salve,
avrei un quesito da porre in merito all'erogazione della naspi anticipata:
1)mi sto accingendo ad aprire una attività
2) attualmente sono percettore di NASPI
3) il 2/9/2017 ho aperto una partita iva (che ad oggi è INATTIVA) poiché mi sarebbe servita per acquistare del materiale e stipulare dei contratti
4) vorrei chiedere la Naspi anticipata
Con queste premesse telefono al call center inps e mi dicono che avrei dovuto fare la richiesta entro il 2 ottobre, che il termine per richiedere la Naspi anticipata è di 30 giorni dall'apertura della P iva. Ecco fatto! Io pensavo, da quello che si legge nel manifesto dell'INPS che fossero 30 giorni dall'inizio dell'attività. Non sono due cose distinte?
Mi ha risposto un incompetente oppure le cose stanno così e non posso più pretendere la Naspi anticipata?
grazie
salve,
avrei un quesito da porre in merito all'erogazione della naspi anticipata:
1)mi sto accingendo ad aprire una attività
2) attualmente sono percettore di NASPI
3) il 2/9/2017 ho aperto una partita iva (che ad oggi è INATTIVA) poiché mi sarebbe servita per acquistare del materiale e stipulare dei contratti
4) vorrei chiedere la Naspi anticipata
Con queste premesse telefono al call center inps e mi dicono che avrei dovuto fare la richiesta entro il 2 ottobre, che il termine per richiedere la Naspi anticipata è di 30 giorni dall'apertura della P iva. Ecco fatto! Io pensavo, da quello che si legge nel manifesto dell'INPS che fossero 30 giorni dall'inizio dell'attività. Non sono due cose distinte?
Mi ha risposto un incompetente oppure le cose stanno così e non posso più pretendere la Naspi anticipata?
grazie
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La domanda va presentata entro 30 giorni [b]dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa[/b].
Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50589
Alcuni siti forniscono indicazione di far riferimento alla data di apertura della partita iva. Tuttavia poichè è possibile aprire partita iva lasciandola inattiva, se con la partita iva NON sono state fatte "operazioni" ... è sostenibile che l'attività non sia ancora avviata e si continui a maturare il diritto alla Naspi anticipata.
NON ho trovato risoluzioni espresse su questo caso ... consiglio di riprovare magari tramite patronato o consulente commerciale.
Salve,
Al sindacato mi hanno detto che perderò la naspi e la possibilità di chiedere la naspi anticipata perché non ho comunicato l apertura della piva. Io ho la p iva inattiva e non sto svolgendo attività imprenditoriale. La sto usando solo per ricevere fattura per i materiali che sto comprando e per i contratti che sto stipulando. Inoltre l avvio della mia attività, trattandosindi attività commerciale è soggetto a SCIA, quinimnon capisco come si possa sostenere che la mia p iva inattiva in queste circostanze rappresenti una attività avviata
Cosa ne pensate?
Ma io continuo a sostenere che il decreto legge del job acta mi dia ragione
Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 11. Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Salve,
come detto dalla lettura delle disposizioni e delle note INPS il riferimento è all'"attività avviata".
L'aver aperto la partita iva a nostro avviso NON costituisce di per sè attività avviata ... ma aver effettuato acquisti con quella partita iva (anche se solo per preparare materiale per la futura attività) potrebbe costituire elemento "debole" nella vicenda e portare al non riconoscimento.
Siamo in un campo nel quale è molto probabile che otterrai un diniego (di solito vengono date interpretazioni restrittive) e quindi potresti dover fare ricorso. Quindi l'invito è quello di consultare un legale per valutare se attivarsi tempestivamente per sollecitare la definizione a tuo favore e in caso di formale diniego per impugnare lo stesso.