore commerciale affinchè gli strumenti urbanistici comunali individuino, tra l’altro, “quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita” (comma 2, lett. c]); la Regione Toscana con la legge 7 febbraio 2005, n. 28 rimette al regolamento regionale la fissazione delle dotazioni e delle caratteristiche “dei parcheggi degli esercizi commerciali” (art. 22, comma 1, lett. d]); il DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R, agli artt. 27 – 30 provvede a determinare le dotazioni di parcheggio relative alle varie tipologie di strutture di vendita. Parte ricorrente nega che nella specie sussistano i presupposti per applicare la suddetta normativa, in particolare evidenziando che nella specie non ci sarebbe stata “nuova costruzione” né “mutamento delle destinazione”, poiché una destinazione commerciale era prevista anche prima dell’intervento edilizio in esame; tuttavia la invocata disciplina statuisce in senso opposto, giacché l’art. 27, comma 5, del richiamato regolamento regionale n. 15/2009 prevede che “in caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento”, il che testimonia che in caso come quello in esame, in cui vi è stato assai significativo ampliamento della superficie di vendita (cfr. tavola 04s doc. 14 dell’Amministrazione), ricorrevano i presupposti per richiedere gli standard di parcheggio supplementari.
25 – Con il secondo mezzo di cui al ricorso introduttivo la <Caffè Margherita s.p.a.> contesta la <monetizzazione> degli standard di parcheggio di cui agli atti impugnati, in quanto si traduce in prestazione patrimoniale prevista dal Regolamento Edilizio ma al di fuori di previsione legislativa e quindi senza la copertura primaria necessaria ai sensi dell’art. 23 della Costituzione.
26 - La censura è infondata, sulla base dei rilievi di seguito svolti.
27 – Deve essere in primo luogo richiamata la normativa legislativa e regolamentare evocata al precedente punto 24 della presente sentenza e in particolare l’art. 27 del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R, a mente del quale per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’art. 5 punto 2 del DM n. 1444 del 1968, sono richiesti parcheggi per la <sosta di relazione> nella misura indicata dagli artt. 28, 29 e 30 del medesimo DPGR, ciò sia nel caso di nuova costruzione, sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti, sia nel caso di ampliamento di strutture di vendita esistenti. Nel caso di specie, come chiarisce l’Amministrazione comunale nella nota prot. n. 3570 del 21.01.2013 (doc. 3 di parte ricorrente), per la “attività di cinematografo…non è prevista la individuazione di parcheggi di relazione”, mentre essi sono necessari per la nuova destinazione commerciale, con l’effetto che “il recepimento degli spazi a parcheggio è una conditio sine qua non, in difetto della quale non può attuarsi il presente intervento”; la medesima nota specifica che la società oggi ricorrente non ha prodotto all’Amministrazione “alcuna documentazione attestante il soddisfacimento e il rispetto dei parametri suddetti in seguito alla nuova destinazione commerciale”; la nota conclude paventando la non realizzabilità dell’intervento oppure, in alternativa, “la monetizzazione degli stessi [cioè degli standard a parcheggio di relazione] in applicazione della determinazione n. 800 del 28.03.2006 (monetizzazione degli standard edilizi ed urbanistici), contenente per l’appunto anche la categoria della citata sosta di relazione”. Infatti il Regolamento Edilizio del Comune di Viareggio (doc. 4 di parte ricorrente) all’art. 23, rubricato “Criteri per la dotazione di parcheggi”, dopo aver descritto al punto 23.1 la “disciplina dei parcheggi”, indicando le diverse tipologie di parcheggi, al successivo punto 23.2 disciplina la “monetizzazione aree a parcheggio”; il primo comma dell’art. 23.1 stabilisce che “per quanto riguarda il reperimento di aree a parcheggio come standard urbanistici, da collegarsi a incrementi volumetrici, ampliamenti e ristrutturazioni, per interventi che ricadono in aree in cui tale disponibilità non può essere assicurata o per le modeste consistenze di superfici da cedere, è consentita la possibilità di monetizzare la mancata cessione delle aree tramite il versamento al Comune del corrispettivo del costo di esproprio e del costo di realizzazione della struttura”, secondo importi stabiliti sulla base di determinazione dirigenziale. È con la determinazione n. 800 del 28.03.2006 (doc. 5 di parte ricorrente) che sono state stabilite le modalità di monetizzazione, per quanto riguarda la sosta di relazione fissandola in € 110,00 per ogni mq ovvero in € 220,00 in caso di parcheggi all’interno della UTOE <Passeggiata>. Il provvedimento del 19 novembre 2012, gravato con il ricorso introduttivo, ha fatto applicazione della suddetta determinazione n. 800 del 2006, stabilendo la somma dovuta per “monetizzazione dell’area a parcheggio” in € 391.050,00.
28 – Con la censura in esame parte ricorrente contesta la legittimità della richiesta di pagamento e, più in radice, lo stesso istituto della <monetizzazione degli standard>, impugnando a tal fine anche l’art. 23.2 del Regolamento Edilizio e la delibera n. 800 del 2006; la contestazione è fondata sul richiamo all’art. 23 della Cost. e sulla riserva relativa di legge in materia di “prestazioni imposte”, evidenziando che in materia edilizia le prestazioni patrimoniali imposte sono gli oneri concessori previsti dalla legge (commisurati alle opere di urbanizzazione e al costo di costruzione), mentre manca una copertura normativa alla monetizzazione in parola; parte ricorrente richiama a sostegno della propria tesi la sentenza di questo Tribunale, sez. 1^, 30 maggio 2012, n. 1047.
29 - Osserva il Collegio che la c.d. monetizzazione degli standard di sosta di relazione presenta caratteristiche profondamente diverse, proprio in ordine al rapporto tra prestazione imposta e fonte normativa, rispetto alla fattispecie esaminata da questo Tribunale nella sentenza della Prima Sezione n. 1047 del 2012. In quel caso veniva censurata una previsione di piano urbanistico comunale che, in relazione al cambio di destinazione d’uso degli alberghi in civili abitazioni, prevedeva il pagamento di un contributo ulteriore rispetto agli obblighi di legge, al chiaro fine di disincentivare il cambio medesimo; la sentenza osserva che “è illegittima l'imposizione, in caso di cambio di destinazione d'uso di un albergo, di un contributo <da destinare alla realizzazione di opere pubbliche individuate dall'Amministrazione comunale e finalizzate al reperimento o alla riqualificazione urbana dell'assetto insediativo>, ulteriore rispetto a quello commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione; mentre infatti quest'ultimo trova il suo necessario presupposto nelle previsioni di cui all’art. 16 comma 1 del T.U. n. 380/2001 ed agli artt. 119-121 L.R.T. n. 1/2005, nessun fondamento normativo (indispensabile, in base al principio sancito dall’art. 23 Cost.) si rinviene a legittimare l'imposizione del contributo ulteriore previsto dal Comune di Camaiore”. Dunque nel caso esaminato dalla sentenza citata l’imposizione patrimoniale imposta dall’Amministrazione non trovava alcun fondamento né diretto né indiretto, non essendo richiamata alcuna norma di legge che condizioni ed ostacoli l’attività edilizia correlata alla trasformazione di albergo in civile abitazione. Ben diversa è la situazione nel caso in esame. Come già evidenziato ai precedenti punti 24 e 27 della presente sentenza, l’obbligo di reperire ulteriori aree a parcheggio in relazione alla realizzazione di strutture di vendita (c.d. sosta di relazione) ha una precisa base normativa, costituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 114 del 1998, dall’art. 22 della legge regionale Toscana n. 28 del 2005, dagli artt. 27 ss del DPGR n. 15 del 2009; non può dunque dubitarsi che l’obbligo in termini reali (reperire ulteriori aree di parcheggio oltre agli standard di cui al DM 1444/1968 con riferimento agli esercizi di vendita) abbia una precisa base normativa, idonea a soddisfare la riserva relativa di legge di cui all’art.23 Cost.; l’istituto della monetizzazione dei suddetti standard (di cui, nel caso in esame, all’art. 23.2. del Regolamento Edilizio del Comune di Viareggio) non si configura quindi come la imposizione di una prestazione patrimoniale priva di qualsiasi fondamento diretto o indiretto in legge, ma, ben diversamente, nella conversione monetaria di uno standard previsto come obbligatorio e quantificato dalla legge, in ipotesi in cui esso non può essere adempiuto in termini reali (perché, come si esprime l’art. 23.2. del R.E. comunale non può essere assicurata la disponibilità di aree a parcheggio o perché essa risulta non significativa, per le modeste consistenze delle superfici da cedere). Dunque nel caso di specie, non si è affatto in presenza di una prestazione economica imposta in termini del tutto avulsi da uno specifico ancoraggio in legge, bensì della possibilità di adempire un obbligo di legge con modalità diverse da quelle espressamente previste, convertendo il materiale conferimento di aree a parcheggio in pagamento di corrispettivo monetario “del costo di esproprio e del costo di realizzazione della struttura”, come si esprime il già richiamato art. 23.2 del RE comunale. In disparte la possibile riflessione sulla sussistenza di un interesse di parte ricorrente a contestare la suddetta monetizzazione (in assenza della quale, stante il mancato conferimento di aree a parcheggio, l’intervento edilizio richiesto non sarebbe assentibile), la censura appare quindi infondata, come peraltro ha avuto modo di porre in luce la giurisprudenza più recente (sulla legittimità della c.d. <monetizzazione degli standard> si veda da ultimo TAR Milano, sez. 2^, 27.12.2013, n. 2972 e TAR Venezia, sez. 2^, 8.07.2013, n. 935).
30 – Con il terzo mezzo la società ricorrente contesta l’autorizzazione commerciale n. 130 del 2013 laddove la stessa è condizionata al pagamento di tutti gli oneri di cui alla nota del 19.11.2012, comprensivi quindi anche della monetizzazione degli standard, in ciò contraddicendo l’art. 16 della direttiva CE 123 del 2006 sulla liberalizzazione dei servizi.
La censura è infondata.
La direttiva comunitaria richiamata e la normativa interna che l’ha recepita (d.lgs. n. 59 del 2010) hanno previsto che l’esercizio delle attività economiche non possa essere assoggettata a limitazioni se non in quanto queste siano rispondenti a motivi imperativi di interesse generale rientranti in un catalogo elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e ripreso della legislazione e comunque adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti (cfr. TAR Milano, sez. 1^, 10 ottobre 2013, n. 2271). Ciò vale anche per le limitazioni e i condizionamenti derivanti dall’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale, che saranno legittimi in quanto riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio o comunque siano ispirati a esigenze di tutela dell’ambiente urbano. Rientrano senz’altro in questo novero le previsioni di standard di parcheggio aggiuntivi, che certamente sono coerenti con il perseguimento dell’interesse generale al funzionale svolgimento della circolazione stradale e della viabilità e quindi, al fondo, di un corretto e ordinato svolgimento della vita urbana; ne discende la legittimità, anche da questo punto di vista, degli standard di parcheggio aggiuntivi, correlati all’apertura degli esercizi commerciali, e della monetizzazione degli stessi, quale metodo di adempimento degli standard medesimi attraverso la conversione nei costi necessari per la loro realizzazione da parte dell’autorità pubblica (espropriazioni e realizzazione delle strutture).
31 – Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi aggiunti devono essere accolti e il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto, sussistendo quindi giustificati motivi, stante la parziale soccombenza di tutte le parti, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento del Servizio Edilizia Privata prot. n. 15422 del 7 marzo 2013 e la determinazione dell’Area Sviluppo Economico n. 333 del 27.3.2013;
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio in ogni sua domanda;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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