Buongiorno,
un utente vuole iniziare un'attività di vendita prodotti di erboristeria comprese tisane già preparate, quindi deve possedere requisito morale e professionale ( per vendita prodotti alimentari).
Qualora tenga in negozio delle erbe sfuse (non medicinali) e facesse delle miscele è necessario avere una laurea in erborista o similare?
La persona non possiede laurea in erboristeria, ci sono disposizioni che le impediscono di utilizzare il termine " Erboristeria" per l'insegna pubblicitaria?
grazie
un utente vuole iniziare un'attività di vendita prodotti di erboristeria comprese tisane già preparate, quindi deve possedere requisito morale e professionale ( per vendita prodotti alimentari).
Qualora tenga in negozio delle erbe sfuse (non medicinali) e facesse delle miscele è necessario avere una laurea in erborista o similare?
[color=red]Sì, confermiamo la necessità del titolo di studio specifico in caso di miscelazione
VEDI: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+erborista&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=dHPXWfiiLqTCXuPjneAB
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La persona non possiede laurea in erboristeria, ci sono disposizioni che le impediscono di utilizzare il termine " Erboristeria" per l'insegna pubblicitaria?
[color=red]NO, non esiste una norma che vieti di denominarsi erboristeria
Nella precedente legislatura era stata proposta una norma che limitasse l'uso della denominazione ai soli titolari.
Ecco la proposta ... poi non approvata
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1576
Art. 4.
(Impiego della denominazione
di erboristeria)
1. Possono utilizzare la denominazione «erboristeria», nelle insegne di esercizio, nell’informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di erborista di cui all’articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;
b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
c) diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del regolamento del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
e) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.
2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l’utilizzazione della denominazione «erboristeria», ai sensi del comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.
3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e che intendano impiegare la denominazione «erboristeria» nelle insegne di esercizio, nell’informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al comune, attestando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’utilizzazione della denominazione «erboristeria» per gli esercizi commerciali, gestiti in forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è sempre subordinata alla presenza di un soggetto in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
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