La Questura ci ha comunicato di aver rilasciato due licenze per apertura sala scommesse ex art. 88 Tullps ai titolari di due esercizi, i cui locali, a seguito di verifica effettuata da personale della P.M., sono risultati essere ubicati entrambi a meno di 500 m. dai cosiddetti luoghi sensibili di cui all’art. 4, comma 1 L.R. n° 57/2013.
E’ stata inviata una nota in tal senso alla Questura, la quale ha richiamato due circolari del Ministero dell’Interno (557/PAS/U/007404/12001(1)del 19/04/2012 e 557/PAS/U/004248/12001(1) del 06/03/2014) ed ha risposto che “…[i]si delimitava l’ambito di valutazione discrezionale del Questore, all’atto del rilascio della licenza ex art. 88 Tullps, ai soli profili dell’ordine e della sicurezza pubblica e non anche per la tutela e difesa di interessi pubblici riconducibili alla competenza normativa ed alle conseguenti attività amministrative degli Enti Locali[/i]”.
In pratica, effettuate le loro verifiche di rito, la Questura rilascia la licenza con apposta in calce l’avvertenza che “[i]il titolo di polizia ottenuto non consente di superare eventuali divieti posti da norme regionali o comunali[/i]”.
Quanto sopra premesso, rilevato che le suddette sale scommesse sono ormai già in esercizio, come deve procedere il comune?
Accertamento infrazione da parte della P.M. con redazione di relativo verbale di contestazione con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 14, coma 1 LR 57/2013?
In tal caso, la chiusura dell’attività è contestuale al verbale di contestazione o dobbiamo procedere con la notifica di apposita ordinanza?
Ti allego la sentenza del TAR Toscana n. 284/2015, dà un'utile chiave di lettura.
Tizio, esercente i giochi e in qualità di contro interessato, ricorre al TAR perché Caio ha ottenuto una licenza ex art. 88 in barba alla LR 57/2013, chiedendo l'annullamento della stessa licenza.
Si costituiscono in giudizio la Questura di Lucca e AAMS. Il TAR toscana annulla la licenza questorile perché non tiene conto della normativa regionale. Ecco alcuni passaggi della sentenza:
[i]La contraria tesi posta a base della difesa delle Amministrazioni resistenti [/i] (NDR Questura e AAMS) [i]e di circolari del Ministero dell’Interno (da ultimo, si veda la circolare 6 marzo 2014 prot. 557/PAS/004248/12001 1) non considera, infatti, adeguatamente la previsione dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.) che, con riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88, prevede espressamente che <<la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene>> vale a dire, per ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, [b]quindi, anche alla prevenzione della ludopatia[/b].[/i]
[i]la soluzione sopra richiamata (fondata peraltro su una previsione espressamente richiamata nell’atto impugnato) è posta a base dei precedenti giurisprudenziali che riguardano la materia, come Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013 n. 4498, [b]espressamente riferita all’impugnazione di una licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata[/b] (in quel caso, da organo non appartenente al Ministero dell’Interno) [b]in violazione di una legge regionale[/b] (in quel caso, di una Provincia autonoma) finalizzata alla prevenzione della ludopatia; del tutto estranee alla presente vicenda sono poi le considerazioni contenute in Corte cost. 10 novembre 2011 n. 300, riferite alla problematica della possibilità per le Regioni di dettare norme finalizzate alla prevenzione della ludopatia e non alla diversa problematica degli organi destinati a dare applicazione alle previsioni in questione.[/i]
[i][b]Del tutto irrilevante appare poi il fatto che gli artt. 13 e 14 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 attribuiscano la vigilanza e poteri sanzionatori sull’osservanza della legge ai Comuni; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri sanzionatori successivi all’eventuale attivazione di una “sala giochi” in violazione della legge e che non incidono sull’obbligo di dare applicazione, in sede di valutazioni prodromiche al rilascio delle autorizzazioni, alla legge regionale, come già rilevato, autonomamente radicato sull’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635.[/b][/i]
Quindi, il comune può e deve applicare l'art. 14 della LR 57/2013. Le Questure, dopo la sentenza che ti ho riportato, si sono premunite inserendo le specificazioni che hai citato.
Atrt. 14 della LR toscana 57/2013 -[i] Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.[/i]
Vedi poi questo precedente quesito:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29724.0
Per essere su come procedere:
- è sufficiente la comunicazione della Questura e l'esito della verifica sulle distanze dai luoghi sensibili effettuata dalla PM per emettre l'ordinzanza di chiusura della sala scommesse?
- prima dell'ordinanza, deve essere comunicato l'avvio del procedimento volto alla chiusura?
- ancor prima, è necessario che la PM contesti l'infrazione con apposito verbale di accertamento e applicazione della sanzione pecuniaria?
Informa pure la Questura per il fatto che vai a chiudere un’attività da essa autorizzata, non perché prende parte al procedimento sanzionatorio.
Come indicato nel precedente post, la PM esegue la normale verbalizzazione dell’illecito amministrativo e, contestualmente (se non subito entro poco tempo, senza attendere l’ordinanza di ingiunzione), appone i sigilli come misura cautelare. Nelle procedure sanzionatorie non è prevista la comunicazione di avvio procedimento, questa funzione è assolta dalla notifica del verbale. Il fatto che, in questa particolare circostanza ci sia l’apposizione dei sigilli, non modifica il procedimento.
Nel post linkato davamo conto del carattere cautelare dei sigilli.
La verbalizzazione dovrà essere eseguita con le consuete modalità irrogando la sanzione pecuniaria e le modalità di versamento (oblazione ecc.). Contestualmente la PM metterà i sigilli e redigerà il relativo verbale di apposizione.